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Bundesverwaltungsgericht 11.11.2010 D-3718/2010

11 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,185 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22...

Testo integrale

Corte IV D-3718/2010 {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 novembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, alias C._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 aprile 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3718/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 2 dicembre 2010 in Svizzera, l'esame osseo a cui la richiedente è stata sottoposta in data 3 dicembre 2009 ed il diritto di essere sentito relativo al risultato di detto esame nel corso dell'audizione del 14 dicembre 2009, i verbali di audizione del 14 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1), dell'11 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2) e del 15 marzo 2010 (di seguito: verbale 3), la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, notificata all'interessata in data 23 aprile 2010 (cfr. avviso di ricevimento [act. A20/1]), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 maggio 2010 (cfr. timbro del pli co raccomandato), la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'8 giugno 2010, nella quale ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole, respingendo così la suddetta domanda ed ha invitato la ricorrente a versare entro il 24 giugno 2010 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo, il versamento tempestivo, in data 21 giugno 2010, dell'anticipo richie sto, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei consi derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), Pagina 2

D-3718/2010 dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni del l'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi in combinazione con l'art. 20 cpv. 3 PA, che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5), che, dalle audizioni risulta che l'interessata ha dichiarato di essere cittadina mongola ed orfana di genitori, originaria di D._______, nella provincia di E._______, con ultimo domicilio ad F._______ sino al suo espatrio in data 8 settembre 2009 (cfr. verbale 1, pag. 1), che la richiedente ha affermato di essere stata sequestrata, in data 8 settembre 2009, davanti al recinto dell'orfanotrofio G._______ di F._______, nel quale avrebbe vissuto dall'infanzia; che quel giorno una signora l'avrebbe chiamata per nome e, mentre l'interessata si stava avvicinando a quest'ultima, tre uomini l'avrebbero presa all'improvviso e l'avrebbero caricata su un'auto, dove sarebbe stata legata ed imbavagliata; che sarebbe poi stata condotta in uno scantinato, dove sarebbe restata sola con due sequestratori, i quali per due o tre giorni avrebbero abusato sessualmente di lei; che una notte la richiedente sarebbe stata venduta ad altre persone, le quali l'avrebbero trasportata con un minibus, insieme ad altre due ragazze, in una località ucraina sconosciuta dopo un viaggio di alcuni giorni; che in Ucraina l'interessata sarebbe stata astretta alla prostituzione dal suo arrivo nel mese di settembre 2009 fino al 28 novembre 2009, quando sarebbe riuscita a fuggire insieme ad un'altra ragazza mongola dagli alloggi in cui era trattenuta grazie all'aiuto di un guardiano, il quale avrebbe organizzato il loro viaggio fino a Chiasso in Svizzera, dove avrebbe depositato una domanda d'asilo, Pagina 3

D-3718/2010 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non verosimili le allegazioni circa l'evocata minorità e la biografia di orfana di genitori della richiedente; che, pertanto, ha effettuato le audizioni sui motivi d'asilo senza una persona di fiducia, che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto contraddittorie, non compatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire nonché insufficientemente motivate le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, la richiedente, in occasione della prima audizione, avrebbe dichiarato che, davanti al cancello dell'orfanotrofio, una signora l'avrebbe chiamata ed avvicinata per consegnare un sacco da recapitare all'inserviente dell'istituto di nome H._______, mentre nelle successive audizioni avrebbe nominato come destinatario del sacco l'insegnante di nome H._______; che, inoltre, ha allegato nella prima audizione che i tre uomini, i quali l'avrebbero spinta nell'auto, sarebbero scesi dalla stessa per prenderla e poi introdurla forzatamente nel veicolo; che, invece, nelle successive audizioni ha asserito di non aver visto da dove fossero arrivati i tre uomini, i quali l'avrebbero presa all'improvviso e poi caricata con forza nell'automobile; che, peraltro, in occasione della seconda audizione, avrebbe dapprima affermato che, mentre un uomo la stava violentando, non avrebbe avuto la forza di vedere che cosa stesse facendo l'altro, in quanto cercava di resistere e difendersi dalle violenze, per poi asserire che l'altro stava fumando e che i due uomini si sarebbero parlati nonché suggeriti a vicenda cosa fare; che, oltre a ciò, si sarebbe contraddetta sulla data in cui sarebbe giunta nella città ucraina ignota, asserendo nella seconda audizione di essere arrivata il 20 settembre 2009 ed in seguito, nella terza audizione il 23 o il 24 settembre 2009, che, di conseguenza, l'UFM ha concluso che il racconto della richiedente non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo che, in data 3 dicembre 2009, al momento in cui sarebbe stata eseguita la radiografia della mano, avrebbe avuto quasi 17 anni ed undici mesi e sarebbe dunque già stata vicinissima alla maggiore età, in modo tale che il risultato della radiografia della mano dovrebbe Pagina 4

D-3718/2010 essere relativizzato e non potrebbe quindi condurre ad una conclusione certa in merito alla sua età; che, inoltre, l'apparenza fisica non potrebbe essere ritenuta quale elemento oggettivamente determinante dell'età di una persona e sarebbe noto che vicende personali traumati che e penose, come quelle vissute dalla ricorrente, potrebbero condurre ad una maggiore maturità nell'aspetto fisico; che, a sostegno delle predette allegazioni, la ricorrente ha allegato un documento presentato come il suo atto di nascita originale ed ha prospettato l'inoltro di una dichiarazione dalla quale dovrebbe risultare che la stessa sarebbe in effetti cresciuta nell'orfanotrofio indicato, che, peraltro, in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM circa i suoi motivi d'asilo, l'insorgente ha dichiarato che H._______ sarebbe effettivamente un'insegnate piuttosto che un'inserviente, dal momento che in due audizioni su tre l'avrebbe qualificata come tale; che all'audizione breve, per costante giurisprudenza, dovrebbe essere attribuita una valenza probatoria ridotta e quindi non sarebbe possibile escludere che l'aver qualificato H._______ come inserviente sia frutto di confusione o di una non corretta traduzione delle dichiarazioni della ricorrente; che anche le dichiarazioni relative alla comparsa degli uomini – scesi dall'auto oppure comparsi dal nulla, come risulterebbe dalle successive audizioni – non potrebbero essere considerate discordanti e non potrebbero quindi condurre a ritenere inverosimile il racconto dell'insorgente; che, peraltro, la ricorrente non si sarebbe contraddetta circa le attività di uno dei due uomini, mentre l'altro la violentava, in quanto avrebbe espresso le sue dichiarazioni in merito in forma dubitativa; che ha altresì giustificato la discordanza delle allegazioni in sede di audizione circa la data di arrivo in Ucraina con il suo vissuto traumatico e drammatico; che, in aggiunta, ha asserito che le sue dichiarazioni sarebbero conformi alla logica dell'agire e all'esperienza generale di vita, in quanto avrebbe sempre espresso dubbi sulla durata della sua permanenza nello scantinato; che, inoltre, lo stato di semi-incoscienza non sarebbe paragonabile all'assoluta in coscienza e permetterebbe pertanto almeno di fare delle stime sul tempo trascorso anche se senza alcuna certezza; che, oltre a ciò, ricondurrebbe il fatto di non essere stata in grado di fornire maggiori dettagli sull'aspetto dei suoi sequestratori e sul viaggio dalla Mongolia all'Ucraina all'orrore ed il disgusto per le violenze subite, alle pastiglie somministrategli ed al fatto che il minibus avrebbe avuto i vetri oscurati; che, infine, ha ritenuto come non ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento in Mongolia, in quanto violerebbe l'art. 3 della Con- Pagina 5

D-3718/2010 venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo come pure la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessio ne dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 17 cpv. 3 LAsi in combinazione con l'art. 7 cpv. 2 del l'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungi mento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che è sufficiente che tale persona di fiducia venga nominata prima dell'audizione secondo l'articolo 29 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 3.1; 2003 n. 1 consid. 3b), che, peraltro, incombe al richiedente medesimo l'onere della prova della minore età, segnatamente in virtù di un esame dell'insieme delle allegazioni determinanti (cfr. GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188); che nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nel caso concreto, l'insorgente stessa ha dichiarato di essere nata l'11 gennaio 1992 (cfr. ricorso, pag. 3; verbale 1, pag. 1 nonché foglio di dati personali del centro di registrazione [act. A2/2]); che, inoltre, la prima audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi si è svolta in data 11 gennaio 1992, ossia il giorno in cui l'insorgente è diventata maggiorenne; che, pertanto, non soccorre la ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe dovuto nominarle un rappresentante legale (cfr. ricorso, pag. 4), Pagina 6

D-3718/2010 che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato l'insorgente quale maggiorenne ed ha svolto correttamente le audizioni ai sensi dell'art. 29 LAsi, senza nominare una persona di fiducia, che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che per poter ammettere la verosimi glianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21); che, in altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23), che le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza; che, inoltre, l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fondate su alcun indi zio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti, che, infatti, a titolo esemplificativo, la ricorrente si è contraddetta sul ruolo dell'impiegata dell'orfanotrofio, di nome H._______, affermando in un primo tempo che fosse un'inserviente per affermare in seguito che fosse un'insegnante (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 e ver- Pagina 7

D-3718/2010 bale 3, pag. 3); che su quest'ultimo punto non la soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui detta contraddizione sarebbe frutto di confusione o di una non corretta traduzione delle proprie dichiarazioni, poiché lei stessa ha dichiarato, in seguito alla rilettura in lingua mongola del verbale, che quest'ultimo era conforme alle proprie dichiarazioni (cfr. verbale 1, pag. 9), che, peraltro, la ricorrente ha affermato che il suo certificato di nascita e la sua carta d'identità si sarebbero trovati presso l'orfanotrofio in Mongolia (cfr. verbale 2, pag. 2); che, nondimeno, da un lato essa ha fornito, in sede di ricorso, il suo certificato di nascita e dall'altro ha af fermato che la direttrice dell'orfanotrofio avrebbe negato di averla conosciuta (cfr. verbale 3, pag. 2); che tali affermazioni sono quindi illogiche e contraddittorie tra di loro, che, per di più, risulta inverosimile che dall'orfanotrofio le sia stato spedito solo l'atto di nascita e non anche la carta d'identità; che, del resto, nonostante la ricorrente abbia prospettato l'inoltro di tale documento congiuntamente ad una conferma scritta che sarebbe cresciuta nel suddetto orfanotrofio, a distanza di ben cinque mesi non è tuttora stato presentato alcun documento in merito a codesto Tribunale (cfr. ri corso, pag. 3), che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non circostanziate dalla ricorrente, che portano sui punti essenziali della sua domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto dell'insorgente, che, peraltro, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di rico noscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci sione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), Pagina 8

D-3718/2010 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr), che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU nonché l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Mongolia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima è giovane e celibe senza alcuna persona a carico, nonché vanta una certa formazione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 4); che, vista l'inverosimiglianza del racconto della ricorrente, non v'è luogo di ritenere che essa non disponga in patria di una rete sociale; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 Pagina 9

D-3718/2010 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dall'insorgente il 21 giugno 2010. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-3718/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di CHF 600.–, versato il 21 giugno 2010, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato originale atto di nascita) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del ricorso del 25 maggio 2010 (per corriere interno; in copia) - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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