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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2012 D-3729/2012

19 luglio 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,562 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1 giugno 2012 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3729/2012

Sentenza d e l 1 9 luglio 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (…), Tunisia, Signor Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS), ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore,

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 1° giugno 2012 / N […].

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Visto la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, l'audizione sulle generalità del richiedente del 15 marzo 2012 ed il relativo diritto di essere sentito, di medesima data, circa la competenza dell'Italia per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontanamento (di seguito: verbale), la decisione dell'UFM del 1° giugno 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessato il 6 luglio 2012 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi, il ricorso inoltrato in data 13 luglio 2012, pervenuto il 16 luglio 2012 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione, nonché la sospensione urgente ai sensi dell'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) dell'esecuzione dell'allontanamento, come pure l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, i seguenti mezzi di prova annessi al gravame: - una lettera di comunicazione della Dr.ssa med. B._______ del 14 giugno 2012 (doc. 1); - un rapporto medico stilato dalla Dr.ssa med. B._______ il 10 maggio 2012 (doc. 2); - un certificato medico rilasciato dalla Dr.ssa med. C._______ il 26 aprile 2012, la quale dichiara che l'interessato è stato degente presso D._______ di E._______ dall'11 aprile 2012 al 24 aprile 2012 (doc. 3);

D-3729/2012 Pagina 3 - un rapporto medico steso il 24 aprile 2012 dalla Dr.ssa med. C._______ il 24 aprile 2012 (doc. 4); le misure supercautelari del 16 luglio 2012 con cui il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente, giusta l'art. 56 PA, la ricezione da parte del Tribunale, in data 18 luglio 2012, dell'incarto originale dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso presentato nel medesimo idioma, di modo che la presente sentenza è pure redatta in italiano, che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato

D-3729/2012 Pagina 4 terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD, RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.), che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III, che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II), che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1), che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale pp. 4 e 6) e dal (…) italiano (valido sino al (…); cfr. verbale p. 8), rinvenu-

D-3729/2012 Pagina 5 to fra i suoi effetti personali, è emerso che il medesimo è entrato illegalmente in Italia, a F._______, il (…), che il 30 marzo 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti la richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II, volta a riprendere a carico il richiedente l'asilo (cfr. Atti A14/5, A15/4), che tali autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente, a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza, già in data 31 maggio 2012, che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata, che, nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che le lacune esistenti nel sistema di assistenza dei richiedenti l'asilo in Italia implicherebbero un pericolo grave per la propria persona; che diversi rapporti internazionali nonché diverse sentenze di tribunali tedeschi avrebbero constatato la gravità della situazione italiana e l'esigenza di prudenza particolare nel rinvio dei richiedenti l'asilo in Italia; che, in sostanza, egli invoca il proprio stato di salute per opporsi al trasferimento; che, a questo proposito, troverebbe applicazione l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, poiché il trasferimento verso lo Stato di destinazione l'esporrebbe ad un rischio per la sua condizione fisica costitutivo di una violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), ritenuto che il ricorrente non potrebbe beneficiare di cure mediche e assistenza adeguate, che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), che spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU, che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti

D-3729/2012 Pagina 6 dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011), che il ricorrente non ha potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su sua richiesta, ai suoi bisogni, che, segnatamente, se da un lato il ricorrente ha contestato la qualità della presa a carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento, che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza), che neppure il riferimento ricorsuale alle decisioni dei tribunali tedeschi è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo, che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3), che incomberà quindi al ricorrente di fare valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando vie di diritto adeguate, che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati), che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva pros-

D-3729/2012 Pagina 7 sima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008), che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando ai rapporti medici in atti (cfr. Atto A22/33 e docc. 1-4), non risulta essere allo stadio succitato, sebbene la stabilizzazione del quadro clinico necessiti del trattamento prescritto, segnatamente di un ricovero, che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che, d'altronde, quanto asserito in sede ricorsuale è smentito dai vari ricoveri a cui il ricorrente è già stato sottoposto in Italia, oltre che dalla presenza di un medico curante presso il quale è stato trattato in tale Paese (cfr. verbale p. 6), che, infine, l'insorgente può essere trasferito in Italia entro il 30 novembre 2012 (cfr. decisione impugnata p. 3 e art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino II); che, pertanto, non vi è ragione di temere per le condizioni di salute del medesimo, ritenuto che le autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento hanno sufficientemente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debito conto della sua situazione particolare, che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'insorgente, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645), che, in virtù di quanto sopra enunciato, le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte,

D-3729/2012 Pagina 8 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3729/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al rappresentante legale del ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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