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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2022 D-3426/2021

9 marzo 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,610 parole·~18 min·2

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 giugno 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3426/2021

Sentenza d e l 9 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Algeria, (…) ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 giugno 2021 / N (…).

D-3426/2021 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (…) dicembre 2020, il verbale concernente il rilevamento dei dati personali del 28 dicembre 2020 (cfr. atto SEM […]-11/9 [di seguito: verbale 1]), quello inerente al colloquio Dublino del 31 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 14/2), quello relativo all’audizione sui motivi d’asilo tenutasi il 26 gennaio 2021 (cfr. atto SEM 21/12 [di seguito: verbale 2]) e quello confezionato nel corso di un’ulteriore audizione indetta l’8 giugno 2021 (cfr. atto SEM 48/16 [di seguito: verbale 3]), i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente nel corso del procedimento di prima istanza (cfr. atti SEM 1084109-38/2, 44/12, 46/4, 47/5, 50/6, 52/2, 53/3, 54/2, 55/2, 56/3, 57/3, 58/2 e 59/4), la certificazione medica F2 di cui all’incarto dell’istanza inferiore (cfr. atti SEM 17/2, 18/2 e 20/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 giugno 2021, notificata il 1° luglio 2021 (cfr. atto SEM 65/1), che respingeva la domanda d’asilo dell’interessato e pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione del provvedimento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, lo scritto del 7 luglio 2021, con il quale la Protezione giuridica ha comunicato all’autorità inferiore la rescissione del mandato di rappresentanza (cfr. atto SEM 66/3), il ricorso del 28 luglio 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 29 luglio 2021), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; l’aggiuntiva conclusione ricorsuale, con la quale egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d’inammissibilità, d’inesigibilità e d’impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; in subordine, l’interessato ha concluso alla restituzione dell’effetto sospensivo; contestualmente – e con protesta di spese e ripetibili − egli ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, e di attribuzione di un patrocinatore gratuito,

D-3426/2021 Pagina 3 la documentazione acclusa all’allegato ricorsuale, composta da mezzi di prova già prodotti nel corso del procedimento di prima istanza e da nuovi atti in lingua straniera, la decisione incidentale del Tribunale del 18 gennaio 2022, che – oltre a determinare lo svolgimento della procedura ricorsuale in lingua italiana – respingeva la summenzionata istanza ed invitava l’insorgente a versare, entro il 3 febbraio 2022, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo versamento della somma richiesta, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

D-3426/2021 Pagina 4 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3

D-3426/2021 Pagina 5 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il richiedente, cittadino algerino di etnia araba ha riferito – in sostanza e per quanto qui di rilievo – di aver aderito in patria ad un’associazione studentesca, per conto della quale egli avrebbe avuto il compito di organizzare manifestazioni e scioperi; che nondimeno, tale mansione l’avrebbe posto nel mirino delle autorità algerine, le quali avrebbero incominciato a trattenerlo ripetutamente in stato di fermo; che in ultimo, le autorità statali avrebbero finanche accusato l’interessato di istigazione alla violenza, reato per il quale lo avrebbero condannato a sette anni di carcere oltre al pagamento di una multa di cinquanta milioni di Dinari algerini,

D-3426/2021 Pagina 6 che nel corso dell’espiazione della pena detentiva, egli sarebbe però riuscito ad evadere, fuggendo poi dall’Algeria e trovando riparo in Svizzera; che infine, egli ha riferito di temere una nuova incarcerazione e una condanna ad una pena più pesante per il caso in cui facesse ritorno nel Paese d’origine, che nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha considerato anzitutto inverosimili le allegazioni dell'interessato; che il narrato del richiedente sarebbe contraddistinto da numerose contraddizioni oltre ad essere insufficientemente sostanziato; che in tal senso, il richiedente non avrebbe reso verosimile né le supposte violenze subite per mano della polizia nel corso delle manifestazioni, così come neppure gli interrogatori e l’evasione dal carcere; che in tale contesto, i mezzi di prova versati agli atti dal richiedente non soccorrerebbero la sua versione dei fatti; che quest’ultima documentazione non presenterebbe in effetti segni inequivocabili di autenticità suscettibili di comprovarne l’effettiva provenienza; che inoltre, il contenuto di tali mezzi di prova entrerebbero palesemente in contraddizione con quanto da lui addotto in sede d’audizione, che per il resto, gli asseriti fermi operati nei suoi confronti dalle autorità algerine, non raggiungerebbero un’intensità sufficiente ex art. 3 LAsi, che con il ricorso, l'insorgente avversa la valutazione di cui al sindacato provvedimento; che a suo dire, i documenti da lui prodotti − corretti ed autentici − non sarebbero stati confacentemente intesi dall’autorità inferiore; che inoltre, quest’ultimi si troverebbero in Algeria e, poiché gli invii postali sarebbero sorvegliati, vi sarebbe da attendere il ritorno di un suo conoscente in Francia per ottenerne gli originali, che oltracciò, il ricorrente afferma confusamente che “Quant au jugement pénal qui a été rendu contre moi. C’est la date du prononcé de décision et il reste fixe car ce jour est la date de l’audience 17.11.05. C’est la date du I Tribunal”, che proseguendo nella sua disamina, l’interessato ribadisce poi di essere stato arrestato nel corso di una manifestazione tenutasi a Chlef; che diversamente da quanto rimproveratogli dalla SEM, egli non si sarebbe contraddetto in proposito, atteso che il fermo avvenuto presso la centrale di polizia concernerebbe un episodio antecedente, che altresì – e non prima d’aver nuovamente descritto le modalità d’evasione dal carcere – l’interessato sostiene di non avere mostrato particolari

D-3426/2021 Pagina 7 sentimenti nel corso dell’audizione dal momento che si troverebbe in Svizzera, Paese sicuro che non lo consegnerebbe all’Algeria, che concludendo, egli reitera i timori già esposti nel corso del procedimento di prima istanza per il caso in cui facesse ritorno in Algeria, sottolineando nel contempo che in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), egli non potrebbe chiedere asilo in altri Paesi europei, che le tesi ricorsuali non possono però essere seguite, che in effetti, come rettamente osservato dall’autorità di prima istanza, le allegazioni dell’insorgente non ossequiano le condizioni di cui all’art. 7 LAsi, che innanzitutto, la descrizione circa le modalità del suo arresto definitivo – avvenuto il 16 novembre 2016 (cfr. verbale 2, pag. 9, D57) – differisce incontrovertibilmente fra le varie audizioni; che in tal senso, il richiedente ha riferito in un primo momento di essere stato attirato con un pretesto presso gli uffici della polizia, dove sarebbe stato posto in detenzione (cfr. verbale 2, pag. 9, D58); che in seguito, egli ha tuttavia spiegato di essere stato arrestato mentre partecipava ad una manifestazione tenutasi a Chlef (cfr. verbale 3, pag. 4, D29), che confrontato con tale dissonanza, il richiedente ha ribadito che l’arresto del (…) 2016 sarebbe occorso nell’ambito della summenzionata protesta e che invece, l’episodio che lo avrebbe visto recarsi presso la centrale di polizia concernerebbe uno dei numerosi fermi dei quali egli sarebbe stato vittima prima dell’arresto risolutivo (cfr. verbale 3, pag. 5, D32-D33), che tale giustificazione non spiega però minimamente l’incongruenza fra le versioni fornite; che in effetti, entrambe sono state espressamente esposte dal richiedente onde chiarire le modalità con cui è avvenuto l’arresto che ha dato inizio alla lunga pena detentiva (cfr. verbale 2, pag. 9, D57 e verbale 3, pag. 4, D29),

D-3426/2021 Pagina 8 che alla luce della centralità che l’episodio in questione riveste nel narrato dell’interessato, tale importante contraddizione mina irrimediabilmente la verosimiglianza dei suoi asserti, che perdipiù, anziché dissipare i dubbi, il carteggio prodotto nel corso del procedimento di prima istanza desta ulteriori interrogativi; che in tal senso, l’insorgente ha dichiarato di essere stato arrestato nel novembre del 2016 (cfr. verbale 2, pag. 9, D57) e di essere evaso dopo aver trascorso circa diciotto mesi in detenzione (cfr. verbale 2, pag. 3-4, D21); che nondimeno, gli atti all’inserto indicano chiaramente come nel corso del 2017 egli fosse già ricercato a seguito della sua evasione (cfr. atto SEM 57/3), che ad ogni modo, essendo stati rimessi in copia, i documenti in parola hanno un valore probatorio ridotto, che su tali presupposti, ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori d’inverosimiglianza scandagliati dalla SEM e contestati dal richiedente, il racconto di quest’ultimo non può quindi essere qualificato come verosimile, che i nuovi mezzi di prova acclusi al ricorso non permettono poi diversa valutazione nella misura in cui – anche laddove se ne ammettesse la fedefacenza – non comprovano in alcun modo le persecuzioni delle quali egli sarebbe stato vittima in patria, che proseguendo nella disamina, non è inopportuno rilevare che quandanche effettivamente concretizzatisi, gli asseriti fermi subiti per mano delle autorità algerine risultano in casu irrilevanti in materia d’asilo, che in effetti, gli stessi non raggiungono palesemente un’intensità tale da giustificare il riconoscimento dell’asilo in Svizzera (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), ritenuto anche che ad ogni occasione egli è stato rilasciato quasi immediatamente, che per sovrabbondanza, e conto tenuto delle considerazioni circa l’inverosimiglianza dei suoi asserti, vi sarebbe finanche da chiedersi se fra i fermi in parola e l’espatrio, corra un nesso causale temporale dal momento ch’egli ha atteso diversi anni prima di lasciare il Paese (cfr. verbale 3, pag. 13, D95); che tuttavia, essendo siffatti episodi comunque irrilevanti, la questione può rimanere inevasa, che da ultimo, l’asserzione secondo la quale egli non potrebbe deporre ulteriori domande d’asilo in altri Paesi europei in virtù del Regolamento Dublino III, risulta del tutto ininfluente,

D-3426/2021 Pagina 9 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il senso, con il ricorso l’insorgente avversa anche tale assunto; ch’egli domanda in effetti di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera, minacciando altresì di sottoporsi ad uno sciopero della fame per il caso in cui venisse confermata la decisione impugnata, che cionondimeno, anche il Tribunale è dell’opinione che nel caso in rassegna non vi siano elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso l’Algeria, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi – non avendo reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

D-3426/2021 Pagina 10 che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione sull’integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria, ch’egli è giovane, dispone di una rete famigliare in patria, ha beneficiato di una scolarizzazione superiore ed ha edificato una buona esperienza lavorativa (cfr. verbale 3, pag. 14, D101-D104), ch’egli non ha inoltre preteso nel corso del procedimento di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che d’altronde, gli atti medici di cui all’inserto riferiscono unicamente di una problematica odontoiatrica – nel frattempo risolta con l’estrazione dei denti interessati (cfr. atti SEM 18/2 e 20/2) – e della necessità di vedersi prescrivere degli occhiali; che per il resto, l’insorgente stesso ha riferito di godere di una buona salute (cfr. verbale 3, pag. 2, D3), che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è quindi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che la minaccia formulata da A._______ nell’allegato ricorsuale, ai sensi della quale egli indirebbe uno sciopero della fame per il caso fosse respinta la sua impugnativa, appare del tutto ininfluente e non permette manifestamente una diversa ponderazione rispetto alla quella di cui alla decisione avversata, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata,

D-3426/2021 Pagina 11 che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 3 febbraio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3426/2021 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 3 febbraio 2022. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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