Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-3414/2011
Sentenza d e l 5 luglio 2012
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Stöckli, Fulvio Haefeli, cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata nel (…) in data sconosciuta, alias B._______, nata il (…), Eritrea, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS), ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 maggio 2011 / N […].
https://portal.ejpd.admin.ch/zemis_flip/zemis/selectNebenidentitaet.do?identitaet_id=302408247
D-3414/2011 Pagina 2
Fatti: A. L'interessata, di etnia tigrina, è nata a C._______ (Eritrea), dove ha risieduto dalla nascita fino a quando si è sposata nel (…) e rimasta poi vedova, per quindi risiedere ad Asmara (Eritrea) fino al momento del suo espatrio, avvenuto a suo dire nel novembre del 2010 (cfr. verbale d'audizione del 4 febbraio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Dopo avere trascorso un periodo in Sudan, sarebbe partita alla volta dell'Europa per giungere in Svizzera il 24 gennaio 2011 e presentare domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 7 seg. e verbale d'audizione del 1° marzo 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 8 seg.). Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe subito a seguito della diserzione dei figli (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2-4). La richiedente ha affermato che i problemi sarebbero iniziati tra il 2009 e il 2010, quando le autorità si sarebbero presentate presso la sua abitazione chiedendole, con tono intimidatorio, dove si trovasse sua figlia, che era scappata (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.). In seguito, a causa della diserzione anche di due dei suoi tre figli maschi, le autorità si sarebbero recate nuovamente da lei per avere informazioni sui figli, ma lei avrebbe risposto di non sapere nulla e di avere sempre pensato che fossero al militare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 seg.). Per questo motivo sarebbe stata rinchiusa nella prigione di Hazhaz. In carcere si sarebbe sentita male e sarebbe quindi stata rilasciata due settimane dopo per potersi curare. Per timore di essere di nuovo incarcerata, sarebbe espatriata dopo circa una settimana (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pagg. 4 seg.). La richiedente ha inoltre asserito che, sempre a causa della diserzione dei figli, le autorità le avrebbero chiuso il negozio nel quale lavorava (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha inoltrato copia della sua carta d'identità. B. Con decisione del 9 maggio 2011 (notificata alla ricorrente al più presto il 17 maggio 2011), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento
D-3414/2011 Pagina 3 dell'interessata dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendole l'ammissione provvisoria. C. In data 16 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 giugno 2011), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame dei fatti. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con ordinanza del 22 giugno 2011, ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Con ordinanza dell'8 marzo 2012 il Tribunale ha invitato l'UFM a volersi esprimere sul mancato riconoscimento della qualità di rifugiato alla richiedente. F. Con osservazioni del 23 marzo 2012, l'UFM ha asserito che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a giustificare una modifica della sua posizione. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-3414/2011 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata l'insorgente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità con decisione dell'UFM del 9 maggio 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato ri-
D-3414/2011 Pagina 5 conoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
D-3414/2011 Pagina 6 scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4.2. Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (motivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi). 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, contrarie alla logica dell'agire, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. In particolare, l'autorità inferiore ha constatato che l'interessata, durante l'audizione federale, avrebbe raccontato che i problemi sarebbero iniziati già uno o due anni prima, quando tre militari si sarebbero presentati al suo domicilio chiedendo notizie di sua figlia, la quale era scappata, mentre in sede di audizione sommaria, l'interessata non avrebbe detto nulla riguardo alle difficoltà riscontrate a causa della figlia. L'autorità inferiore ha inoltre rilevato che la richiedente avrebbe affermato di avere lavorato presso il negozio dei figli fino a otto mesi prima, mentre in sede di audizione federale avrebbe spiegato che le autorità avrebbero chiuso il negozio sei o sette mesi prima a causa della diserzione dei suoi figli, di sua figlia oppure di tutti e tre i figli a dipendenza delle versioni fornite. A questo riguardo l'UFM ha evidenziato che sarebbe poco plausibile che le autorità decidessero dapprima di chiudere il negozio e solo in seguito di presentarsi al domicilio dell'interessata per chiederle dove si trovassero i figli disertori. Messa a confronto con questa incoerenza, l'interessata non avrebbe fornito alcuna spiegazione attendibile. L'UFM ha ritenuto altresì che le spiegazioni riguardo alla sua fuga dal Paese sarebbero risultate estremamente sommarie. Inoltre ella non avrebbe fornito alcuna spiegazione attendibile riguardo al tragitto verso la Svizzera. Infatti, non avrebbe saputo dare indicazioni riguardo all'identità con la quale avrebbe viaggiato, ai documenti utilizzati per il volo, alla compagnia aerea, alle tappe del viaggio aereo e nemmeno al Paese di sbarco. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, la domanda d'asilo andrebbe respinta. L'UFM afferma infine che, visto che la richiedente non è in età di prestare il servizio militare, le sue dichiarazioni non adempirebbero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
D-3414/2011 Pagina 7 5.2. Con ricorso, la ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. Ha sostenuto che, secondo giurisprudenza, alla prima audizione, considerata la brevità della stessa, andrebbe conferita una forza probatoria ridotta. Andrebbe poi tenuto meglio conto della sua personalità, essendo ella in età avanzata, non scolarizzata e analfabeta. In più ella avrebbe difficoltà a capire la successione temporale tra la chiusura del negozio da parte delle autorità e la loro visita al suo domicilio. In quanto alla cessazione dell'attività lavorativa presso il suo negozio, rispettivamente alla chiusura dello stesso, la discrepanza tra gli otto mesi della prima audizione e i sei o sette mesi della seconda, sarebbe del tutto logica, visto che tra le due audizioni sarebbe trascorso circa un mese. Per questi motivi, le incongruenze individuate nel racconto dell'interessata sarebbero da relativizzare e occorrerebbe pertanto ritenere le allegazioni da lei fornite attendibili e quindi verosimili. A suo dire la vaghezza e l'inconsistenza riscontrate nel racconto della fuga dal Paese e del viaggio verso la Svizzera sarebbero del tutto normali per una donna di sessant'anni, analfabeta, non istruita, proveniente da un Paese tra i più arretrati al mondo e che non avrebbe mai viaggiato in tutta la sua vita. Tali allegazioni non sarebbero dunque da considerarsi inverosimili, in quanto compatibili con l'esperienza generale di vita. L'interessata conclude che, essendo madre di diversi disertori, se non fosse fuggita dall'Eritrea sarebbe stata sottoposta a pene vietate dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e avrebbe dunque diritto all'asilo. La qualità di rifugiato, inoltre, le sarebbe da riconoscere già solo per il fatto di essere uscita illegalmente dal Paese. 5.3. Con osservazioni del 23 marzo 2012, l'UFM contesta tra l'altro quanto sostenuto dall'insorgente circa la logicità delle sue dichiarazioni in merito al momento della chiusura del negozio. Infatti risulterebbe contraria alle più basilari regole matematiche l'affermazione secondo cui la differenza tra gli otto mesi e i sei o sette mesi si spiegherebbe con il lasso di tempo trascorso tra la prima e la seconda audizione, visto che, con il passare del tempo, il numero dei mesi trascorsi tra l'accadere dei fatti e il racconto degli stessi avrebbe dovuto essere maggiore e non viceversa. 6. 6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla ricorrente si esauriscono in affermazioni contraddittorie e imprecise. Innanzitutto, in occasione della prima audizione, l'insorgente
D-3414/2011 Pagina 8 non ha in alcun modo menzionato i problemi avuti a causa della figlia. È vero che le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione cantonale, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato. Tuttavia, se determinati avvenimenti, in casu i problemi avuti a causa della figlia, vengono invocati in seguito come motivo principale d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta (cfr. GICRA 1993 n. 3). Per giunta, l'insorgente avrebbe dapprima asserito di avere lavorato, fino a otto mesi prima, nel negozio dei figli, mentre in seguito avrebbe sostenuto di gestire lei stessa questo negozio, fino alla sua chiusura da parte delle autorità, sei o sette mesi prima (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pagg. 5 seg.). Codesto Tribunale constata inoltre, associandosi così a quanto sostenuto dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni, che quanto sostenuto in sede di ricorso, ossia che la discrepanza tra gli otto mesi della prima audizione e i sei o sette mesi della seconda sarebbe del tutto logica visto che tra le due audizioni è trascorso circa un mese, non ha alcun senso, visto che al momento della seconda audizione dovrebbe essere trascorso più tempo dal momento dell'avvenimento rispetto alla prima audizione e non viceversa. Oltracciò, come rettamente rilevato dall'UFM, risulta perlomeno sorprendente il fatto che le autorità abbiano dapprima proceduto alla chiusura del negozio e che solo in seguito si siano recate presso l'abitazione dell'interessata per chiederle dove si trovassero i suoi figli. Circa la descrizione della richiedente del suo viaggio verso la Svizzera, va sottolineato che effettivamente la richiedente non è stata in grado di fornire le più elementari circostanze del viaggio, quali ad esempio la compagnia aerea o gli aeroporti dai quali sarebbe transitata (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 7 seg. e verbale 2, pagg. 8-10). Tali lacune non possono trovare giustificazione nella scarsa istruzione o nella mancata esperienza nel viaggiare della donna. Infatti, tali informazioni, in aeroporto e durante il viaggio, vengono fornite in più modi e avrebbero sicuramente dovuto attirare l'attenzione della ricorrente. Questo Tribunale osserva quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Il racconto dell'interessata riguardo alla pretesa diserzione dei figli, che, a suo avviso, avrebbe scatenato una persecuzione riflessa nei suoi confronti, è infatti poco sostanziato e quindi inverosimile. Pertanto, questo Tribunale conclude che per l'insorgente, prima dell'espatrio, non sussistevano motivi d'asilo. 6.2. Potendo escludere per l'insorgente dei motivi d'asilo prima dell'espatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la
D-3414/2011 Pagina 9 fuga. Da un lato va ritenuto che è vero che l'interessata è uscita dal Paese in un'età in cui non sussiste più l'obbligo di servizio militare e l'ottenimento di un visto può essere possibile. D'altra parte va considerato che le condizioni per tale ottenimento restano ugualmente restrittive. Inoltre, la richiedente ha una figlia, la quale aveva già sottoposto una richiesta d'asilo in Svizzera al momento dell'espatrio della madre. Questo Tribunale ritiene che in una simile circostanza è poco probabile che l'interessata si sia recata dalle autorità per chiedere un visto. Per giunta, nonostante l'UFM non lo abbia espressamente menzionato nella decisione impugnata, dalle tavole processuali risulta nondimeno che detto Ufficio sia partito dal presupposto che l'insorgente abbia lasciato il Paese illegalmente. Nella fattispecie, l'espatrio della richiedente è pertanto da considerarsi illegale, ragione per cui, nel caso di un rimpatrio, non può essere escluso il rischio di essere in futuro esposta a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3892/2008 del 6 aprile 2010, consid. 5.3.2). La richiedente ha dunque la qualità di rifugiato. Visto però che l'esposizione a persecuzioni future è da ricondurre a motivi soggettivi insorti dopo la fuga, all'interessata, giusta l'art. 54 LAsi, non viene concesso l'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente in merito alla sua persecuzione in patria in relazione alla presunta diserzione dei figli, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Tuttavia, la decisione impugnata viola il diritto federale avendo essa erroneamente negato la qualità di rifugiato. Il ricorso va pertanto accolto per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il punto 1 del dispositivo della
D-3414/2011 Pagina 10 decisione impugnata va quindi annullato e all'autorità inferiore viene richiesto di riconoscere la qualità di rifugiato all'insorgente. 9. 9.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2. Nonostante le conclusioni dell'insorgente non sembrassero prive di probabilità di successo, ella non risulta, considerate le somme di denaro guadagnato in patria (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.), essere indigente. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa del versamento dalle spese processuali, è quindi respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 9.3. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Considerato l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, ridotte della metà, ovvero a CHF 300.–, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 16 cpv. 1 LTAF, art. 2 cpv. 1 e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.4. Inoltre, l'accoglimento parziale del ricorso, giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 seg. TS-TAF). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 400.–, conto tenuto della soccombenza parziale della ricorrente e il lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-3414/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto circa il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per il resto è respinto. 2. Il punto 1 del dispositivo della decisione dell'UFM del 9 maggio 2011 è annullato. All'UFM viene richiesto di riconoscere la qualità di rifugiato all'insorgente. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dalle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 300.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 400.– a titolo di spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: