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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 D-3465/2010

20 marzo 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,971 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2010

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3465/2010

Sentenza d e l 2 0 marzo 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Zoller, Robert Galliker, cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Daniel Habte, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 aprile 2010 / N (…).

D-3465/2010 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo, di religione ortodossa e di etnia tigrina, è nato a C._______ ed ha vissuto a D._______ dal 1995 fino al 2005, quando si è trasferito ad E._______, dove è rimasto fino al momento del suo espatrio nel 2007. Rimasto orfano di padre e di madre poco dopo la nascita, ha vissuto con la nonna fino al 1993, anno in cui quest'ultima è deceduta. In seguito ha vissuto con un amico di suo padre. Il richiedente è espatriato il 15 luglio 2007. Dopo essere entrato in Etiopia ed esserci rimasto qualche giorno, aver soggiornato in Sudan per tredici mesi, attraversato il Sahara e soggiornato per quasi tre mesi in Libia, il 7 novembre 2008 è partito per la Sicilia, dove è arrivato quattro giorni dopo. Il 14 novembre 2008 ha raggiunto la Svizzera e, lo stesso giorno, vi ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 28 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 5 seg. e verbale d'audizione del 6 novembre 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 3). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché in Eritrea non avrebbe avuto la possibilità di continuare gli studi, visto che a partire dai 19 anni si andrebbe al militare, mentre lui avrebbe desiderato conseguire un titolo di studio per poi lavorare e poter aiutare sua sorella (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6). Inoltre, nel 2005, sarebbe stato condannato ad una pena di sei mesi, che avrebbe scontato in un carcere di E._______, dopo avere, in occasione di una lite scoppiata dopo una partita di calcio, picchiato una persona rompendole un dente (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pagg. 4 e 7 seg.). B. Con decisione del 14 aprile 2010, notificata all'interessato in data 15 aprile 2010 (cfr. act. A 16/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente ritenendo attualmente inammissibile l'allontanamento dello stesso verso l'Eritrea. C. Con ricorso dell'11 maggio 2010 (timbro del plico raccomandato: 14 maggio 2010; data d'entrata: 17 maggio 2010), il richiedente è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e

D-3465/2010 Pagina 3 la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto un documento del 29 ottobre 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale gli accorda, dal 1° novembre 2009 fino al 31 luglio 2010, una prestazione di CHF 400.– al mese quale pagamento della pigione che verrà versata al locatore. D. Con ordinanza del 21 maggio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 21 giugno 2010. Con risposta del 26 maggio 2010, trasmessa al ricorrente per conoscenza il 14 giugno 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. E. Con scritto del 25 giugno 2010 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 2 luglio 2010), trasmesso all'UFM per conoscenza, il ricorrente ha reiterato le allegazioni del ricorso e, a sostegno del riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa della sua uscita illegale dall'Eritrea, ha allegato una copia di una recente decisione dell'UFM. F. Con ordinanza dell'8 marzo 2012, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 23 marzo 2012. G. Con decisione del 9 marzo 2012, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 14 aprile 2010 annullando il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

D-3465/2010 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua. Pertanto la presente sentenza può essere redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non

D-3465/2010 Pagina 5 è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 14 aprile 2010 ed essendogli stata riconosciuta la qualità di rifugiato con il riesame parziale del 9 marzo 2012, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.

D-3465/2010 Pagina 6 6. 6.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che le allegazioni del richiedente in merito alla sua volontà di proseguire gli studi ed accedere ad un futuro migliore non soddisferebbero, e palesemente, le condizioni richieste per la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, di conseguenza, non rappresenterebbero motivi pertinenti per la concessione dell'asilo. Per questa ragione, detto Ufficio ha ritenuto di potersi esimere dall'esaminare la verosimiglianza. Al richiedente, originariamente, non andrebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e, di conseguenza, la sua domanda d'asilo andrebbe respinta. 6.2. Nel ricorso, l'insorgente considera che l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente approfondito gli elementi del racconto da lui fornito, limitandosi a concludere che le sue allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Ciò violerebbe l'obbligo di stabilire i fatti d'ufficio. L'insorgente, infatti, non sarebbe espatriato solamente per il fatto che, nel suo Paese, non avrebbe avuto la possibilità di proseguire gli studi, ma che, come egli avrebbe chiaramente spiegato in sede di audizione, dopo la scuola avrebbe dovuto iniziare il servizio militare, cosa che, in materia d'asilo, sarebbe innegabilmente rilevante. Nell'atto di ricorso, il ricorrente cita la prassi della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA) secondo cui, in Eritrea, le pene per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe e, pertanto, da considerare come motivate politicamente e, a coloro che possono prevalersi di una paura oggettivamente fondata di essere esposti ad una tale pena, deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3). Secondo il ricorrente, una volta conclusa l'ultima classe scolastica, egli sarebbe indubbiamente stato - come qualsiasi persona eritrea sottoposta all'obbligo del servizio militare - costretto ad arruolarsi, e sarebbe questo il motivo della sua fuga all'estero, in seguito alla quale, secondo il regime militare eritreo, egli sarebbe considerato, a causa della violazione dell’obbligo di prestare servizio militare, come traditore della patria e, di conseguenza, rischierebbe una pena sproporzionatamente severa. 7. 7.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata, le allegazioni dell'insorgente in merito al suo desi-

D-3465/2010 Pagina 7 derio di continuare gli studi per poter accedere ad un futuro migliore, non costituiscono, manifestamente, dei motivi rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2. Quo alla violazione dell'obbligo di prestare servizio militare, l'insorgente ha, nell'atto di ricorso, rettamente ritenuto che, giusta la prassi della CRA, tuttora valevole, in Eritrea, le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe. Sono pertanto da considerare come motivate politicamente ("malus assoluto") e chi può prevalersi di un timore oggettivamente fondato d'essere esposto ad una siffatta pena deve essere riconosciuto rifugiato. Tuttavia, il ricorrente omette che, secondo la detta prassi, il timore di essere sanzionati per renitenza, o diserzione, è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari. Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo. Inoltre, deve essere considerato come decisivo qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge che il richiedente è destinato ad essere reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3). È d'uopo costatare che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, egli, prima dell'espatrio, né si trovava in servizio attivo, né ha avuto dei contatti del tipo descritto con le autorità. Infatti, in sede di audizione cantonale, ha esplicitamente dichiarato di non essere stato chiamato a fare il servizio militare (cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre, durante la seconda audizione, alla domanda se avesse ancora avuto dei contatti con le autorità eritree dopo il suo scarceramento nel 2005, l'interessato ha risposto negativamente (cfr. verbale 2, pag. 7). Risulta quindi chiaro che la prospettiva del richiedente di essere in futuro, una volta conclusa l'ultima classe, chiamato ad arruolarsi, non può giustificare, ai sensi della citata giurisprudenza, un timore oggettivamente fondato d'essere esposto ad una pena sproporzionatamente alta e, a titolo originario, non gli può dunque essere riconosciuta la qualità di rifugiato. 8. Essendo il ricorrente divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine, nella decisione di riesame parziale del 9 marzo 2012, l'UFM a giusto titolo non ha concesso l'asilo all'insorgente giusta l'art. 54 LAsi. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-

D-3465/2010 Pagina 8 zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Inoltre, giusta l'art. 5 LAsi, nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (cfr. art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [Conv., RS 0.142.30]). Avendo l'insorgente la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respingimento è nella fattispecie applicabile, per il che il ricorrente non può essere costretto a recarsi nel suo Paese d'origine (cfr. art. 5 LAsi ed art. 33 Conv.). Pertanto, l'UFM ha rettamente posto l'insorgente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 11. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata e la decisione di riesame parziale, non ha violato il diritto federale, né ha abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata, per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 9 marzo 2012, deve essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento.

D-3465/2010 Pagina 9 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nella fattispecie le allegazioni ricorsuali del ricorrente al momento dell'inoltro del ricorso, procedimento il presente che ha peraltro visto questo Tribunale dover intraprendere passi istruttori per correggere una decisione emanata dell'autorità inferiore, malgrado la prassi nell'ambito in narrativa ad essa ben nota, con il risultato di un'inutile ed evitabile dilatazione dei tempi per l'emanazione del giudizio, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto (art. 65 cpv. 1 PA). Considerati anche gli allegati ricorsuali attestanti l'indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali. 14. Considerato che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio in CHF 1'500.–, conto tenuto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 15 in combinato disposto con art. 5 seconda frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3465/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 1'500.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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