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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2017 D-3580/2016

14 novembre 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,287 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 maggio 2016

Testo integrale

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Corte IV D-3580/2016

Sentenza d e l 1 4 novembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), Eritrea, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 maggio 2016 / N (…).

D-3580/2016 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina è cresciuta a D._______, nella zoba E._______ e vi avrebbe vissuto fino al momento dell'espatrio in Sudan in marzo 2012. In tale Paese avrebbe conosciuto e sposato religiosamente il marito F._______. In seguito si sarebbe recata in Libia da dove in giugno 2014 si sarebbe imbarcata per l'Italia. Il 22 giugno 2014 sarebbe entrata illegalmente in Svizzera ed il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 4 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata per evitare di svolgere il servizio militare. In particolare, avrebbe deciso di partire al momento della ricezione della convocazione (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 31 marzo 2016 [di seguito: verbale 2], D17). A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessata ha prodotto la sua carta d'identità in originale ed il certificato di matrimonio. B. In data 30 luglio 2014 è nato G._______, figlio della richiedente e del marito F._______. C. Il 21 aprile 2015 F._______ è entrato in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo. D. Con decisione del 2 maggio 2016, notificata il 3 maggio 2016 (cfr. atto A29/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), ha respinto la domanda d'asilo della richiedente – riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – pronunciato contestualmente il suo allontanamento ma ponendola al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera. E. Con decisione separata della SEM del medesimo giorno, il marito della richiedente F._______ è stato riconosciuto quale rifugiato ed ha ottenuto l'asilo in Svizzera. Loro figlio G._______ è stato incluso nella qualità di rifugiato del padre ed ha parimenti ricevuto asilo.

D-3580/2016 Pagina 3 F. In data 2 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 giugno 2016), l'interessata è insorta contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e in via subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuovo esame sul punto della verosimiglianza. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 settembre 2016, ha esentato la ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso un esemplare del ricorso alla SEM invitandola nel contempo ad inoltrare una risposta al ricorso. H. Con risposta al ricorso del 27 settembre 2016 la SEM ha proposto la reiezione del gravame rinviando ai considerandi del provvedimento querelato. I. In data 31 ottobre 2016 la ricorrente si è espressa in replica postulando nuovamente l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. J. Con duplica del 14 novembre 2016, inviata all'insorgente per conoscenza, l'autorità inferiore non ha aggiunto ulteriori osservazioni e proposto il respingimento del gravame. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-3580/2016 Pagina 4 dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed essendo stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del 2 maggio 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo. 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato anzitutto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi poiché contraddittorie e non sufficientemente motivate parte delle allegazioni della richiedente circa i motivi d'asilo. In particolare, ella avrebbe fornito versioni contrastanti circa il momento della convocazione e dell'interruzione della scuola. Inizialmente l'interessata avrebbe infatti detto di aver ricevuto la convocazione dopo aver interrotto la scuola, salvo poi indicare di averla abbandonata il medesimo giorno, ovvero il 17 marzo 2012, per poi indicare di averla lasciata a gennaio 2012 ed infine asserire febbraio 2012. Di conseguenza, vi sarebbero seri dubbi sulla verosimiglianza delle sue allegazioni in merito alla convocazione al servizio militare. Per quanto concerne la modalità di consegna

D-3580/2016 Pagina 5 della convocazione ed il suo contenuto, la richiedente avrebbe inoltre risposto in maniera confusa e generalmente priva di dettagli. In seguito, la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – escludendola però dalla concessione dell'asilo ai sensi dell'art. 54 LAsi – a seguito dell'uscita illegale dal Paese ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, mettendola tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in ossequio all'art. 5 cpv. 1 LAsi. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta anzitutto l'inverosimiglianza ritenuta dalla SEM. Ella indica di avere difficoltà a ricordare in modo preciso la data d'inizio così come la data d'interruzione della sua scolarizzazione, tuttavia avrebbe ben spiegato che l'interruzione degli studi sarebbe maturata nel contesto delle vacanze successive agli esami di gennaio. Per quanto concerne la convocazione militare la ricorrente reputa di aver spiegato in modo concreto ed esaustivo sia le modalità di consegna sia il contenuto essenziale. I motivi d'asilo dell'insorgente andrebbero pertanto considerati come verosimili e le andrebbe concesso l'asilo in Svizzera. In subordine, per motivi d'unità familiare e per evitare che la famiglia si ritrovi formalmente divisa tra statuti differenti la ricorrente chiede che le venga accordato asilo come al marito ed al figlio. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM osserva che all'interessata non sarebbe possibile accordare asilo per motivi d'unità familiare poiché le sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato a titolo originario per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi e concessa l'ammissione provvisoria. Pertanto esisterebbe un motivo di esclusione che prevaricherebbe la concessione dell'asilo. Peraltro, l'unità familiare sarebbe mantenuta poiché alla richiedente sarebbe comunque stata concessa l'ammissione provvisoria con qualità di rifugiato, pertanto avrebbe un titolo di soggiorno in Svizzera. 4.4 In sede di replica la ricorrente ritiene che l'interpretazione della LAsi invocata dalla SEM non sarebbe applicabile al suo caso. Invero, il riconoscimento dell'asilo familiare potrebbe essere escluso in presenza di motivi di esclusione come l'indegnità ma non per il solo fatto che la ricorrente sia stata riconosciuta come rifugiata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. L'interpretazione dell'autorità di prime cure condurrebbe infatti ad un trattamento non paritario tra situazioni essenzialmente identiche: il coniuge che entra in Svizzera al beneficio dell'art. 51 LAsi si vedrebbe riconoscere

D-3580/2016 Pagina 6 in modo sostanzialmente automatico asilo a prescindere dall'esistenza di motivi d'asilo personali, pertinenti e verosimili. Non sarebbe dunque giustificato escludere la ricorrente dall'asilo che invece avrebbe dei motivi personali. Infine, per ciò che concerne il mantenimento dell'unità familiare, l'insorgente osserva che lo statuto a lei accordato denoterebbe un'evidente diversità rispetto a quello accordato al marito ed al figlio. 4.5 In sede di duplica, la SEM rinvia ai considerandi del provvedimento impugnato e popone il respingimento del gravame senza presentare ulteriori osservazioni. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso

D-3580/2016 Pagina 7 appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. A mente di questo Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni della ricorrente in merito all'interruzione della scuola ed alla convocazione per il servizio militare siano effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non siano sufficientemente sostanziate. 6.1 L'insorgente ha dapprima affermato di avere interrotto la scuola nel marzo 2012 e di essere stata convocata al servizio militare dopo tale avvenimento (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi indicare di aver smesso la scuola il medesimo giorno della ricezione della convocazione il 17 marzo 2012 (cfr. verbale 2, D18, D26-D28), per ancora tornare a confermare la prima versione alla domanda successiva – ovvero di aver prima interrotto la scuola e poi ricevuto la convocazione (cfr. verbale 2, D29) – fornendo tuttavia nuovamente delle date diverse (dopo gli esami gennaio 2012 per l'interruzione e marzo 2012 per la convocazione; cfr. verbale 2, D30 e D56). Infine, a nuova domanda, l'insorgente indica di aver deciso di non tornare più a scuola nel momento in cui è stata convocata (cfr. verbale 2, D69). Confrontata in merito alle diverse versioni fornite, la ricorrente ha confermato l'ultima versione, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione o giustificazione in merito (cfr. verbale 2, D108). Tale ultima versione, oltre ad essere incongruente alle versioni precedenti, non corrisponde neppure all'affermazione secondo cui tra l'interruzione della formazione e la convocazione la ricorrente passava il tempo lavorando (cfr. verbale 2, D23-D25). Infine, il Tribunale ritiene che neppure quanto allegato in sede ricorsuale

D-3580/2016 Pagina 8 permette una diversa valutazione della fattispecie. Invero, l'insorgente ha nuovamente fornito una versione dei fatti contraddittoria rispetto all'ultima versione fornita indicando di aver spiegato che l'interruzione degli studi era maturata nel contesto delle vacanze successive agli esami di gennaio, senza tuttavia giustificare le incongruenze. 6.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni dell'interessata risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo luogo da rilevare come il racconto dell'insorgente si limiti in parte a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità militari eritree. Conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità militari eritree. Orbene, per quanto riguarda la descrizione del contenuto della convocazione, le allegazioni dell'insorgente appaiono poco sostanziate. Ella si è limitata a riportare in maniera succinta che la lettera indicava unicamente che sua madre avrebbe dovuto portarla dal H._______ (cfr. verbale 2, D33-D34) e soltanto a richiesta precisa ha indicato di doversi presentare il medesimo giorno (cfr. verbale 2, D43). Inoltre, ella non è stata in grado di spiegare in dettaglio come faceva a sapere che era una convocazione militare (cfr. verbale 2, D35) e sono state necessarie varie domande per avere delle risposte più precise (cfr. verbale 2, D38-D42). In conclusione dunque, nelle dichiarazioni dell'insorgente mancano particolari atti a lasciar propendere per un reale vissuto degli eventi. 6.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprezzando nel complesso le dichiarazioni dell'interessata come lo vuole l'insorgente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza non siano in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dalla ricorrente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e della parziale superficialità del racconto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera. 7. Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente – riconosciuta quale rifugiata, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi – può

D-3580/2016 Pagina 9 essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi in ragione dell'ottenimento dell'asilo da parte del marito F._______. 7.1 Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. 7.2 Il Tribunale ha stabilito dall'interpretazione degli art. 49, 51 cpv. 1 e 54 LAsi, che ad un rifugiato riconosciuto non può essere concesso asilo in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi qualora ne sia stato escluso sulla base dell'art. 54 LAsi. Una persona che è stata riconosciuta quale rifugiata ex art. 3 LAsi (a titolo originario) per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e dunque esclusa dall'asilo, non può venire riconosciuta quale rifugiata a titolo derivato ed è pertanto esclusa dall'asilo famigliare (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.1-3.5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo all'interessata riconosciuta quale rifugiata a titolo originario, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi. 7.3 Il Tribunale ha parimenti stabilito che in questi casi, e contrariamente a quanto costatato in sede ricorsuale dall'insorgente, non vi è disparità di trattamento poiché da una parte la situazione giuridica e fattuale tra il rifugiato riconosciuto ed escluso dall'asilo è diversa da quella del richiedente l'asilo che non ha domandato il riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario oppure che gli è stata respinta ed è sposato con una persona con la qualità di rifugiato a titolo originario (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.6.1). D'altra parte, il Tribunale ha osservato che l'asilo accordato alle famiglie è stato previsto allo scopo di ricongiungimento famigliare e non di protezione internazionale (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.6.2). Alla luce di queste considerazioni, la censura della disparità di trattamento è infondata. 8. In conclusione, visto tutto quanto sopra, lo scrivente Tribunale rileva che sul punto di questione della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto.

D-3580/2016 Pagina 10 10. Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché dell'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3580/2016 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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