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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2007 D-3458/2006

20 luglio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,529 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | la decisione del 2 luglio 2004 in materia d'asilo,...

Testo integrale

Sentenza del 20 luglio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Hans Schürch e Gérald Bovier Cancelliera Marisa Murray A._______, Afghanistan, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Autorità inferiore concernente la decisione del 2 luglio 2004 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3458/2006 vav/mum/egl {T 0/2}

2 Ritenuto in fatto: A. L'interessato ha inoltrato una domanda d’asilo il 20 giugno 2002. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d’audizione del 1° luglio e del 15 ottobre 2002), d’essere stato chiamato ad assolvere il servizio di leva nel B._______. Sarebbe però stato condotto presso l’abitazione del comandante C._______, il quale nel D._______ avrebbe cercato d'avere dei rapporti sessuali con lui. Nel E._______, sarebbe riuscito a fuggire grazie all’aiuto di un altro soldato. Si sarebbe dapprima rifugiato presso un amico di suo padre a F._______, per poi recarsi a Mazar-i-Sharif. Nel G._______ sarebbe espatriato. B. Il 31 marzo 2003, la Commissione tutoria regionale 8 ha dichiarato chiusa la curatela istituita il 10 luglio 2002 a favore dell'interessato, allora minorenne, lo stesso avendo raggiunto la maggiore età il H._______. C. Il 2 luglio 2004, l’allora Uffico federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo. D. Il 6 agosto 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha pure presentato domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 20 agosto 2004, la CRA ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il 21 ottobre 2004, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 15 novembre 2004, il ricorrente ha inoltrato la replica. H. Il 13 ottobre 2006, l’UFM ha ritenuto come non dati i presupposti per l’ammissione di un caso di rigore personale grave. Detto Ufficio ha rilevato che la competente autorità cantonale non ha inoltrato, nel termine accordato, un rapporto sulla situazione del ricorrente in Svizzera. Tuttavia, non v'è motivo d'ammettere che siano adempiti i presupposti dell'art. 44 cpv. 3 LAsi (nel frattempo abrogato), il ricorrente soggiornando in Svizzera, peraltro da solo, da meno di 5 anni. I. Il 18 ottobre 2006, la competente autorità cantonale ha proposto all’UFM di pronunciare a favore del ricorrente l’ammissione provvisoria in Svizzera per caso di rigore personale grave.

3 Considerato in diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l’accertamento dei fatti e l’inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata, nel caso concreto il francese. In virtù del medesimo articolo, se le parti utilizzano un'altra lingua il procedimento può svolgersi in tale lingua. Il ricorrente avendo inoltrato il ricorso in italiano, la presente sentenza può essere redatta in tale idioma. 6. Nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato che l’interessato ha fatto valere delle persecuzioni da parte di terzi non imputabili alle autorità statali e dunque irrilevanti in materia d’asilo. Peraltro, l'interessato non ha sporto denuncia contro l'agire illegittimo di terzi ed aveva pure la possibilità di sottrarsi agli evocati pregiudizi recandosi in un'altra parte del Paese. Inoltre, le dichiarazioni decisive rese dal richiedente sono inverosimili e stereotipate. In particolare, non ha saputo fornire una descrizione precisa né del comandante C._______ né del litigio che avrebbe opposto lo stesso a suo padre. In siffatte circostanze, il contenuto della lettera della madre esibita agli atti deve considerarsi di compiacenza. L’autorità inferiore ha altresì rilevato che in Afghanistan non è data rilevare una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Le forze internazionali (ISAF) garantirebbero la sicurezza anche fuori da Kabul. Alcun motivo individuale s’opporrebbe nel caso di specie all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, considerato segnatamente che la sua famiglia risiede a Mazar-i- Sharif, una zona relativamente tranquilla.

4 7. Nel gravame, l’insorgente sostiene d’essere esposto in patria a serio pericolo in ragione delle persecuzioni subite dal comandante C._______, senza che sia seriamente ipotizzabile di potere ottenere all'interno del Paese un'appropriata protezione da parte delle autorità statali, di fatto inesistenti. Inoltre, le forze del governo transitorio di Karzai sarebbero presenti solamente a Kabul. Contesta, pertanto, l'esistenza di un’alternativa di rifugio interna al Paese. Fa valere che le sue allegazioni decisive sono verosimili nel senso della probabilità preponderante e che l'assenza di dettagli e il carattere stereotipato delle medesime è da ricondurre alla sua giovane età e alla sua scarsa formazione. L’esecuzione del suo allontanamento verso l’Afghanistan deve altresì considerarsi illecito ed inesigibile ai sensi dell’art. 14a cpv. 3 e 4 LDDS. In effetti, nel suo Paese d'origine regna una situazione di violenza generalizzata e di precarietà sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello umanitario ed economico. Gli sforzi del governo per normalizzare la situazione sono insufficienti. 8. Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha proposto di respingere il ricorso, ritenuto che nello stesso non sono presentati fatti o mezzi di prova nuovi suscettibili di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie. L'UFM ribadisce che Mazar-i-Sharif, la città di provenienza dell’insorgente, si trova in un’area definita a basso rischio. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è ragionevolmente esigibile, anche in ragione dell’esistenza in patria di una rete sociale e del fatto ch’egli non appartiene a una categoria di persone considerate vulnerabili. 9. Nella replica, il ricorrente ha riconfermato le conclusioni ricorsuali e sottolineato, fra l'altro, che sussiste un'evidente relazione tra scolarizzazione e capacità di raccontare eventi e situazioni. 10. 10.1 Il TAF osserva – a prescindere dalla fondatezza o meno degli argomenti di cui alla decisione impugnata sull'irrilevanza delle persecuzioni paventate dal ricorrente rispettivamente sull'esistenza in Afghanistan di un'alternativa di rifugio interna – che le allegazioni determinanti rese dall'insorgente in corso di procedura sull’esposizione a seri pregiudizi nel suo Paese d'origine s'esauriscono, contrariamente a quanto genericamente preteso in sede ricorsuale, in mere affermazioni di parte, inconsistenti e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In particolare, egli ha dichiarato sia d’essere stato chiamato ad assolvere il servizio militare nel B._______ e successivamente condotto presso l’abitazione del comandante C._______ ([...]), sia d’essere stato arrestato da C._______ medesimo ([...]). Divergenti sono pure le dichiarazioni sul fatto se abbia subito dei maltrattamenti durante il periodo trascorso a casa del comandante C._______. ([...]). Giova altresì rilevare che non è seriamente credibile che il ricorrente sia più volte riuscito a sottrarsi agli evocati tentativi di violenza sessuale da parte del citato comandante buttandosi dalla finestra o utilizzando altri espedienti, nonostante abbia preteso d’essere stato confinato proprio nell’abitazione di quest’ultimo ([...]). Peraltro, è inverosimile che un soldato abbia semplicemente aperto la porta della cella in cui sarebbe stato imprigionato l'insorgente per permettergli di fuggire ([...]) o, secondo un'altra versione, che l’abbia portato a casa con sé per poi farlo scappare ([...]), nonostante le severe

5 sanzioni alle quali si sarebbe esposto. In virtù della generica censura ricorsuale e della tipologia delle dichiarazioni divergenti rese, non v'è ragione di considerare le menzionate discordanze come l'inevitabile conseguenza della giovane età e della scarsa scolarizzazione del ricorrente. In simile evenienza, pure il sommario scritto che sarebbe stato spedito al ricorrente dalla madre il [...], peraltro risalente a oltre 4 anni fa, è inidoneo a dimostrare una verosimile esposizione personale dello stesso a future persecuzioni, siano esse statali o di terzi, in Afghanistan. 10.2 Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell’asilo il ricorso va disatteso e la decisione impugnata confermata. 11. 11.1 Giusta l’art. 44 cpv. 2 LAsi, se l’esecuzione dell’allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l’Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all’ammissione provvisoria della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 11.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all’esecuzione dell’allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l’esecuzione dell’allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell’interessato secondo le regole sull’ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 55). 11.3 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la più recente giurisprudenza della CRA (GICRA 2006 n. 9), l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave problema medico. 11.4 Nel caso di specie, il TAF considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano d’etnia uzbeca, nato a I._______, nei pressi di L._______, città sita nella provincia di Faryab (dove ha vissuto fino a febbraio 2002). Certo, l’insorgente ha dichiarato che la madre, due fratelli e due sorelle risiedono a Mazar-i-Sharif ([...]). Tuttavia, dalle risultanze processuali emerge che i predetti parenti vi si sono trasferiti solamente in seguito all’evocato sequestro dei terreni e alla vendita del bestiame che sarebbero intervenuti nel M._______ ([...]). Ne discende, che l’UFM non ha debitamente tenuto conto delle specificità della situazione personale del ricorrente nella valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento verso Mazar-i-

6 Sharif, considerato segnatamente che lo stesso non è originario della menzionata città, ma che vi ha vissuto solo brevemente prima d’espatriare, per di più allorquando era ancora minorenne ([...]). Peraltro, e per quanto attiene ai suoi familiari, il ricorrente ha dichiarato, senza che vi sia un qualsivoglia motivo di dubitare di tali allegazioni, che dopo la vendita della loro casa, la famiglia non è più autosufficiente e necessita dell'aiuto di una zia. L'ammissione di un’alternativa di soggiorno interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della sicurezza di potere trovare un alloggio (GICRA 2006 n. 9). In altri termini, la presenza a Mazari-Sharif della madre, delle due sorelle e dei due fratelli di cui nulla è dato sapere, in particolare riguardo alla loro capacità di supportare adeguatamente nel tempo il ricorrente, non consente di ritenere che siano adempite, in casu, le condizioni restrittive previste dalla giurisprudenza di cui a GICRA 2006 n. 9, da cui altresì non v'è attualmente ragione di scostarsi, come ribadito in diverse recenti sentenze di questo Tribunale (v. fra le tante, la sentenza E-4461/2006 dell'8 maggio 2007 consid. 7.3 nonchè la sentenza D-6140/2006 dell'11 aprile 2007 consid. 9.3). 11.5 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid. 7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine. 12. Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio del ricorrente in Afghanistan. Gli atti di causa essendo comunque sufficienti per statuire sull’applicazione del diritto federale e ritenuto che nel caso concreto sono adempite le condizioni per considerare inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine (v. considerando 11 del presente giudizio), il TAF ritiene altresì giustificato la pronuncia della misura sostituiva dell’ammissione provvisoria dell'insorgente in Svizzera (art. 14a cpv. 1 LDDS). 13. 13.1 Per eccezione, e nonostante l’esito solo parzialmente positivo del gravame, non si riscuotono spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA), conto tenuto della situazione particolare del ricorrente, il quale consegue un limitato reddito (art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 13.2 Peraltro, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto ad un'adeguata indennità per spese ripetibili, la quale, in assenza di nota dettagliata, è fissata d’ufficio dal TAF in fr. 700.--, tenuto conto del lavoro effettivo, ma relativamente limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 64 PA e art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, e la decisione impugnata è annullata, sul punto di questione dell’esecuzione dell’allontanamento; per il resto, è respinto. 2. Il ricorrente va ammesso provvisoriamente in Svizzera. 3. Non si riscuotono spese processuali. 4. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto. 5. L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 700.-- a titolo di spese ripetibili di questa sede. 6. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - a N._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

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