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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2012 D-3612/2010

11 giugno 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,388 parole·~32 min·3

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 aprile 2010

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3612/2010

Sentenza dell ' 11 giugno 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), ed i figli C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Kosovo/Serbia ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 aprile 2010 / N […].

D-3612/2010 Pagina 2

Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino del Kosovo e rispettivamente della Serbia di etnia Rom e religione islamica, è nato a F._______ (Kosovo) dove avrebbe vissuto fino al 1999 per poi soggiornare fino al 2005 in un Campo Profughi a G._______ (Montenegro). Dal 2005 al giorno dell'espatrio, avvenuto l'11 febbraio 2010, avrebbe vissuto a H._______ (Serbia). Egli ha presentato domanda d'asilo in data 15 febbraio 2010 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo dell'automobile in compagnia della propria famiglia e la famiglia del fratello (N […]) ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2008 di A._______ [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 8 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere ricercato da non meglio specificati Albanesi in quanto il padre avrebbe lavorato come poliziotto nel 1999 per i Serbi. Sarebbe poi fuggito dal Montenegro per lo stesso motivo: vi sarebbero stati troppi Albanesi al Campo Profughi. Inoltre ha aggiunto che avrebbe lasciato H._______ in quanto le condizioni di vita sarebbero state pessime (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale d'audizione del 22 marzo 2010 di A._______ [di seguito: verbale 3], pag. 2). A.b La moglie B._______, cittadina del Kosovo di etnia Rom, di religione islamica e nata nella a F._______, sentita separatamente, a fondamento della sua domanda d'asilo ha fatto valere gli stessi motivi enunciati dal marito (cfr. verbale d'audizione del 24 febbraio 2010 di B._______ [di seguito: verbale 2], pagg. 1-3 e 6 e verbale d'audizione del 22 marzo 2010 di B._______ [di seguito: verbale 4], pagg. 2, 5 e 8). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti: – uno scritto in albanese dell'8 febbraio 2008 dell'Associazione Rom del Kosovo con relativa traduzione in inglese, il quale attesterebbe l'appartenenza etnica di A._______ e richiama la difficile situazione per i Rom in Kosovo; – il certificato di cittadinanza serba di A._______ del 31 agosto 2009.

D-3612/2010 Pagina 3 B. Con decisione del 19 aprile 2010, notificata agli interessati in data sconosciuta, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 15 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] su trasmissione dell'UFM: 20 maggio 2010), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo, rispettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 maggio 2010, ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e li ha invitati a versare entro l'11 giugno 2010 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. E. Con decisione incidentale del 16 giugno 2010, il Tribunale ha riesaminato la decisione incidentale del 27 maggio 2010 concedendo l'assistenza giudiziaria visto, tra le altre cose, lo scritto del 2 giugno 2010 (data d'entrata: 7 giugno 2010) dell'ORS Service AG (Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen) attestante la loro indigenza. F. Il Tribunale, con ordinanza del 2 luglio 2010, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 19 luglio 2010. G. Con risposta del 16 luglio 2010, l'UFM ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. H. Il Tribunale, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha invitato i ricorrenti ad inoltrare una replica allo scritto dell'UFM del 16 luglio 2010 entro il 10 agosto 2010.

D-3612/2010 Pagina 4 I. Con replica del 5 agosto 2010 (data d'entrata: 9 agosto 2010), i ricorrenti hanno manifestato il loro interesse a rimanere su suolo svizzero ed hanno allegato i seguenti documenti: – copia di una dichiarazione dell'Associazione HU LAV ROMA di Belgrado del 15 luglio 2010 (con relativa copia della traduzione in italiano); – fotocopia dello scritto dell'Associazione Rom del Kosovo e della relativa traduzione già allegati in occasione della procedura di prima istanza; – copia di una dichiarazione del 25 marzo 2010 redatta in italiano e sottoscritta da diverse persone; – copia di una dichiarazione di I._______ delegato per il Ticino dell'Associazione Egjiptas del Kosovo redatta in italiano. J. Il Tribunale, con ordinanza del 19 marzo 2012, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una sua eventuale duplica allo scritto del 5 agosto 2010 entro il 3 aprile 2012. K. Con duplica del 3 aprile 2012, trasmessa ai ricorrenti per conoscenza, l'UFM ha rinnovato la sua proposta di respingere il ricorso.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

D-3612/2010 Pagina 5 L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni degli interessati circa i motivi d'asilo non sufficientemente motivate, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, contraddittorie e quindi inverosimili. Altresì, il mezzo di prova depositato sarebbe inattendibile. In particolare, il ricorrente non avrebbe saputo dare alcuna informazione concreta circa il ruolo di suo padre in seno all'unità speciale della polizia serba durante la guerra. Egli si sarebbe sempre limitato a rispondere di non essere a conoscenza di tali informazioni. Per giunta, quo alle

D-3612/2010 Pagina 6 minacce di morte da parte degli Albanesi, egli avrebbe indicato di non aver mai avuto alcun contatto con gli stessi, che peraltro non avrebbe saputo identificare in alcun modo. Inoltre, egli avrebbe dichiarato che durante il periodo trascorso in Montenegro, avrebbe ricevuto delle minacce nonostante non avesse avuto alcun tipo di contatto con i suoi persecutori. Egli avrebbe altresì indicato che non sarebbe potuto tornare in Kosovo in quanto gli Albanesi gli avrebbero distrutto la casa senza saper specificare chi fossero i suoi persecutori, tantomeno come questi avrebbero potuto collegarlo al genitore poliziotto durante la guerra. Parimenti la moglie non avrebbe saputo fornire elementi utili e dettagliati a comprovare la suddetta persecuzione subita dal marito da parte degli Albanesi. Per giunta, l'insorgente avrebbe dichiarato che in Montenegro vi sarebbero stati molti Albanesi che avrebbero potuto rintracciarlo e ucciderlo. Nonostante ciò egli vi avrebbe vissuto per un lungo periodo, per il che l'UFM ha ritenuto che se egli avesse realmente temuto tale ritorsione, avrebbe lasciato il Montenegro al più presto. Il ricorrente sarebbe inoltre incorso in contraddittorie dichiarazioni su punti fondamentali. Innanzitutto, egli avrebbe dichiarato in un primo momento che la casa di famiglia in Kosovo sarebbe stata bruciata, mentre in un secondo tempo avrebbe dichiarato di non sapere come l'abitazione fosse andata distrutta. Si sarebbe altresì contraddetto in merito al motivo del suo rientro in Kosovo nel 2004: egli avrebbe dapprima indicato di essere rientrato in Kosovo per verificare se fosse esistita la possibilità di tornare a viverci, per poi dichiarare di esservi stato per visitare il villaggio e cercare i genitori. Interrogato su tali discordanze egli avrebbe risposto che probabilmente sarebbe stato capito male oppure che in occasione della prima audizione sarebbe stato confuso. Infine, durante l'audizione sommaria interrogato sul viaggio d'espatrio, avrebbe indicato d'essere partito direttamente da H._______ mentre durante l'audizione sui motivi d'asilo avrebbe affermato di essersi recato da H._______ al Montenegro, dove si sarebbe trattenuto un mese e mezzo o due, per poi partire alla volta della Svizzera. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Quo al mezzo di prova inoltrato in occasione del deposito della domanda d'asilo, l'UFM lo ha ritenuto come non recante alcun valore probatorio giacché di dubbia provenienza e per di più incoerente con le allegazioni

D-3612/2010 Pagina 7 degli insorgenti. Infatti, il documento certificherebbe che i ricorrenti avrebbero dovuto lasciare il loro villaggio L._______ per motivi di sicurezza. Tuttavia tale località non sarebbe mai stata menzionata dagli stessi che avrebbero invece asserito d'essere originari di M._______, dove vi avrebbero vissuto fino al 1999. Oltretutto il ricorrente, interrogato su tale documento rilasciato a N._______ l'8 febbraio 2010, avrebbe asserito che gli sarebbe pervenuto allorquando si sarebbe trovato a H._______. Tale affermazione sarebbe in contrasto da quanto asserito in occasione della seconda audizione posto che in quel periodo si sarebbe trovato in Montenegro. In conclusione l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo l'UFM ha pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera. Ha inoltre ritenuto che non vi sarebbero indizi per ritenere che i ricorrenti rischierebbero nel loro Paese d'origine di essere esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha tuttavia indicato che essendo gli insorgenti originari di N._______ e vista la loro appartenenza etnica, la probabilità di un pericolo concreto non potrebbe ancora essere esclusa. Vi sarebbe un'alternativa di domicilio nel Nord del Kosovo, ma dall'esame degli atti, tale alternativa non risulterebbe ragionevolmente esigibile. Per i Rom di lingua serba, in principio, esisterebbe un'alternativa di domicilio in Serbia. Giusta la Costituzione serba del 2006, il Kosovo sarebbe parte integrante della Serbia, ragione per cui i Rom di lingua serba del Kosovo sarebbero considerati come cittadini serbi e potrebbero pertanto ottenere dei documenti di viaggio serbi presso le rappresentanze diplomatiche della Serbia e recarsi in Serbia. Avendo i ricorrenti vissuto per molti anni a H._______, avendo ivi ricevuto il sostegno attivo dell'Associazione dei Rom nonché essendo il ricorrente in possesso del certificato di nazionalità serba rilasciato nel 2009, l'alternativa di domicilio in Serbia sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso i ricorrenti hanno indicato di voler restare in Svizzera per non dover temere che qualcuno gli faccia del male. Hanno altresì reiterato di non avere più una dimora in Kosovo. Inoltre, a causa della professione di poliziotto del padre del ricorrente, gli insorgenti potrebbero incontrare in Kosovo molti problemi segnatamente con i loro nemici e vicini di

D-3612/2010 Pagina 8 casa O._______, P._______ e Q._______ e con altre non meglio specificate persone che però conoscerebbero il di lui padre. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che nel gravame i ricorrenti temerebbero di essere allontanati verso il Kosovo. L'UFM ha indicato che la decisione impugnata non prevede un allontanamento dei ricorrenti verso il Kosovo bensì verso la Serbia dove vi sarebbe un'alternativa di domicilio per gli insorgenti. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 4.4 Nella replica, gli insorgenti hanno reiterato il loro desiderio di poter restare in Svizzera. Essi hanno allegato alla replica diversi documenti. In un allegato v'è la dichiarazione del Presidente di un'associazione chiamata HU LAV ROMA nel quale indica che non vi sarebbe alcuna possibilità di rimpatrio in Serbia, in Kosovo e in Metochia in quanto i precedenti del padre del ricorrente, che avrebbe lavorato per la polizia serba, potrebbero causare delle ripercussioni agli insorgenti. Inoltre, i ricorrenti rischierebbero sotto ogni punto di vista e vivrebbero con continue paure e stress a prescindere da dove andrebbero a vivere (Kosovo, Serbia o Montenegro). Secondo il presidente dell'associazione, i ricorrenti non disporrebbero di ricchezza o reddito ed inoltre la Serbia non avrebbe aiutato nessuno dei membri del HU LAV ROMA giunti in Serbia a causa della guerra. In un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta da diverse persone, tra cui uno zio al quale è stato riconosciuto il caso di rigore e residente in Ticino, si confermerebbe la professione del padre del ricorrente e la possibilità di ripercussioni per i ricorrenti dalla parte di kosovari Albanesi. Infine, nella dichiarazione del delegato per il Ticino dell'Associazione Egjiptas del Kosovo è attestata l'appartenenza del ricorrente e del di lui fratello alla Comunità Rom del Kosovo. Il delegato indica che i fratelli sarebbero ricercati dagli Albanesi del Kosovo e pertanto un rimpatrio a M._______ a F._______ non sarebbe opportuno né per loro né per le rispettive famiglie. 4.5 Con duplica l'UFM ha evidenziato che già nella decisione impugnata, l'Ufficio aveva considerato le dichiarazioni dei ricorrenti palesemente inverosimili e il mezzo di prova inattendibile. Già nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha ricordato di non aver disposto il rinvio degli insorgenti in Kosovo giacché non esigibile, bensì in Serbia dove avrebbero peraltro già vissuto. Di conseguenza, l'UFM ha confermato la sua decisione e proposto la reiezione del ricorso.

D-3612/2010 Pagina 9 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-

D-3612/2010 Pagina 10 riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in contraddittorie, illogiche ed imprecise affermazioni. 6.1 Il ricorrente allega il timore di essere oggetto di angherie da parte degli Albanesi. Per questo motivo sarebbe espatriato dal Kosovo alla volta del Montenegro. Non di meno anche lì, nel Campo Profughi che lo aveva accolto, vi sarebbero stati molti Albanesi, per cui si sarebbe recato a Belgrado, luogo che avrebbe poi di seguito lasciato in quanto le condizioni di vita sarebbero state pessime (cfr. verbale 1, pag. 6). Egli ritiene di essere nella mira degli Albanesi in quanto suo padre nel 1999 sarebbe entrato in servizio nella polizia speciale della Serbia, ossia nel corpo speciale in guerra e sarebbe stato attivo a N._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 3, pag. 3). Dal 1999 il ricorrente non avrebbe mai più avuto contatti con il padre, essendo l'insorgente fuggito unitamente al fratello dal Kosovo a causa della guerra, lasciando il resto della famiglia al Paese d'origine (cfr. verbale 3, pag. 3). Nella narrazione, non di meno, va rilevato che il richiedente è sempre rimasto vago nelle sue dichiarazioni. In particolare, interrogato su chi fossero esattamente gli Albanesi di cui temeva la vendetta, egli si è limitato a rispondere che sarebbero dei vicini di casa in Kosovo dei quali però ignorerebbe i nomi (cfr. verbale 1, pag. 6). Dal narrato non è dato comprendere se i suddetti vicini siano i suoi persecutori o se siano persone che gli offrono supporto, informandolo di essere ricercato. È quindi poco attendibile che egli non sia in grado di dare alcuna indicazione più precisa e differenziata su presunte persecuzioni che si protrarrebbero già dal 1999. Egli arriva però anche a dichiarare di non aver mai subito delle minacce perché sarebbe fuggito per tempo (cfr. verbale 3, pag. 4). Vista la contraddittorietà delle allegazioni e la mancanza di informazioni più precise e concrete, il timore di soprusi da parte degli Albanesi a causa della professione del padre è da ritenersi altamente inverosimile. Risulta poi quanto meno senza coerenza al corso delle cose che egli, nonostante avesse temuto gli Albanesi, avrebbe fatto ritorno al suo villaggio in Kosovo nel 2004 per controllare se vi fosse una situazione favorevole per un loro eventuale ritorno al Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 6) oppure per ricercare i propri genitori (cfr. verbale 3, pag. 10), solo sulla base del fatto che sarebbe stato accompagnato dal Kosovo Force (KFOR). Su questo punto v'è quindi da rilevare l'infondatezza delle sue allegazioni relative alle ventilate ripercussioni da parte degli Albanesi.

D-3612/2010 Pagina 11 Stesso infelice destino ha pure la narrazione della fuga dal Montenegro, che egli ha grossolanamente spiegato con il fatto di aver saputo che gli Albanesi sarebbero giunti in Montenegro, limitandosi a dichiarare che dei vicini di tenda lo avrebbero informato di tale venuta, senza peraltro aver avuto alcun contatto immediato con i misteriosi persecutori (cfr. verbale 3, pag. 7). Quo alla situazione in Serbia, in concreto a H._______, egli ha indicato che le condizioni economiche non sarebbero state buone. Interrogato su eventuali altri problemi riscontrati in Serbia, egli ha allegato di aver avuto esclusivamente problemi legati alle difficoltà economiche (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 3, pag. 8). In Serbia sarebbe riuscito a vivere solamente grazie all'aiuto dell'Associazione Rom che gli avrebbe procurato il cibo (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Inoltre, in caso di rientro in Serbia, ha allegato che temerebbe la disoccupazione e i problemi economici (cfr. verbale 1, pag. 7). Circa il mezzo di prova prodotto in occasione dell'audizione sommaria e riprodotto in sede di ricorso, ha dichiarato di aver ritirato detto documento a H._______ da un signore, che il ricorrente non conoscerebbe, il quale si sarebbe fatto mandare il documento direttamente da N._______. Si sarebbe infatti recato dall'Associazione Rom a H._______ e avrebbe chiesto di ricevere tale certificato prima della sua partenza verso la Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 4). L'insorgente non ha saputo indicare come il signore potesse essere a conoscenza della situazione sua familiare, quest'ultimo ha indicato che probabilmente l'Associazione Rom a H._______ avrà contattato qualcuno in Kosovo che gli avrebbe rilasciato tali informazioni. In seguito, improvvisamente, ha poi indicato che in realtà avrebbe dettato lui stesso quanto indicato su tale documento ed il signore dell'Associazione Rom l'avrebbe poi certificato (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.). Per finire, il ricorrente si è pure contraddetto circa il viaggio intrapreso verso la Svizzera. Infatti, durante la prima audizione, egli ha dichiarato di essere partito da H._______ con un furgone congiuntamente alla sua famiglia, mentre durante la seconda audizione, ha dichiarato che da H._______ sarebbe andato in Montenegro dove vi avrebbe vissuto ancora per un mese e mezzo per poi da lì partire alla volta della Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 3, pag. 9). Interrogato su tale aspetto egli ha indicato che durante la prima audizione avrebbe indicato di essere partito da G._______ ma che probabilmente non era stato capito bene oppure si era confuso (cfr. verbale 3, pag. 11). Oltre alla contraddizione

D-3612/2010 Pagina 12 appena rilevata, mal si comprende il motivo per cui l'insorgente avrebbe fatto ritorno in Montenegro per un periodo di un mese e mezzo quando poc'anzi ha indicato che tale paese lo avrebbe lasciato per paura d'incontrare gli Albanesi. Qualora il timore di ripercussioni da parte degli Albanesi fosse stato concreto e verosimile, non si sarebbe recato sicuramente di nuovo in Montenegro. 6.2 Circa i motivi d'asilo della ricorrente, quest'ultima ha indicato le pessime condizioni di vita in Montenegro, la disoccupazione in Serbia l'impossibilità di vivere in Kosovo a causa degli Albanesi e la volontà di crearsi una vita migliore (cfr. verbale 2, pag. 6 e verbale 4, pag. 3 e 5 seg.). Per quanto attiene alle temute rappresaglie da parte degli Albanesi a causa delle attività svolte dal suocero, è stata vaga nel descrivere chi sarebbero effettivamente tali persone. Infatti, invitata a dettagliare chi sarebbero questi Albanesi, si è limitata a rispondere che sarebbero quelli che cercano suo marito (cfr. verbale 2, pag. 6). L'insorgente ha inoltre aggiunto che allorquando si trovavano ancora in Kosovo, degli Albanesi sarebbero entrati nella loro dimora ma non li avrebbero picchiati e se ne sarebbero andati (cfr. ibidem e verbale 4, pag. 7). Altresì ha indicato che oltre a questa occasione, il marito e lei stessa non avrebbero mai avuto contatti diretti con tali persone (cfr. verbale 4, pagg. 6 seg.). 6.3 In conclusione, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, senza doversi qui dilungare oltre sui motivi di natura economica fatti valere dai ricorrenti. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); DTAF 2009/50 consid. 9).

D-3612/2010 Pagina 13 Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). Da quanto emerge dalle tavole processuali e conformemente a quanto ritenuto dall'istanza inferiore, il Tribunale constata che un rinvio degli interessati in Kosovo non è ragionevolmente esigibile. Giacché, giusta la DTAF 2010/41 consid. 6.4.2, i ricorrenti – entrambi ed i rispettivi figli – avranno la possibilità di ottenere la nazionalità serba, hanno dichiarato di aver già vissuto in Serbia (cfr. verbale 3, pag. 7 e verbale 4, pagg. 3 seg.), nonché il ricorrente dispone del certificato di cittadinanza serba rilasciato il 31 agosto 2009 allo zio del ricorrente in Montenegro, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso la Serbia. In limine va inoltre osservato che nell'atto di ricorso, così come nella replica, i ricorrenti non hanno mai contestato il rinvio verso la Serbia, contestandolo esclusivamente verso il Kosovo. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

D-3612/2010 Pagina 14 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno reso plausibile nell'atto ricorsuale che qualora fossero allontanati sarebbero stati esposti a dei trattamenti proibiti dai disposti sopra elencati. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno

D-3612/2010 Pagina 15 bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009 n. 52 consid. 10.1). Inoltre, secondo prassi costante, l'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e GICRA 2005 n. 6 consid. 6). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine o di provenienza (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.4). Pertanto, nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere di contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine o di provenienza del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale (cfr. GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5 e GICRA 2005 n. 6 consid. 6). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia da un lato, e dalla loro situazione personale dall'altro.

D-3612/2010 Pagina 16 Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Serbia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. V'è nella fattispecie da esaminare se i ricorrenti, a ragione della loro situazione personale – tra gli altri elementi, la loro appartenenza etnica –, una volta rientrati in Serbia verrebbero a trovarsi concretamente in pericolo. Circa la situazione dei Rom della Serbia (applicabile per analogia nella fattispecie trattandosi di Rom con doppia cittadinanza, di lingua serba e che hanno risieduto in Serbia), il Tribunale osserva che nonostante gli sforzi importanti intrapresi dalle autorità per promuovere l'uguaglianza sociale dei membri di questa minoranza, questi ultimi sono a tuttora vittime di diverse discriminazioni, segnatamente nel campo dell'educazione, del lavoro e della salute. Infatti, una buona parte dei Rom vivono in condizioni di grande povertà e sono inoltre molto toccati dalla disoccupazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 30 marzo 2012 consid. 7.2.2 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, tale situazione, ancorché insoddisfacente, non è di natura ad esporre i ricorrenti ad un pericolo concreto e pertanto d'ostacolare l'esecuzione del loro allontanamento. Altresì, giusta la prassi del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia di persone di etnia serba provenienti dal Kosovo (applicabile nella fattispecie per analogia visto quanto sopra), è ragionevolmente esigibile a condizione che venga effettuata una ponderazione scrupolosa del singolo caso, segnatamente in relazione alle conoscenze linguistiche, al livello di formazione, alle qualifiche ed esperienze professionali, al legame con la Serbia, alla situazione familiare e medica, o ancora, ai mezzi finanziari di cui dispongono (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Circa la situazione personale dei ricorrenti, sono entrambi giovani e di lingua materna serbo-croata (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3). L'insorgente ha svolto diverse professioni, tra le altre nell'edilizia, atte a guadagnare quanto bastava per vivere (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pag. 3; verbale 3, pag. 7 e verbale 4, pag. 4). Il ricorrente ha indicato inoltre, di avere diversi zii residenti in Europa, tra cui tre residenti in Svizzera, ai quali potrà rivolgersi in caso in cui necessitasse un sostegno finanziario (cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre, a titolo abbondanziale, risulta che il fratello unitamente alla propria famiglia (N […]) ha dichiarato di voler lasciare spontaneamente la Svizzera, per cui i ricorrenti potranno eventualmente

D-3612/2010 Pagina 17 contare anche sulla presenza del fratello. Altresì i ricorrenti hanno indicato, seppur contraddicendosi sulla durata del soggiorno indicando in due riprese d'avervi vissuto dal 2005 al 2010 oppure 2009 oppure per sei mesi, di aver vissuto per un periodo in Serbia nel quartiere R._______ (verbale 1, pagg. 1 seg. e 8; verbale 2, pag. 6; verbale 3, pagg. 5, 7 e 9; verbale 4, pagg. 3-5 e 9 e verbale 5). Per giunta, egli ha inoltre indicato che allorquando si trovavano a H._______ sono stati aiutati dall'Associazione Rom che si occupava di fornirgli del cibo (verbale 3, pag. 7; verbale 4, pag. 9 e verbale 5). Pertanto, nonostante le difficoltà congiunturali i ricorrenti hanno dimostrato, seppur con notevoli sacrifici, di fare capo ai bisogni della famiglia. Quo ai fanciulli, nati rispettivamente nel 2005 e 2009, hanno vissuto già un periodo della loro vita in Serbia, avendovi soggiornato per qualche tempo dal 2005 al 2010. In aggiunta, risiedono da poco più di due anni in Svizzera, sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati nel loro modo di vita, ragione per cui, anche nel loro caso, non v'è ragione di ammettere che un ritorno in Serbia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Pertanto il loro allontanamento non viola l'art. 3 CDF. Altresì, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, i mezzi di prova prodotti in occasione dello scambio di scritti sono da ritenere inattendibili. Essi esprimono solo dichiarazioni di parte e non hanno una pertinenza tale da rendere improvvisamente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese di provenienza. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,

D-3612/2010 Pagina 18 usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Vista la decisione incidentale del 16 giugno 2010, la quale concedeva l'assistenza giudiziaria ai ricorrenti giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3612/2010 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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