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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2009 D-3751/2009

17 giugno 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,460 parole·~12 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Testo integrale

Corte IV D-3751/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, alias B._______, Repubblica popolare Cinese, alias C._______, Repubblica popolare Cinese, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 5 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3751/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 6 aprile 2009 in Svizzera, il verbale d'audizione del 15 aprile 2009 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro]), in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Repubblica popolare Cinese (di seguito: Cina), da dove sarebbe espatriato il 22 marzo 2009, poiché sarebbe stato discriminato e torturato dalla popolazione locale e da ultimo dalle milizie cinesi, l'analisi LINGUA effettuata il 5 maggio 2009 e il relativo rapporto del 27 maggio 2009 dell'esaminatore che l'ha effettuata, il verbale d'audizione del 3 giugno 2009, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM del 5 giugno 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-3751/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nella decisione del 5 giugno 2009, l'UFM ha considerato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso che la sua socializzazione si sarebbe compiuta molto probabilmente nella Mongolia dell'Ovest e non ad Hami in Cina, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere cittadino della Cina d'etnia mongola; che, inoltre, contesterebbe l'esame LINGUA, in quanto non avrebbe tenuto conto della sua scarsa formazione scolastica nonché si sarebbe indirizzato su domande che richiederebbero una cultura che non avrebbe e quindi non gli avrebbe Pagina 3

D-3751/2009 consentito di dare tutte le informazioni possibili in merito alla vita quotidiana ad Hami; che, peraltro, non avrebbe avuto l'occasione di leggere più a fondo le domande postegli per poter così chiarire certe lacune nonché di verificare quanto riferitogli nell'audizione del 3 giugno 2009, quando il contenuto dell'esame LINGUA gli sarebbe stato esposto in modo molto sintetico e troppo astratto per far sì che riuscisse a poter dare tutte le spiegazioni necessarie; che, in aggiunta, confermerebbe di conoscere la città di Hami soltanto con tale nome e di non essere d'etnia uguri; che, per di più, le domande postegli sarebbero state formulate in modo molto veloce e complesso; che, infine, saprebbe il cinese, in quanto avrebbe compilato il foglio dati personali in lingua cinese, che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che prevalga l'interesse alla tutela dei diritti umani ed alla protezione dalle persecuzioni sulle ragioni che legittimerebbero un respingimento della sua domanda d'asilo, giacché, in caso di rientro in Cina, sarebbe esposto a gravi pregiudizi, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova, che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4), Pagina 4

D-3751/2009 che il ricorrente ha censurato lo svolgimento dell'esame LINGUA, segnatamente in relazione alla prospettazione del contenuto essenziale dell'esame ed alla facoltà d'esprimersi al riguardo, dichiarando che il contenuto dello stesso gli sarebbe stato esposto in modo molto sintetico e troppo astratto nonché non avrebbe avuto l'occasione di leggere più a fondo le domande postegli, che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di essere sentito, che, in tale ambito, il ricorrente è stato sentito su tutti i punti dell'esame LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua decisione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 3 giugno 2009), che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del 27 maggio 2009, da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione del ricorrente è stata compiuta in un ambiente mongolo, molto probabilmente nella Mongolia occidentale, e dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa non sia avvenuta ad Hami in Cina (cfr. rapporto LINGUA del 27 maggio 2009 pag. 1 [A 11/8 agli atti]), che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua mongola con profonde conoscenze dei vari dialetti della Mongolia [cfr. agli atti]) ha indicato che le caratteristiche linguistiche dell'insorgente rilevano dalla lingua dialettale parlata nella Mongolia occidentale, quale segnatamente il Khalkh dell'ovest (cfr. rapporto LINGUA del 27 maggio 2009 pag. 5 [A 11/8 agli atti]); che, nonostante il ricorrente abbia sostenuto di aver vissuto dalla nascita fino al 23 marzo 2009 ad Hami in Cina (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009), il suo modo di esprimersi non presenta, inoltre, alcun tratto caratteristico della lingua parlata in Cina, di cui egli non conosce nemmeno la parola "shan", ovvero montagna, peraltro, aggiunta a quasi ogni nome di montagna (cfr. rapporto LINGUA del 27 maggio 2009 pag. 3 [A 11/8 agli atti]), Pagina 5

D-3751/2009 che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere delle conoscenze particolari della zona di Hami, come è emerso dal rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che egli non ha saputo indicare, a titolo d'esempio, la montagna Qarliq Shan, che, con un'altezza di 4900 metri ed a soli 50 chilometri da Hami, è certamente visibile; che egli avrebbe quindi dovuto essere in grado di esporre l'esistenza di una montagna nelle vicinanze di Hami, oppure avrebbe almeno dovuto indicare la catena montuosa del Tien Shan di cui fa parte la suddetta montagna (cfr. rapporto LINGUA del 27 maggio 2009 pag. 3 [A 11/8 agli atti]), che, d'altronde, il ricorrente - sia in occasione del diritto di essere sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così come delle risultanze dello stesso, che, in particolare, l'insorgente non ha sollevato alcuna censura tranne la generica allegazione di non essere formato adeguatamente e quindi di non poter conoscere “la cultura e altre cose” (cfr. audizione del 3 giugno 2009 pag. 2 e ricorso); che, di conseguenza, non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile per la sua ignoranza socioculturale, geografica e linguistica della zona di Hami, che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto LINGUA del 27 maggio 2009, e neppure di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda su tali conclusioni, che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Pagina 6

D-3751/2009 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), Pagina 7

D-3751/2009 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-3751/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - D._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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