Corte IV D-3569/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 maggio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), Georgia rispettivamente Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione del UFM del 7 maggio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3569/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 22 gennaio 2010 e del 16 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 7 maggio 2010, notificata al ricorrente l'11 maggio 2010, che annulla e sostituisce la decisione del 30 marzo 2010; il ricorso del 18 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 19 maggio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 21 maggio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-3569/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, nato a B._______, e cresciuto a C._______ ove avrebbe vissuto fino al 1992; che in seguito si è trasferito in Russia, a D._______, per circa due anni, poi nella città di E._______ per un anno; che successivamente avrebbe girato diverse città, tra le quali F._______, G._______, H._______ e I._______; che, nel 1999, sarebbe rientrato temporaneamente in Georgia per poi ritornare in Russia dove avrebbe sostato in diverse città per alcuni anni; che nel 2008 sarebbe nuovamente tornato in Patria fino al giorno dell'espatrio definitivo sempre verso la Russia, dove è rimasto, dapprima ad I._______ e poi a L._______, fino al mese di (...); (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 1, 2 e 3); che egli avrebbe lasciato la Georgia poiché, essendo di etnia russa, è spesso confrontato con problemi in Patria; che ovunque vada nascono sempre delle discussioni legate alla guerra e non verrebbe mai lasciato in pace; che nel (...) a B._______, durante un alterco sarebbe stato accoltellato; che il suo Paese di origine non è sicuro per potervisi stabilire con la compagna; che ha tentato più volte di ottenere la cittadinanza russa ma non ha mai prodotto i documenti necessari perché non li aveva e non sapeva come procurarseli (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 6, 7 e 8); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce- Pagina 3
D-3569/2010 durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome ammissibile, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, dichiarato di aver sempre detto la verità non sapendo dove si trova in questo momento il suo passaporto, posto che diversi anni fa l'avrebbe consegnato al consiglio del villaggio e da quel momento non ne avrebbe più avuto notizia; che pertanto non è corretto sostenere che egli abbia reso delle dichiarazioni contraddittorie e che, anzi, nel suo caso esistono motivi validi a conforto della mancata consegna di documenti; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua Pagina 4
D-3569/2010 cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre quattro mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver consegnato il proprio passaporto al Consiglio del villaggio a B._______ diversi anni prima, durante la guerra, poiché le autorità lo avevano richiesto; che egli non sa perché non gli è stato rilasciato un altro passaporto e che comunque egli non ne ha più fatto richiesta perché non avrebbe avuto i soldi per pagarlo; che, inoltre, egli non ha mai posseduto una carta di identità in quanto non avrebbe mai avuto né il tempo ne i soldi per richiederla; che infine egli ha dichiarato di non poter fare nulla per procurarsi un documento non possedendo più alcuno e perché non saprebbe a chi rivolgersi (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 5 e 6, verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, ha riferito di essere partito, all'inizio del mese di (...), da M._______ giungendo in Russia, dapprima ad I._______ e in seguito fino a N._______; che di qui avrebbe preso il traghetto fino a L._______, dove è rimasto fino al (...); che avrebbe quindi lasciato la Russia a bordo di un auto passando per la Polonia, Austria e Slovacchia; che da qui, dopo aver soggiornato una decina di giorni in località ignote, avrebbe attraversato l'Italia o la Germania fino a giungere a Chiasso il 16 gennaio 2010; che avrebbe affrontato il viaggio senza documenti di identità; che tuttavia, durante tutto il tragitto citato egli non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 8 e 9); che il ricorrente, malgrado abbia fatto delle soste durante il viaggio, non ha saputo dettagliare minimamente il lungo tragitto, salvo elencare gli Stati che avrebbe attraversato; che, secondo la cronologia esposta, mal si capisce come abbia fatto il ricorrente ad arrivare dalla Polonia direttamente in Austria così come dalla Slovacchia direttamente in Italia o in Germania, non essendo questi degli Stati confinanti; che ancor Pagina 5
D-3569/2010 meno si comprende l'incertezza mostrata dall'insorgente circa il luogo della sua entrata in Svizzera; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale già sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, al momento attuale, quanto mai difficoltoso; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il fatto di non vedere un futuro per sé nel proprio Pagina 6
D-3569/2010 Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 6 e 7, verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, basti rilevare che il ricorrente si è espresso in modo contraddittorio ed inverosimile sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, tra l'altro, non ha lamentato eventi particolari e recenti vissuti in prima persona a giustificazione della sua richiesta, quanto piuttosto l'assenza di prospettive ed i contrasti etnici che caratterizzano il suo paese d'origine nonché il timore di non avere alcun futuro in Patria; che a titolo di esempio egli ha inizialmente dichiarato di aver vissuto a C._______ dalla nascita fino agli inizi degli novanta (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 1 e 2), cambiando in un secondo tempo versione e affermando di aver vissuto fino al (...) a B._______, dove tra l'altro avrebbe frequentato le scuole (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 4); che nel corso della prima audizione il ricorrente ha allegato di aver lasciato la Georgia, nel (...) o nel (...) dopo essere stato coinvolto in una rissa nella quale, tra l'altro è stato ferito con un coltello (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 7), mentre in sede di seconda audizione egli ha dichiarato di essere andato in Russia già nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 4); che in aggiunta, interrogato sulla mancata produzione dei propri documenti, il ricorrente ha dichiarato di possedere un passaporto, ma di non poterlo consegnare poiché, a seconda delle versioni, l'avrebbe consegnato al Consiglio del villaggio per ordine delle autorità durante la guerra e non ne avrebbe più avuto notizia (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 5), ma pure che sarebbe andato distrutto insieme alla sua abitazione nel 2008 (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 5); che, inoltre, a titolo abbondanziale, egli ha dapprima dichiarato di avere ancora sua madre in Patria (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 4), mentre in sede di seconda audizione ha riferito di non avere più nessun parente in in Georgia (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 4); che, oltretutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Pagina 7
D-3569/2010 Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo; che infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.); che stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare le asserite risse rispettivamente discussioni accese nel quale è stato coinvolto (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 7); che pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a pro teggerlo o siano state impossibilitate a farlo; che quindi si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti; che non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte circa i timori di non avere un futuro in Patria sarebbero state, in casu, di natura tale da poter essere considerate nella concreta fattispecie decisive ai sensi dell'asilo; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista Pagina 8
D-3569/2010 dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); Pagina 9
D-3569/2010 che, la situazione vigente in Georgia non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha ricevuto una buona istruzione avendo egli studiato fino all'età di 16/17 anni ed ha un altrettanto buona esperienza lavorativa quale commerciante, visto che, per esempio, a G._______ si arrangiava con un commercio di birra, pesce e vestiti (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 4); che inoltre, stando a quanto riferito, essendo tornato a più riprese in Georgia nel corso degli anni, il ricorrente dispone ancora di una discreta rete sociale in Patria, dove ha lasciato la madre (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 4); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto Pagina 10
D-3569/2010 i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo sulla pagina seguente) Pagina 11
D-3569/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 18 maggio 2010, per corriere interno; in copia) - O._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12