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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2022 D-3478/2021

4 luglio 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,076 parole·~20 min·3

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 giugno 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3478/2021

Sentenza d e l 4 luglio 2022 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gérald Bovier, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti A._______, Turchia, patrocinato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 giugno 2021 / N (…).

D-3478/2021 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino turco di etnia curda, nato il (…) e cresciuto nella provincia di B._______, è espatriato l’11/12 dicembre 2019. Il 24 dicembre 2019 è giunto in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo (verbale d'audizione sulle generalità del 7 gennaio 2020 [doc. 1059243/11 dell’incarto della Segreteria di Stato della migrazione [SEM], di seguito: verbale 1]). B. B.a Sentito a due riprese (verbali di audizione del 6 febbraio 2020 [doc. SEM 17, di seguito: verbale 2] e del 9 dicembre 2020 [doc. SEM 43, di seguito: verbale 3]) sui motivi alla base della domanda d’asilo, il richiedente ha dichiarato di essere stato vittima fin da ragazzino di angherie ed ingiustizie a causa della sua etnia curda. Egli ha affermato di essersi speso per la causa curda fin dalla più giovane età, partecipando alle attività delle associazioni curde (“ Komel ”) e in modo attivo alla vita politica, dapprima quale membro del partito curdo BDP (Partito della Pace e della Democrazia) e poi dell’HDP (Partito Democratico dei Popoli, formazione che unisce forze filo-curde e di sinistra). Tra il 2016 ed il 2019 si sarebbe in particolare occupato di informare la popolazione del suo quartiere in merito alle riunioni dell’HDP e avrebbe funto da autista per i dirigenti del partito della sua città. Questa sua militanza gli avrebbe procurato diversi problemi con la polizia turca. In particolare dal 2006 sarebbe stato più volte offeso e percosso. A suo dire il 21 marzo 2016 sarebbe stato fermato e torturato, poiché sospettato di avere partecipato al “ Newroz “ (festa che celebra l’arrivo della primavera). Secondo l’interessato inoltre il 14 febbraio 2019 i corpi speciali della polizia avrebbero perquisito il suo domicilio alla ricerca, senza esito, di documenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e dell’Unità di Protezione Popolare (YPG). B.b Secondo il richiedente dopo il suo espatrio in data 28 gennaio, 3 febbraio e 16 giugno 2020 la polizia l’avrebbe cercato presso il suo domicilio e quello della madre, mentre il 30 settembre 2020 le autorità turche avrebbero aperto un procedimento penale e spiccato un ordine di cattura nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica (PKK ed il suo ramo YPG/PYD [Partito dell’Unione Democratica]) (doc. SEM 45-46), in relazione alla condivisione sui media sociali di commenti relativi all’arresto, nel settembre 2020, di ottantadue membri di

D-3478/2021 Pagina 3 spicco dell’HDP. In simili circostanze un eventuale ritorno in patria lo avrebbe esposto al rischio di essere incarcerato, torturato e ucciso. B.c B.c.a Nel corso della procedura di prima istanza l’interessato ha versato agli atti: - l’ordine del 19 novembre 2020 pronunciato dalla procura generale di B._______ di intraprendere misure investigative nei confronti del richiedente per sospetto di legami con organizzazioni terroristiche (doc. 26 allegato al doc. SEM 19), - il rapporto di ricerca del 5 novembre 2020 (doc. 28 allegato al doc. SEM 19) ed il verbale di analisi e valutazione del 20 dicembre 2020 (doc. 24 allegato al doc. SEM 19) relativi ai contenuti sociali condivisi dal richiedente (doc. 16-23 allegati al doc. SEM 19), - il verbale di ricerca del 5 marzo 2021 dell’Ufficio TEM (doc. 15 allegato al doc. SEM 19), - il rapporto dell’Ufficio della lotta al terrorismo del 9 marzo 2021 (doc. 14 allegato al doc. SEM 19), - l’ordine di accompagnamento coattivo del 17 marzo 2021 emanato dalla procura generale di B._______ (doc. 6 allegato al doc. SEM 19), - la decisione di accompagnamento coattivo del 18 marzo 2021 emanato dal 2° Tribunale dei provvedimenti coercitivi di B._______ (doc. 7, 9 e 11 allegati al doc. SEM 19), - l’estratto del casellario giudiziale del 27 maggio 2021 (doc. 5 allegato al doc. SEM 19), - l’atto di accusa del 27 maggio 2021 emesso della procura di B._______ per il reato di propaganda per organizzazioni terroristiche (doc. 3 allegato al doc. SEM 19), - l’ordine di cattura, non datato, pronunciato dalla suddetta procura (doc. SEM 45-46), B.c.b Mediante scritto del 13 aprile 2021 il richiedente ha comunicato che nel mese di marzo 2021 la polizia si sarebbe presentata a più riprese

D-3478/2021 Pagina 4 presso la moglie e i genitori al fine di avere informazioni al suo riguardo (doc. SEM 47). C. Con decisione del 30 giugno 2021, notificata il 1° luglio seguente (doc. SEM 53 e 55), la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente – negandogli tuttavia la concessione dell'asilo in quanto gli elementi rilevanti in materia andavano considerati motivi soggettivi insorti dopo la fuga – ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e l'ha posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Il 2 agosto 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2021) A._______, per il tramite del Soccorso operario svizzero (SOS), è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF), postulando la concessione dell'asilo in Svizzera. A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, per l’essenziale costituita da copie vidimate di atti già trasmessi nel corso della procedura dinanzi alla SEM (consid. B.c.a). Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, protestando spese e ripetibili (doc. TAF 1 e allegati). E. Con decisioni incidentali del 16 agosto 2021 (doc. TAF 3) e 6 settembre 2021 (doc. TAF 5) il Tribunale adito ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria. F. Con ordinanza del 6 settembre 2021 (doc. TAF 5) il TAF ha trasmesso alla SEM il ricorso invitandola ad esprimersi entro il 21 settembre 2021, termine prorogato su richiesta dell’autorità inferiore fino al 19 ottobre 2021 (doc. TAF 7). G. Con risposta del 15 ottobre 2021 (doc. TAF 8) la SEM ha addotto che il ricorso e la documentazione giudiziaria ivi allegata non contenevano fatti o mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione ed ha proposto la reiezione del gravame.

D-3478/2021 Pagina 5 H. Con replica del 5 novembre 2021 (doc. TAF 10), trasmessa all’autorità inferiore il 24 novembre seguente (doc. TAF 11), il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni esposte nel ricorso. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. J. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

D-3478/2021 Pagina 6 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Con la decisione impugnata del 30 giugno 2021 la SEM ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, negandogli tuttavia la concessione dell’asilo ai sensi dell’art. 54 LAsi, ma ponendolo al beneficio dell'ammissione provvisoria. 4.2 Con il ricorso l’insorgente postula unicamente il riconoscimento dell’asilo. Litigiosa è in concreto soltanto la questione se la SEM ha, a giusto titolo, negato l’asilo al ricorrente alla luce della disposizione menzionata. Irrilevante in questa procedura è pertanto la questione se due dei documenti (doc. SEM 45 e 46) posti alla base della decisione con cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sono da considerare falsi o meno (si confronti in proposito quanto dichiarato in doc. SEM 57, ma non menzionato espressamente nella causa di ricorso). 5. 5.1 5.1.1 Nella decisione querelata l'autorità inferiore sostiene che l’intensità delle ingiustizie addotte dal ricorrente (vessazioni, percosse, perquisizioni), perpetrate dalle forze dell’ordine turche nei suoi confronti prima del febbraio 2019 non è superiore a quella a cui può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e che detti atti non possono pertanto essere considerati direttamente collegati con la decisione d’espatrio, maturata dopo la perquisizione domiciliare del febbraio 2019, ma attuata soltanto nel dicembre successivo. Non vi sarebbe inoltre nessuna relazione tra la partenza e la citata misura investigativa, avendo il ricorrente continuato a vivere nella stessa abitazione senza che le autorità lo cercassero o lo convocassero per interrogarlo rispettivamente a ricoprire un ruolo attivo in seno all’HDP, senza riportarne conseguenze oltre a quelle già spe-

D-3478/2021 Pagina 7 rimentate antecedentemente. In simili circostanze la SEM considera la decisione di espatriare non dettata da pressione psichica insopportabile o riconducibile ad una persecuzione attuale e persistente al momento di lasciare la Turchia. 5.1.2 L’autorità di prime cure ritiene tuttavia che, a causa delle condivisioni sui media sociali di contenuti ostili al governo turco da lui eseguite dopo l’espatrio (doc. 16-23 allegati al doc. SEM 19), in caso di rientro in patria sarebbe esposto al rischio di seri pregiudizi, determinanti in materia d'asilo. Per questi motivi l’amministrazione gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, senza concessione dell'asilo, ma con riconoscimento dell’ammissione provvisoria a causa dell’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. 5.2 Con il ricorso A._______ sottolinea dal canto suo che le condivisioni su Facebook effettuate dopo il suo arrivo in Svizzera si inseriscono in un contesto di continuità con l’attività politica svolta in favore della causa curda fin da giovane in patria. Egli sostiene inoltre che le misure reiteratamente intraprese dalle autorità turche avevano raggiunto oggettivamente un’intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un’esistenza conforme alla dignità umana nel suo paese d’origine. In effetti le vessazioni sono durate tutta la vita al punto da indurlo a lasciare il suo paese. L’insorgente adduce poi che i pregiudizi subiti presentano un’intensità tale da superare le normali difficoltà a cui è esposta la comunità curda, evidenziando che la stessa SEM precisa che non è possibile escludere che la combinazione dei fattori conduca all’attuazione di misure persecutorie, riconoscendo un certo valore anche a quanto subito dal ricorrente in patria e ammettendo perciò che sia rilevante in combinazione con quanto avvenuto in Svizzera. 5.3 Con risposta al ricorso la SEM ribadisce che le attività realizzate sui socials all’estero creano la potenzialità di attenzione retroattiva rispetto agli avvenimenti passati i quali tuttavia, da soli, non raggiungono l’intensità necessaria per la concessione della qualità di rifugiato, eccezion fatta per la perquisizione al domicilio subita il 14 febbraio 2019 a cui tuttavia non è seguita alcuna accusa, convocazione o denuncia nei suoi confronti. Essa sostiene inoltre che gli atti giudiziari prodotti in sede ricorsuale supportano le dichiarazioni rese dal richiedente in fase di audizione, ma non aggiungono nulla riguardo alle discriminazioni subite fino al suo espatrio, non testimoniando alcun seguito giudiziario ad esse collegato.

D-3478/2021 Pagina 8 5.4 In sede di replica, l'insorgente riprende, per l’essenziale, le argomentazioni esposte nel gravame, rilevando che, alla luce del collegamento ideologico tra l’attività politica svolta in patria e quella effettuata all’estero, non si può escludere che le vessazioni e le percosse subite in Turchia siano state perpetrate intenzionalmente e soggettivamente nei suoi confronti. 6. 6.1 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.1.3 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 6.1.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 6.1.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-3478/2021 Pagina 9 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.2 Nel caso in esame l’autorità inferiore ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, avendo considerato fondati i timori del richiedente di essere esposto a seri pregiudizi in caso di rientro in Turchia; ha tuttavia respinto la domanda d’asilo, in quanto gli elementi rilevanti e meglio le attività sui socials media in cui erano stati pubblicati contenuti ostili al governo turco – comportamento che l’ha resto inviso alle autorità del paese, fatto testimoniato dall’emanazione di vari provvedimenti in relazione al reato di propaganda per organizzazioni terroristiche (consid. B.c.b) – vanno considerati motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 7. 7.1 7.1.1 Giusta l’art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Sulla base di tale disposto al richiedente l’asilo che si avvale di motivi d’asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell’asilo e concessa l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso il suo Paese d’origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). 7.1.2 Concretamente la disposizione si riferisce ai casi in cui l’espatrio stesso espone la persona a trattamenti contrari al diritto convenzionale a causa della sua illegalità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.] consid. 3). Nella definizione rientrano anche le casistiche in cui è l’attitudine del richiedente l’asilo successiva all’abbandono del Paese d’origine a ingenerare, con alta verosimiglianza, un rischio di persecuzione. In questo contesto, è determinante la questione se il fondato timore di subire atti pregiudizievoli è emerso o meno solo dopo la partenza (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 131). Il concetto previsto dal legislatore, secondo cui l’esistenza di motivi soggettivi successivi alla fuga esclude la concessione dell’asilo, proibisce anche di sommare tali motivi con motivi di fuga sorti prima della partenza dal paese d’origine o dal paese di provenienza e che non sono

D-3478/2021 Pagina 10 ad essi soli sufficienti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). 7.2 7.2.1 Come detto nel caso in narrativa il richiedente l’asilo sostiene di aver avuto problemi con le autorità già precedentemente al suo espatrio. In particolare, a causa della partecipazione ad attività associative (“ Komel “) e politiche (membro dell’HDP), sarebbe stato oggetto di ripetute vessazioni, percosse e perquisizioni che l’hanno spinto a lasciare la Turchia nel dicembre 2019 (in dettaglio consid. B.a e verbali di audizione citati). 7.2.2 In applicazione dei principi esposti ai consid. 6 e 7.1, è pertanto necessario determinare se i citati episodi verificatisi precedentemente all’espatrio configurino dei motivi enumerati all’art. 3 LAsi e risultino pertanto ad essi soli decisivi per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e quindi anche del riconoscimento dell’asilo oppure no. 7.2.3 Al riguardo l’autorità di prime cure ha ritenuto che gli eventi addotti dal ricorrente verificatisi prima dell’espatrio non raggiungevano oggettivamente l’intensità necessaria a determinare una pressione psichica insopportabile ed ha evidenziato l’assenza di timore fondato di persecuzioni future. Alla luce della documentazione agli atti e delle affermazioni del richiedente questa tesi merita tutela per i motivi esposti di seguito. 7.3 In primo luogo va rilevato che è generalmente noto che in Turchia i membri della minoranza curda sono esposti a diverse forme di molestie ed ingiustizie. Nel caso in esame le misure descritte, intraprese nei confronti dell’insorgente, si riferiscono ad operazioni di polizia eseguite durante celebrazioni (Newroz) invise al governo turco che avrebbero potuto colpire con la stessa intensità la maggior parte della popolazione di etnia curda che vi avesse partecipato. Nella fattispecie fa inoltre difetto l’elemento soggettivo. Occorre infatti relativizzare l’importanza dell’attività politica svolta dal richiedente. A questo titolo giova rammentare che la semplice appartenenza al partito HDP, in assenza di un ruolo dirigenziale, non presuppone la concessione dell’asilo (cfr. APPA Turchia, stato 9 aprile 2021). Ora, l’insorgente non ha ricoperto una carica di particolare rilievo in seno all’HDP, essendosi occupato esclusivamente di pubblicizzare nel suo quartiere gli eventi della formazione politica e di fungere da autista per i dirigenti e i copresidenti del partito della sua città (D45 verbale 3). Il suo attivismo politico e associativo non ha altresì avuto alcuna ripercussione rilevante sulla sua vita. Eccezion fatta per la perquisizione domiciliare del 14 febbraio 2019

D-3478/2021 Pagina 11 descritta in sede di audizione, che costituisce l’unico avvenimento in relazione di causalità diretta con l’espatrio, il ricorrente indica infatti di non avere mai avuto contatti con le autorità (D47, 52, 62-63 e 125-126 verbale 3) e dagli atti non emerge che sia stato oggetto di procedimenti penali neppure dopo la perquisizione (doc. 5 allegato al doc. SEM 19). D’altro canto egli ha sempre potuto esercitare la sua professione e funzione politica, in particolare pure nel periodo intercorrente tra la succitata perquisizione e l’espatrio avvenuto dieci mesi dopo il primo evento (D12 verbale 2, D49 verbale 3). Si può pertanto concordare con la SEM quando sostiene che neppure la perquisizione, in assenza di conseguenze, può essere considerata rilevante ai fini della concessione dell’asilo. Ne discende che i pregiudizi subiti dal richiedente prima dell’espatrio non sono rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e pertanto neppure per la concessione dell’asilo. 7.4 Dopo l’arrivo in Svizzera A._______ ha condiviso sui media sociali contenuti ostili al governo turco, segnatamente in relazione all’arresto, nel settembre 2020, di ottantadue membri di spicco dell’HDP (doc. 16-23 allegati al doc. SEM 19; D29, 34, 35 e 37 verbale 3). Tale comportamento l’ha reso inviso alle autorità del suo paese, fatto questo testimoniato dall’apertura nei suoi confronti di un procedimento penale per il reato di propaganda in favore di un’organizzazione terroristica (consid. B.c.a), nonché dal reiterato tentativo (28 gennaio e 3 febbraio 2020 [D14 verbale 2], 16 giugno 2020 [D16 e 77 verbale 3] e marzo 2021 [doc. SEM 47]) da parte delle autorità di polizia di ottenere presso la moglie ed i genitori informazioni sul suo conto. In tali circostanze, v’è da concludere che, sulla base della situazione descritta, si possa partire dall’assunto che il rischio di subire atti pregiudizievoli sia intervenuto solo dopo la fuga. In questo contesto, si può infatti ragionevolmente ritenere che tramite le attività politiche messe in atto dopo l’espatrio l’insorgente ha assunto un profilo di rischio tale per cui un ritorno in patria è da considerare passibile di attirare l’attenzione delle autorità turche, al punto tale che in caso di un eventuale ritorno nel suo paese d’origine egli subirebbe, con grande probabilità, dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Su questo punto del resto non vi è contestazione (si confronti consid. 4.2). Come detto tuttavia i motivi rilevanti per ammettere lo statuto di rifugiato essendosi realizzati dopo l’espatrio e non essendo possibile sommare questi accadimenti con quelli avvenuti precedentemente alla partenza, ad essi soli non sono sufficienti per concedere l’asilo.

D-3478/2021 Pagina 12 7.5 Questo Tribunale giunge pertanto alla conclusione che il ricorrente, prima all’espatrio, non poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecuzioni per mano delle autorità di polizia turche, mentre gli elementi rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato sono riconducibili al periodo posteriore all’espatrio e costituiscono quindi dei motivi soggettivi intervenuti dopo la fuga. Poiché a giusto titolo l’autorità inferiore ha applicato l’art. 54 LAsi, al ricorrente non può pertanto essere concesso asilo. 8. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 9. 9.1 Visto che con decisioni incidentali del 16 agosto 2021 (doc. TAF 3) e 6 settembre 2021 (doc. TAF 5) il ricorrente è stato messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria ed è tutt’ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1e2a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3478/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

Data di spedizione:

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