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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2016 D-3591/2015

22 agosto 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,878 parole·~24 min·1

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3591/2015

Sentenza d e l 2 2 agosto 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Fulvio Haefeli, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), Iran, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2015 / N (…).

D-3591/2015 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata, cittadina iraniana divorziata originaria di B._______ in provincia C._______, ha lasciato il proprio paese d’origine nel corso dell’ottobre del 2011, giungendo in Svizzera e presentandovi un prima domanda d’asilo il (…). La procedura è poi stata sospesa nei primi mesi del 2013 a fronte dell’abbandono del luogo di dimora assegnato alla richiedente salvo poi essere riattivata l’11 novembre dello stesso anno, a seguito del deposito di una nuova domanda d’asilo presso il centro di registrazione e procedura (CRP) di Basilea. B. Sentita sui motivi d’asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo che sarebbe espatriata a causa della volontà del padre di obbligarla a sposare un uomo scelto da quest’ultimo e molto più anziano di lei (cfr. atto B5, pag. 10 e atto B13 pag. 5 e seg.). Più nel dettaglio ella ha riferito che, per costringerla a contrarre il sodalizio, suo padre le avrebbe sequestrato il passaporto, in modo di impedirle di lasciare i Paese. L’interessata avrebbe quindi finto di acconsentire al matrimonio al solo scopo di riavere il suo documento così da poter espatriare. Dall’espatrio in poi, ella avrebbe quindi interrotto ogni rapporto con il padre mentre sarebbe invece ancora in contatto con la madre, quest’ultima anch’essa divorziata. Oltre a tale motivo, l’interessata ha fatto riferimento anche a problemi di natura politica relativi alla famiglia materna. A suo dire, la madre sarebbe infatti stata impedita per anni di svolgere un’attività lavorativa, in quanto oppositrice della Repubblica islamica iraniana ed alcuni zii materni sarebbero stati uccisi per queste stesse ragioni (cfr. atto B5, pag. 11 e atto B13, pag 5). Nel corso della sua permanenza in Svizzera, la richiedente avrebbe inoltre subito delle violenze sessuali ad opera di due connazionali e quest’ultimi l’avrebbero ripresa in un video, minacciandola di diffonderlo in Svizzera e nel paese natale (cfr. atto B13, pag. 14). L’interessata invoca infine motivi di ordine religioso, avendo nel frattempo ella intrapreso la strada della conversione verso il cristianesimo (cfr. atto B13, pag. 15 e atto B 24, pag. 2) ed asserisce di aver partecipato ad una manifestazione di protesta contro il regime iraniano a Zurigo (cfr. atto B13, pag. 8). Nel corso della procedura di prima istanza, la richiedente ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova: - certificati medici attestanti dei problemi di natura psichiatrica;

D-3591/2015 Pagina 3 - cartoncini relativi ad appuntamenti avuti presso consultori e autorità di perseguimento penale; - atti riguardanti la procedura penale in corso. C. Con decisione del 30 aprile 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera ed incaricandone il Canton Ticino dell’esecuzione. D. In data 5 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 giugno 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. In primo subordine ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione ed in secondo subordine che l’esecuzione dell’allontanamento venga considerata inammissibile ed inesigibile e che la richiedente venga ammessa provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 29 luglio 2015, ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. L'insorgente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo in data 12 agosto 2015. F. Con risposta del 20 ottobre 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare alcune osservazioni circa il ricorso. G. In data 17 novembre 2015 la ricorrente si è espressa in replica, rinviando a quanto esposto in sede ricorsuale.

D-3591/2015 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità

D-3591/2015 Pagina 5 fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili parte delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata. In primo luogo ella avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie circa la circo-

D-3591/2015 Pagina 6 stanza del matrimonio forzato, non sapendo dare indicazioni temporali coerenti ed imputando poi, a torto, tali carenze a dei presunti errori dell’interprete. La ricorrente avrebbe inoltre rilasciato dichiarazioni discordanti anche riguardo ad altre vicissitudini, quali il divorzio dei genitori, la collocazione temporale della visita nel paese natale occorsa nel 2011 ed il fatto che conoscesse o meno l’uomo con il quale avrebbe dovuto contrarre matrimonio. Messa di fronte a tali incongruenze, l’insorgente le avrebbe giustificate affermando di aver fornito dapprima una versione impostagli dall’uomo che l’aveva accompagnata all’audizione e del quale aveva timore. Ella avrebbe tuttavia raccontato gli stessi accadimenti anche in un secondo momento, allorché si era recata sola all’audizione, salvo poi ritrattare in una terza occasione. L’autorità di prime cure sostiene inoltre che le allegazioni della ricorrente circa il timore di subire delle persecuzioni a causa delle attività politiche della famiglia materna non sarebbero sufficientemente motivate, risultando pertanto a loro volta inverosimili. In definitiva la SEM considera che le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfino le condizioni di verosimiglianza previste dall‘art. 7 LAsi. Per quanto riguarda invece l’interessamento verso il cristianesimo ed il fatto di essere in contatto con connazionali attivi politicamente in Svizzera, a mente della SEM tali motivi – pur verosimili – non sarebbero atti fondare iI timore di essere esposta a una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di rimpatrio. 4.2 L'insorgente contesta la posizione della SEM circa l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. A suo dire, relativamente alle incongruenze rilevate nella decisione impugnata, occorrerebbe tenere conto del fatto ch’ella si sarebbe già spiegata nel corso della procedura di prima istanza adducendo che in un primo momento avrebbe fornito una versione errata a fronte dei suggerimenti dell’uomo che l’aveva accompagnata in loco. Vi sarebbero inoltre stati dei problemi di comprensione con l’interprete, di origine afghana ed infine, le contraddizioni in questione non sarebbero riconducibili a punti essenziali della sua domanda d’asilo. Quanto alle carenze nella motivazione, la ricorrente rileva come sia verosimile che il governo iraniano possa disporre di informazioni circa le attività politiche della famiglia materna e della ricorrente stessa. Ella infine non contesta il fatto che il suo interesse per la professione cristiana e la sua partecipazione ad una manifestazione in Svizzera non siano atte a fondare la sua richiesta. 4.3 In sede di osservazioni, la SEM ha proposto la reiezione del gravame, cogliendo l’occasione per precisare che le contraddizioni rilevate nelle allegazioni della ricorrente non siano imputabili a problemi di lingua in quanto discordanze sostanziali. Nella replica la ricorrente ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale.

D-3591/2015 Pagina 7 5. Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d’asilo rese dall’insorgente in corso di procedura in parte non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi ed in parte, per quanto verosimili, non risultano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 5.1 Analizzando in primo luogo le affermazioni circa il timore di subire delle persecuzioni a causa dell’appartenenza di alcuni membri della famiglia materna al partito politico dei Mojahedin-e Khalq, occorre rilevare come le stesse risultino carenti di motivazione e insufficientemente circostanziate. In occasione delle audizioni circa i motivi d’asilo la ricorrente si limita infatti a riferire che due dei suoi zii materni sarebbero stati uccisi nel lontano 1981 in Iran, che un terzo zio sarebbe invece stato eliminato successivamente (senza tuttavia essere in grado di indicare dove e quando ciò sarebbe avvenuto) e che un quarto e ultimo zio sarebbe stato assassinato nel 2013, allorché si trovava all’estero e più precisamente in Iraq, dove risiedeva da diversi anni (cfr. atto B13, pag. 7). La ricorrente afferma inoltre che dopo l’esecuzione dei primi due zii tutti i membri della famiglia materna e la madre stessa sarebbero stati imprigionati e minacciati per poi essere rilasciati ma privati della possibilità di espatriare (cfr. ibidem). Tale ultimo provvedimento si sarebbe applicato anche alla ricorrente. Alla madre sarebbe infine stato proibito di lavorare per lungo tempo (cfr. atto B13, pag. 8). Alla richiesta di spiegare per quale motivo dunque si sentisse lei stessa in pericolo, l’insorgente ha dichiarando che la situazione di pericolo derivava dal fatto stesso ch’ella si trovasse all‘estero (cfr. atto B13, pag. 9). Ora, quanto riportato, oltre a risultare poco circostanziato e privo di qualsivoglia possibilità di riscontro, non indica in che modo la ricorrente abbia a temere di essere esposta a pregiudizi rilevanti sotto il profilo dell’asilo. Dagli atti risulta infatti che attualmente la madre della ricorrente svolga liberamente un’attività lavorativa e che la sua situazione attuale non sia caratterizzata da alcuna particolare attenzione delle autorità iraniane nei suoi confronti. La ricorrente stessa ha inoltre dichiarato di non aver mai partecipato ad attività politiche in patria e risulta abbia potuto lasciare legalmente il paese d’origine già nel lontano 2002, facendovi poi liberamente ritorno in svariate occasioni e ciò senza che alcun problema particolare si presentasse. Nello stesso atto ricorsuale, la ricorrente non ha fornito motivazioni valide e si è limitata a sostenere che il governo iraniano possa verosimilmente disporre di informazioni circa le attività politiche della famiglia materna. Pertanto, la ricorrente non ha saputo motivare in alcun modo i suoi timori di subire persecuzioni rilevanti sotto il profilo dell’asilo in ragione delle

D-3591/2015 Pagina 8 presunte attività politiche della famiglia materna in caso di rientro nel paese d’origine. 5.2 Relativamente ora alle dichiarazioni fornite dall’insorgente in merito alla circostanza del matrimonio forzato al quale avrebbe dovuto sottoporsi, circostanza quest’ultima che andrebbe considerata quale motivo originario del suo espatrio, il Tribunale ritiene che quest’ultime siano contraddittorie. In occasione della prima audizione sulle generalità alla quale l’interessata si era sottoposta e che riguardava una prima procedura d’asilo, poi stralciata dai ruoli a causa dell’irreperibilità della richiedente, ella aveva infatti dichiarato di essere espatriata in ragione del fatto che il padre voleva imporle di sposare un Mullah di 30 anni più anziano. Ella aveva parimenti dichiarato che tale informazione le sarebbe stata fornita attorno al mese di marzo/aprile del 2011 dai famigliari e che il matrimonio avrebbe dovuto aver luogo nel giro di qualche mese (cfr. atto A6, pag. 11). Nella seconda audizione sulle generalità, la ricorrente ha dapprima confermato che i motivi fondanti al sua domanda d’asilo erano gli stessi, salvo questa volta comunicare che il “promesso” sposo era di soli 20 anni più anziano di lei (poi corretto a 20-25 anni) e che il padre si sarebbe limitato a ritirarle la carta d’identità, senza tuttavia comunicarle concretamente che un matrimonio fosse stato pianificato (cfr. atto B5, pag. 9). In questa stessa occasione ella ha infine sostenuto di non conoscere l’identità dell’uomo che avrebbe dovuto sposare. Nel corso della medesima audizione, la richiedente ha poi indicato due differenti date con riferimento al divorzio dei genitori, facendolo dapprima risalire al 2000 e collocandolo infine nel 2011 ed indicandone la causa nella contrarietà della madre al matrimonio forzato (cfr. atto B5, pagg. 9 e 10). La versione fornita al momento della prima audizione sui motivi d’asilo diverge ancora su molteplici punti. In quest’ultima occorrenza la ricorrente afferma infatti che in occasione del suo ultimo viaggio in Iran il padre le avrebbe significato la sua volontà di trattenerla nel paese natale al fine di farle contrarre matrimonio (v. atto B13, pag. 10). Questa volta la ricorrente indicava quindi di sapere chi era l’uomo che avrebbe dovuto sposare, ovvero un religioso amico del padre che l’avrebbe chiesta in moglie a quest’ultimo al fine di mettere al mondo una copiosa prole. Contrariamente a quanto asserito nella precedente audizione, ella riferiva di averlo persino incontrato in una precedente occasione e che il suo nome sarebbe stato D._______. Infine, l’interessata ha comunicato di essersi recata in Iran

D-3591/2015 Pagina 9 nell’autunno del 2011, il che mal si sposa con quanto dichiarato precedentemente circa l’essere venuta a conoscenza della volontà del padre già nel corso della primavera del 2011. A fronte delle manifeste incongruenze presenti nelle dichiarazioni della ricorrente, ad ella non giova sostenere che quest’ultime vadano imputate a delle difficoltà di comprensione, in quanto la stessa aveva espressamente dichiarato in tutte le occasioni di comprendere bene l’interprete. Parimenti malfondata è la giustificazione circa il fatto ch’ella avrebbe in un primo momento fornito una versione errata degli accadimenti a fronte dei suggerimenti pressanti dell’uomo che l’aveva accompagnata in loco e di cui aveva paura. Quest’ultimo non era infatti più presente in occasione della seconda audizione sulle generalità, allorché diverse illinearità possono essere riscontrate anche entro quest’ultima audizione e la successiva. In ragione di quanto esposto, le dichiarazioni circa il matrimonio forzato vanno ritenute inverosimili in quanto contraddittorie. 5.3 Avendo ora riguardo per quanto sostenuto dalla ricorrente a proposito degli avvenimenti accaduti in Svizzera, il Tribunale constata come gli stessi non siano rilevanti sotto il profilo dell’asilo. Pur ammettendo infatti la verosimiglianza delle allegazioni circa gli abusi di natura sessuale subiti nei Grigioni da parte di due connazionali, da tali avvenimenti non si può evincere l’esistenza di seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi). Invero, i problemi evocati dall'insorgente risultano piuttosto essere riconducibili a vicissitudini penali ordinarie, per la trattazione delle quali risultano essere competenti le autorità locali, autorità, che, come risulta dagli atti, hanno intrapreso le necessarie indagini e dato alla ricorrente l’occasione di esprimersi a tal proposito. Per quanto riguarda il presunto video che ritrarrebbe la ricorrente e, che gli inquirenti non hanno mai identificato nel corso delle indagini, vale lo stesso discorso in quanto non v’è alcun elemento concreto che lasci intendere che vi sia il rischio di una diffusione dello stesso e che una tale diffusione possa esporre l’insorgente ad atti pregiudizievoli. In definitiva, non vi sono elementi che possano supportare un timore concreto di subire conseguenze in relazione a quanto accaduto in Svizzera, in caso di rientro nel paese d’origine. 5.4 Quo all’interessamento al cristianesimo ed il fatto che la ricorrente abbia partecipato, in una sola occasione, ad una manifestazione politica in Svizzera, occorre rilevare come tali asserzioni risultano parimenti irrilevanti

D-3591/2015 Pagina 10 ai fini della concessione dell’asilo, come peraltro ammesso dall’insorgente stessa in sede ricorsuale. 5.5 In definitiva, il Tribunale rileva che i motivi d’asilo dell’insorgente sono in parte inverosimili ed in parte – per quanto verosimili – irrilevanti, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. torhttps://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/eddc4ea5-1065-4aad-aa7b-5ff005425730/fc6cfec2-3fa0-431b-8b5f-c337b1753da9?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-3591/2015 Pagina 11 tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Visto che la richiedente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Non giova inoltre alla ricorrente invocare l’art. 3 CEDU relativamente ai problemi di natura medico-psichiatrica da lei addotti, essendo quest’ultima restrittivamente circostanziata ad alcuni casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6). Per queste ragioni, la questione di un eventuale ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento per motivi medici sarà esaminata unicamente sotto l'aspetto dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. 7.2 7.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9dcf644c-8e05-49f0-80ec-96058ef72196?citationId=8fc92d9b-d745-4328-8362-0f6c8d48a370&source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/3bdfbef1-15f8-4d95-a515-43fd5e28525c?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-3591/2015 Pagina 12 nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 7.2.3 Come detto, questa disposizione può essere invocata anche da quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e GICRA 2003 n. 24 consid. 7.2). Più nel dettaglio, occorre rilevare che i motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salute della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita. Sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità umana. In ogni caso, non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento). 7.2.4 Nel caso che ci riguarda, al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme del territorio nazionale. 7.2.5 Per quanto riguarda i problemi psichiatrici allegati dalla ricorrente, i certificati medici presenti agli atti indicano che la stessa soffrirebbe di una sindrome post traumatica da stress (F43.1), da un disturbo dell’adattamento (F43.2) e da disturbi conseguenti al fatto di essere stata vittima di un crimine (Z65.4). Ora, la situazione riguardo al trattamento dei disturbi psichiatrici in Iran è da considerarsi soddisfacente. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la Repubblica Islamica dell'Iran disporrebbe di ben 33 ospedali psichiatrici e di addirittura 855 strutture per il trattamento ambulatoriale, cosa che lo situerebbe ben al di sopra degli altri paesi della regione (v. EMRO Technical Publications Series n. 37, Mental health systems in the Eastern Mediterranean Region, 2010). Il trattamento di tutti i tipi di disturbi mentali sarebbe inoltre coperto dall’assicurazione sanitaria e in tale presa a carico sarebbero compresi anche i medicamenti essenziali quali antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici, stabilizzatori dell’umore e antiepilettici (cfr. World Health Organization/Ministry of Health and Medical Education - Islamic Republic of Iran, WHO-AIMS Report on Mental Health

D-3591/2015 Pagina 13 System in The Islamic Republic of Iran, 2006, http://www.who.int/mental_health/evidence/ who_aims_report_iran.pdf, consultato il 21.07.2016). A partire dal 2011, la salute mentale sarebbe inoltre espressamente specificata nelle linee guida della politica sanitaria iraniana di modo che sia verosimile ammettere un ulteriore miglioramento della situazione negli ultimi anni (cfr. World Health Organization (WHO), Mental Health Atlas 2011- Islamic Republic of Iran, 2011, http://www.who.int/mentalhealth/evidence/atlas/profiles/irn_mh_profile.pdf, consultato il 21.07.2016). A fronte di quanto precede, non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto ella avrà, se del caso, la possibilità di accedere ad un trattamento psicologico in patria. Altresì, giova ricordare alla ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conseguenza, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibi-li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 12 agosto 2015. 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-

D-3591/2015 Pagina 14 nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 12 agosto 2015. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-3591/2015 — Bundesverwaltungsgericht 22.08.2016 D-3591/2015 — Swissrulings