Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-3728/2011

25 aprile 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,402 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3728/2011

Sentenza d e l 2 5 aprile 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Andrea Pedrazzini.

Parti

A._______, nata il (…), Camerun, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011 / N […].

D-3728/2011 Pagina 2

Visto la domanda di asilo che la ricorrente ha inoltrato il (…), i verbali di audizione del 21 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 27 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011, notificata all'insorgente il 9 giugno 2011 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), il ricorso presentato in data 30 giugno 2011, in cui viene segnatamente chiesta l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 14 luglio 2011, con cui il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato la ricorrente a versare, entro il 2 agosto 2011, un anticipo di CHF 600.– con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo, il versamento del medesimo in data 18 luglio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessario, saranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 come pure 52 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e all'art. 108 cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-

D-3728/2011 Pagina 3 pugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che nel caso concreto la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano, che il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5), che, secondo le sue dichiarazioni, l'interessata ha vissuto in Nigeria dal 1994 fino all'espatrio per i problemi che avrebbe avuto con la famiglia del suo defunto marito a causa della scoperta, avvenuta tramite il giardiniere, della relazione con (…) M.; che, in seguito, M. avrebbe rivelato che l'interessata avrebbe intrattenuto legami con altre donne; che, nel frattempo, la ricorrente si sarebbe rifugiata presso la sua amante D., la quale l'avrebbe aiutata a lasciare la Nigeria, organizzando il viaggio di espatrio e accompagnandola in aereo fino in Svizzera, che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto contraddittorie segnatamente le affermazioni circa la relazione intrattenuta con M., avendo la richiedente inizialmente dichiarato che il legame sarebbe cominciato tre mesi prima della fuga e, in seguito, che risalirebbe a quattro anni prima dell'espatrio; che detto Ufficio ha altresì considerato inconcepibile che l'interessata non conosca l'identità esatta di D., donna con la quale avrebbe intrattenuto una relazione durata (…) anni; che, inoltre, sarebbe impossibile che l'interessata non abbia mai posseduto un documento di identità, nonostante abbia vissuto per (…) anni all'estero e non sappia indicare l'indirizzo esatto del luogo in cui avrebbe vissuto durante tale periodo; che, infine, avendo l'insorgente fatto valere timori di persecuzioni in Nigeria, Paese da dove proviene, ma non in Camerun, suo Paese di origine, la medesima potrebbe sottrarsi alle persecuzioni addotte, tornando nel suo Paese di origine; che, pertanto, le allegazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, rispettivamente non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infine, detta autorità ha pronunciato l'allontanamento dell'insorgente ed ordinato l'esecuzione dell'allontanamento verso il Camerun, in quanto ammissibile, esigibile e possibile,

D-3728/2011 Pagina 4 che, nel gravame, l'insorgente, al fine di chiarire la sua versione circa la sua relazione con M., afferma che tale rapporto sarebbe stato scoperto tre mesi prima della partenza, ma che il medesimo durava da quattro anni; che, per quanto concerne l'ignoranza del cognome della compagna D., essa afferma che per lei tale dato non rivestirebbe una grande importanza; che, non da ultimo, avendo lasciato il Camerun all'età di (…) anni per seguire suo marito in Nigeria, l'esecuzione dell'allontanamento verso il Camerun sarebbe inesigibile, poiché non vi conoscerebbe più nessuno, che, in conclusione, oltre alla già precitata domanda di assistenza giudiziaria, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la pronuncia dell'ammissione provvisoria, che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21); che, in altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23),

D-3728/2011 Pagina 5 che le allegazioni dell'insorgente a sostegno della sua domanda di asilo sono contraddittorie su punti essenziali del suo racconto, rispettivamente vaghe e contrarie alla logica dell'agire, che, a guisa di esempio, la ricorrente non è stata in grado di fornire il cognome dell'amante D., con la quale ella avrebbe intrattenuto una relazione di (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, Q54); che tale lacuna non è né plausibile, né tantomeno giustificabile dalla relativa importanza che la ricorrente attribuisce a questo elemento (cfr. ricorso, pag. 2); che, d'altronde, è contrario alla logica dell'agire che la ricorrente abbia nascosto a D. la sua relazione con (…) M. ed abbia in seguito ottenuto protezione e rifugio proprio presso D., la quale sarebbe stata gelosa, e con cui sarebbe infine espatriata (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, Q74, Q80, Q83, Q86 e Q105); che, d'altronde, essa non è stata in grado di indicare il luogo, e meglio la seconda casa della sua asserita compagna, dove si sarebbe rifugiata per tre mesi prima di espatriare (cfr. verbale 2, Q89-91); che, del resto, non è credibile che la ricorrente non si ricordi il numero della sua casa in Nigeria, luogo dove avrebbe vissuto (…) anni (cfr. verbale 2, Q28); che, inoltre, sono controverse le circostanze del viaggio di espatrio intrapreso dalla stessa; che, segnatamente, non è plausibile che l'insorgente abbia viaggiato in aereo, oltrepassando i severi controlli aeroportuali che implica un volo internazionale dall'aeroporto di B._______ (Nigeria) sino a Ginevra, senza un documento proprio, rispettivamente senza sapere che documento detenesse per suo conto la compagna D., di cui peraltro non ha saputo indicarne la sorte una volta giunte in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 2-3, 6 e verbale 2, Q107 e Q122-123); che, infine, non è credibile che l'insorgente abbia viaggiato in aereo, senza conoscere il nome della compagnia aerea, dell'aeroporto, il colore dei sedili dell'aereo sul quale avrebbe viaggiato e la durata del volo (cfr. verbale 2, Q112-113), che, ad ogni modo, a prescindere dalla verosimiglianza delle dichiarazioni rese, le persecuzioni evocate dalla ricorrente sono legate al suo Paese di provenienza e non al suo Paese di origine; che, dunque, la ricorrente può sottrarsi alle medesime, ritornando nel suo Paese di origine, dove non ha riscontrato alcun problema di sorta e dove avrebbe vissuto fino all'età di (…) anni, ritenuto che non ha fatto valere alcun timore di persecuzione in Camerun (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, Q25, Q37), che, visto quanto precede, le dichiarazioni rese dalla ricorrente sono inverosimili, nonché irrilevanti in materia di asilo,

D-3728/2011 Pagina 6 che, pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata è confermata, che, se respinge la domanda di asilo, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi), che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733), che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, giusta l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), la stessa deve essere ammissibile, esigibile e possibile, che per i motivi suesposti non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Camerun possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre la stessa nel suo Paese di origine al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Camerun non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Camerun; che, difatti, l'insorgente ha un'esperienza lavorativa quale (…) e (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, Q10-11),

D-3728/2011 Pagina 7 che, d'altronde, senza volere sminuire le normali difficoltà di reinserimento a cui la ricorrente potrebbe essere confrontata, vista segnatamente l'ancora giovane età dell'insorgente, l'assenza di problemi medici suscettibili di ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sulla tematica DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), nonché ritenuta l'esistenza di una rete sociale in patria, stando all'inverosimiglianza del racconto della ricorrente ed all'assenza di qualsivoglia mezzo di prova relativo alla morte della madre in Camerun, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515), che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.–, versato il 18 luglio 2011.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3728/2011 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.–, versato il 18 luglio 2011. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Data di spedizione:

D-3728/2011 — Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-3728/2011 — Swissrulings