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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2009 D-3405/2009

23 luglio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,008 parole·~20 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Testo integrale

Corte IV D-3405/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Schmid; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 18 maggio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3405/2009 Fatti: A. Il 24 febbraio 2009, l'interessato, di etnia igbo, originario di Nekwde, nell'Imo State (Nigeria) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo 2009 e del 7 maggio 2009) d'essere espatriato per il timore di essere ucciso a causa dei problemi che avrebbe causato suo fratello minore. Infatti, quest'ultimo, nel 2006, avrebbe preso parte ad una lite tra due società occulte, in occasione della quale vi sarebbero state delle vittime. Per vendicare tali vittime, i rivali del gruppo del fratello dell'interessato avrebbero bruciato delle case, tra cui quella dell'interessato e la parrocchia dove si trovava la madre. L'interessato, assieme a suo padre sarebbe stato arrestato dalla Polizia, nonché incarcerato per oltre un mese, e poi rilasciato su cauzione. L'interessato avrebbe ripreso l'attività della madre scomparsa durante l'incendio. Dopo essere riapparso, il 23 ottobre 2008 il fratello dell'interessato sarebbe stato picchiato e ucciso dalle guardie - le quali erano giunte a proteggere la gente del villaggio dell'interessato - che egli avrebbe deriso. I testimoni al fatto avrebbero a loro volta aggredito le guardie e ne sarebbero scaturiti degli scontri. Durante la notte, l'interessato e suo padre sarebbero fuggiti, dopo che le guardie avrebbero fatto irruzione nella loro abitazione. L'interessato sarebbe scappato in auto a B._______(Nigeria) e dopo qualche giorno, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine e avrebbe raggiunto allo stesso modo C._______(Niger). Da lì, avrebbe proseguito il viaggio sempre in auto fino a Tripoli (Libia), da dove poi si sarebbe imbarcato su un gommone. Una volta sbarcato, avrebbe camminato a lungo e poi avrebbe preso un treno che l'avrebbe portato direttamente a Zurigo senza subire controlli e senza documenti. B. Il 21 aprile 2009, è stata istituita in favore dell'interessato una curatela. La persona del curatore ha assistito all'audizione federale diretta del 7 maggio 2009. C. Il 18 maggio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure Pagina 2

D-3405/2009 pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 26 maggio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. L'8 giugno 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 16 giugno 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF). 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. Pagina 3

D-3405/2009 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nella decisione del 18 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] e non ha addotto motivi scusabili che possano giustificare la mancata esibizione di suddetti documenti. Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, in quanto notevolmente inconsistenti e contraddittorie. In particolare, il richiedente non avrebbe saputo descrivere in maniera dettagliata la sua prigionia, nonché una giornata tipo in detenzione. Egli si sarebbe contraddetto sulla data dell'apparizione del fratello minore, così come sulle circostanze della morte di quest'ultimo. Il richiedente inoltre non sarebbe stato in grado di indicare di quale società occulta faceva parte il fratello, o quale gruppo avrebbe voluto vendicarsi, bruciando diverse abitazioni. Infine, l'UFM ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie ed ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'autorità di prime cure ha, infatti, considerato come ragionevolmente esigibile il rinvio in Nigeria del richiedente, anche se minorenne, ritenuto che è in buona salute, ha un'esperienza lavorativa pluriennale nel commercio e dispone in Patria della presenza dello zio e della cugina, oltre che di una rete familiare solida e densa, tra cui i genitori e il fratello, la cui esistenza non può essere esclusa. 6. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, egli fa valere di non sapere nemmeno come procurarsi dall'Europa dei documenti Pagina 4

D-3405/2009 d'identità, che non avrebbe mai posseduto. L'insorgente sostiene infatti di non aver mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto, in quanto non li avrebbe mai richiesti, non essendo una necessità impellente in Nigeria possedere un documendo d'identità. Per di più, nel suo Paese, gli sarebbe sufficiente per identificarsi declinare semplicemente le sue generalità. Inoltre, essendo giunto clandestinamente in Europa, non gli sarebbe stato necessario possedere dei documenti d'identità. Egli segnala di aver posseduto unicamente la tessera scolastica ed il certificato di battesimo. In aggiunta, il ricorrente ritiene che l'UFM avrebbe dovuto procedere ad ulteriori chiaramenti in relazione allo statuto di rifugiato e in relazione all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, l'autore del gravame fa valere di aver reso un racconto preciso, dettagliato e senza contraddizioni, contrariamente a quanto ritenuto - secondo un giudizio soggettivo - da parte dell'UFM per esempio riguardo alla sua prigionia. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il Pagina 5

D-3405/2009 certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pagg. 7 e 10-12), ritenuto che egli non è stato in grado di indicare né la Nazione in cui sarebbe sbarcato (cfr. ibidem, pag. 11 e verbale d'audizione del 7 maggio 2009 D50 pag. 7), né la stazione da cui avrebbe preso un treno per Zurigo, di cui ha dichiarato di non sapere nemmeno la destinazione, ma di averlo preso per caso (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 12 e del 7 maggio 2009 D55 pag. 7). Peraltro, non risulta praticamente possibile che dalla località di cui non sa nulla - dove sarebbe sbarcato - egli vi avrebbe impiegato solo quattro ore per arrivare a Zurigo in treno (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 12). Infine, non soccorrono l'insorgente nemmeno le vaghe e stereotipate allegazioni - che non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge - secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti o non saprebbe come procurarseli (cfr. ricorso pag. 2), tanto più che – tra gli altri - lo zio paterno vive in loco (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2009 D6 e D33-34 pagg. 3, 5). Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere Pagina 6

D-3405/2009 che l'insorgente ha dissimulato siffatti documenti per i bisogni della causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità. In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Oltre agli elementi inconsistenti e contraddittori rilevati dall'UFM nel racconto del ricorrente ed evidenziati nella decisione impugnata, codesto Tribunale tiene a sottolineare che l'intera vicenda da lui resa a fondamento della sua domanda d'asilo, in particolare gli avvenimenti legati a suo fratello e che sarebbero all'origine dei suoi problemi in Patria, sono inverosimili tanto più che si basano su dei fatti e delle informazioni che sarebbero stati unicamente riferiti al ricorrente dalla gente. Egli ha infatti dichiarato che gli "avrebbero riferito tutto successivamente", riguardo agli asseriti scontri avvenuti nel 2006 e all'incendio della sua abitazione (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 8), così come in merito all'addotta aggressione nel 2008 del fratello da parte delle guardie (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 7 maggio 2009 D45 pag. 6, D104 pag. 11, D126 pag. 12 e D131 pag. 13). Inoltre, il ricorrente ha affermato di non sapere che suo fratello faceva parte di una società occulta, di cui peraltro egli non è stato nemmeno in grado di indicare il nome con sicurezza (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 8 e del 7 maggio 2009 D95-96 e 99 pag. 10). Infine, l'insorgente non ha saputo fornire al suo racconto alcun dettaglio personale relativo all'asserito periodo di prigionia che - secondo l'esperienza generale della vita e quindi secondo un criterio oggettivo e non soggettivo come pretenderebbe in sede di ricorso il medesimo (pag. 3) - costituisce un'esperienza significativa. L'insorgente ha d'altronde affermato che non gli sarebbe successo personalmente niente di significativo, nonché di non aver mai avuto problemi con terze persone o con le autorità nigeriane (cfr. verbale Pagina 7

D-3405/2009 d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 9). Alla luce dell'inverosimiglianza dei fatti addotti dal ricorrente, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, considerato altresì che secondo le dichiarazioni del ricorrente le guardie in questione sarebbero private (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 9) e la Polizia sarebbe intervenuta negli scontri (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2009 pag. 6). Pertanto, in forza di quanto sopraesposto, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 14. 14.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Pagina 8

D-3405/2009 14.2 La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 15. Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Del resto, il ricorrente - ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio) - non ha dimostrato il suo asserito timore di essere ucciso e quindi l'esposizione ad un reale rischio e immediato in caso di rientro in Patria. 16. 16.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. 16.2 Dalle carte processuali non emergono neppure elementi che possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento, in ragione della minor età riconosciuta al ricorrente dall'UFM. A tal proposito, il TAF osserva che la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha posto all'UFM alcuni obblighi derivanti dalla Convenzione del Pagina 9

D-3405/2009 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), tra cui segnatamente quello di adottare le misure d'istruzione necessarie e adeguate al fine di accertare, già nel corso dell'istruzione della causa, la possibilità per un minorenne non accompagnato di essere preso in cura al suo rimpatrio, da un membro della famiglia o da un istituto specializzato (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'silo [GICRA] 1999 n. 2 pag. 8). La portata di tale obbligo deve essere considerata in funzione dell'età del richiedente minorenne (GICRA 1998 n. 13 consid 5e bb pag. 100). In altri termini, se da un lato, non può essere di regola rimproverata al minorenne particolarmente giovane una violazione dell'obbligo di collaborare, ancorché abbia addotto in modo insufficientemente chiaro e completo gli argomenti a sostegno della sua domanda d'asilo, dall'altro, ci si può attendere da un minorenne alla soglia della maggiore età che dia delle indicazioni sufficientemente precise sulla sua persona e sui motivi del suo espatrio, di modo che esse non lascino dubbi sulla volontà del medesimo di collaborare con l'autorità. Sarebbe infatti pretenzioso esigere da parte dell'UFM che quest'ultimo proceda a delle misure istruttorie complementari sulla base di allegazioni inverosimili. Nella fattispecie, è d'uopo constatare, da un lato, che il ricorrente - in considerazione dell'età dichiarata di più di 17 anni (nato il 20 gennaio 1992), della scolarizzazione che ha seguito fino al 2004, nonché dell'attività professionale quale aiuto commerciante che ha svolto con la madre (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pagg. 1 e 3) e poi da solo fino al 2008 (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2009 D45 pag. 6) che gli ha permesso verosimilmente di mantenersi e di raccimolare i soldi per il viaggio d'espatrio che egli avrebbe effettuato da solo (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pagg. 10-11-12) - è da considerarsi capace di discernimento e in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di gestire la sua vita quotidiana. Dall'altro lato, il ricorrente - nel corso della presente procedura - non ha portato alcun elemento corroborante la sua pretesa minore età e si è lasciato andare a dichiarazioni inverosimili, che non corrispondono alla realtà. Egli non ha esibito sino ad ora alcun documento d'identità, ha reso un racconto circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio in Svizzera inverosimile, come evocato al considerando 9 del presente giudizio, e infine non è stato in grado di indicare né l'età, né la rispettiva data di nascita dei membri della sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 2 e 5), Pagina 10

D-3405/2009 allorquando egli, invece, ha affermato per sé di essere minorenne ed ha fornito una data di nascita, che gli sarebbe stata riferita da sua madre e suo padre (cfr. ibidem pag. 3). Per di più, il ricorrente ha reso dichiarazioni inverosimili quanto alla sua rete familiare e di conoscenti in Patria, la cui consolidata e numerosa presenza non può che già essere confermata, alla luce della constatata inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo (v. considerando 10). A titolo d'esempio, non è infatti plausibile che il ricorrente non conosca in quale ufficio lavora lo zio e non conosca nemmeno la figlia di quest'utlimo, sua cugina (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2009 D36-37 pag. 5), tanto più che lo zio abita nello stesso villaggio di D._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 3, 5 e del 7 maggio 2009 D34 pag. 5). D'altronde, non convince nemmeno l'affermazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe amici, rispettivamente non sarebbero amici veri quelli che incontrava al mercato, allorquando egli ha frequentato le scuole, è stato attivo nel commercio per anni e quindi a stretto contatto con clienti e commercianti e dal momento che - secondo le sue dichiarazioni - si sarebbe altresì spostato per matrimoni e funerali (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 2). L'insorgente è peraltro stato aiutato da un cliente, rispettivamente da un commerciante, presso il quale ha alloggiato per due giorni oppure per più di una settimana nel villaggio di B._______ prima di espatriare definitivamente (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 10 e del 7 maggio 2009 D47 pag. 7). In tale contesto, il ricorrente dispone di importanti contatti in Patria - che si possono prendere cura di lui quali, tra gli altri, lo zio, la cugina e i suoi amici, rispettivamente clienti, come è emerso dalle numerose domande postegli. Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il caso di specie imponeva ed ha altresì rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente - anche se minorenne - di beneficiare di un adeguato contesto sociale in Nigeria, dove in caso di rimpatrio, egli non sarebbe confrontato a delle difficoltà insormontabili. Pagina 11

D-3405/2009 17. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 18. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate ai precedenti considerandi del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 19. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 20. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 21. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-3405/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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