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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2011 D-3514/2011

27 giugno 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,636 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 giugno 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3514/2011 Sentenza del 27 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 giugno 2011 / N (…).

D-3514/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 10 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 17 giugno 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 17 giugno 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. A23), il ricorso interposto il 21 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il giorno seguente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di

D-3514/2011 Pagina 3 estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nonché di essere nato ad B._______ (Algeria), dove avrebbe vissuto dalla sua infanzia sino al suo espatrio avvenuto nella primavera del (…) o, secondo un'altra versione, nel (…); che, successivamente, egli avrebbe fatto rientro nel suo Paese, per nuovamente lasciarlo nel (…) rispettivamente nel (…), e raggiungere la Svizzera ad (…), che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine a causa della precaria situazione economica sua e della sua famiglia, che in occasione del suo secondo espatrio, da B._______ l'interessato avrebbe raggiunto C._______ transitando per la D._______, dove le autorità (…) avrebbero prelevato le sue impronte digitali; che, successivamente, egli avrebbe soggiornato a E._______ e F._______ sprovvisto di un permesso di soggiorno, prima di spostarsi in G._______, dove avrebbe inoltrato una domanda di asilo e vissuto per sei o nove mesi presso strutture statali; che, avendolo le autorità (…) rinviato in H._______, avrebbe nuovamente trascorso quasi un mese a F._______, prima di varcare il confine svizzero, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile,

D-3514/2011 Pagina 4 che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non avere mai posseduto documenti di identità in Patria; che, inoltre, per questo e trovandosi ora in Svizzera, gli sarebbe impossibile farsene rilasciare dei nuovi, tanto più che le rappresentanze algerine all'estero non sarebbero disposte ad emettere alcun documento, essendo egli sprovvisto di un permesso di soggiorno; che, del resto, in merito alla contestazione da parte dell'UFM secondo cui avrebbe omesso di proporre la presentazione di un certificato di nascita durante la prima audizione, egli sottolinea di averlo fatto e di ignorare perché questo non figuri nel rispettivo verbale; che, in secondo luogo, il ricorrente è dell'avviso che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo al fine di valutare approfonditamente l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce della sua precaria situazione economica, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda, che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono

D-3514/2011 Pagina 5 un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, per quanto attiene al possesso di documenti d'identità, l'insorgente ha dichiarato di non avere reputato necessario farne richiesta in quanto privo di un'occupazione lavorativa; che, interpellato su come avrebbe previsto di identificarsi in caso di controlli, durante l'audizione sommaria ha affermato che lo avrebbe fatto a voce e che avrebbe proposto alle autorità di telefonare ai famigliari presso il suo domicilio (cfr. verbale 1 pag. 4); che, tuttavia, durante l'audizione sui motivi di asilo ha reso una risposta diversa in merito (cfr. verbale 2 pag. 2/D9), facendo riferimento ad un certificato di nascita mai menzionato nella prima audizione; che, confrontato con tale incongruenza, il ricorrente ha affermato di non avere sottaciuto detto documento, rispettivamente di essere stato impedito dall'interprete di nominarlo (cfr. ibidem pag. 5/D48-49); che, del resto, ha avuto cinque mesi di tempo tra la prima e la seconda audizione per lo meno per avviare tentativi di procurarsi dei documenti di identità, rimanendo, invece, completamente inattivo in tal senso; che, segnatamente, non ha effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio degli stessi (quali contattare i numerosi famigliari rimasti al suo luogo di origine), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi e che, come rettamente rilevato dall'UFM, in occasione del rinvio in Algeria da parte delle autorità (…) dopo il suo primo espatrio egli ha effettivamente potuto rimettere piede su suolo algerino, fatto, questo, che sarebbe stato impossibile se non fosse stato in possesso di un documento di identità o, per lo meno, di un lasciapassare emesso a suo nome, che, del resto, la semplice allegazione di non avere presentato documenti d'identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduti, non rappresenta un motivo scusabile ai sensi di legge,

D-3514/2011 Pagina 6 che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5), che le ragioni che, a detta del ricorrente, l'avrebbero costretto all'espatrio, ovvero le condizioni economiche precarie e, segnatamente, un lavoro quale (…) che non gli avrebbe permesso di mantenere dignitosamente la sua famiglia e, altresì, il desiderio di trovare un'occupazione migliore (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pagg. 3 e 6/D11, 23 e 51), sono palesemente irrilevanti in materia d’asilo, ritenuto che la povertà e la difficoltà a trovare un impiego non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista

D-3514/2011 Pagina 7 dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pagg. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura; RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

D-3514/2011 Pagina 8 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, ha svolto il mestiere di (…) e dispone di minime conoscenze, oltre che di arabo, di (…) e (…) (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 4/D28); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che nella sua città natale risiedono sua madre, due sorelle e quattro fratelli maggiorenni e a I._______ una quinta sorella (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, difatti, con riferimento agli allegati postumi di una carente cicatrizzazione di un intervento chirurgico al (…) (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 5/D45-47), egli stesso ha dichiarato di non assumere nessun medicamento al momento e di sottoporsi a semplice medicazione della ferita (cfr. verbale 2 pag. 5/D47), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della

D-3514/2011 Pagina 9 dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-3514/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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