Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.10.2008 D-3486/2008

7 ottobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,973 parole·~10 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-3486/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 7 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 maggio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3486/2008 Fatti: A. Il 23 aprile 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il 1° gennaio 2008, per timore d'esser arrestato come accaduto a suo zio, presso il quale lavorava da parecchi anni come meccanico. Suo zio sarebbe infatti stato arrestato, poiché avrebbe utilizzato per alcuni giorni un'automobile station wagon modello “Crown” portata da sconosciuti nella sua officina per delle non meglio precisate riparazioni e, in seguito, non più ritirata. Dopo essere stato precedentemente rinviato dalle autorità elvetiche di frontiera verso la Francia, in data 23 aprile 2008, l'interessato è entrato illegalmente in Svizzera. B. Il 27 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Francia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Franco-Svizzero del 9 maggio 2008). C. Il 28 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 21 agosto 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.- a copertura delle presumibili spese, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 21 agosto 2008). Pagina 2

D-3486/2008 E. Il 1° settembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che la Francia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe stato oggetto di un respingimento dalla Svizzera verso la Francia il 22 marzo 2008, prima di rientrare in Svizzera il 23 aprile 2008. Peraltro, la Francia si sarebbe già dichiarata disposta a riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe presentato alcun elemento convincente che potrebbe ostare ad un rinvio verso la Francia. Infatti, il ricorrente avrebbe semplicemente scartato l'idea d'essere espulso verso detto Paese, in quanto vorrebbe Pagina 3

D-3486/2008 rimanere in Svizzera. In più, il ricorrente si sarebbe contraddetto sulla data dell'arresto di suo zio e non avrebbe saputo né da chi sarebbe stato arrestato, né in quale luogo sarebbe detenuto. Peraltro, il ricorrente, nonostante la sua professione di meccanico d'automobili, non sarebbe neppure stato in grado di indicare la marca d'automobile, alla quale apparterebbe la station wagon modello “Crown”. Pertanto, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni dell'insorgente, poiché, nel modo in cui sarebbero state narrate, non potrebbero essere considerate come realmente vissute. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere, in sostanza, che la decisione dell'UFM sarebbe il frutto di un equivoco o di una sorta di raggiro, giacché egli non avrebbe alcun legame con la Francia. Infatti, egli proverrebbe da quel Paese unicamente a causa della sua riammissione, avvenuta il 22 marzo 2008, successivamente al suo tentativo d'entrata in Svizzera. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato in Francia dal 22 marzo al 23 aprile 2008. Oltre a ciò, la Francia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato, il 9 maggio 2008, il suo consenso alla Pagina 4

D-3486/2008 riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499). 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 L'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Questo Tribunale rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. Quest'ultime s'esauriscono infatti in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Per di più, il ricorrente in sede di ricorso non s'è neanche espresso sui suoi motivi d'asilo. Ciò non può che comprovare la conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che la Francia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità francesi, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 5

D-3486/2008 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Francia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento verso il Paese transalpino, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. Per di più, il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi. Pagina 6

D-3486/2008 10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità francesi si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate dall'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 1° settembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-3486/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di 600.--, versato il 1° settembre 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 8

D-3486/2008 — Bundesverwaltungsgericht 07.10.2008 D-3486/2008 — Swissrulings