Corte IV D-3384/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 18 aprile 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3384/2008 Fatti: A. Il 16 ottobre 2006, l'interessato, originario della città di Duhok, regione di Duhok nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 20 novembre 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria. Tale decisione è cresciuta in giudicato in data 21 dicembre 2006. B. Il 28 settembre 2007, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì, che i suoi genitori, un fratello e una sorella vivrebbero a Duhok, città nella quale l'interessato avrebbe vissuto fino all'espatrio. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 19 ottobre 2007, l'interessato ha presentato la risposta allo scritto dell'UFM. Ha segnalato che la forte limitazione della libertà di movimento nelle succitate province dovrebbe essere intesa come elemento ostativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, sarebbero stati registrati degli attentati di una certa gravità nella zona di provenienza dell'interessato. Peraltro, ha fatto valere un elemento di grossa instabilità nella stessa regione, in quanto il governo turco avrebbe autorizzato l'esercito ad intervenire nel Kurdistan iracheno per combattere i guerriglieri del PKK. Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento non apparirebbe essere ragionevolmente esigibile verso il nord dell'Iraq. Infine, ha chiesto la conferma dell'ammissione provvisoria. D. Il 18 aprile 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il B._______ di eseguire il rinvio. Pagina 2
D-3384/2008 E. Il 23 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. F. Il 13 giugno 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 26 giugno 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 9 luglio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino all'8 agosto 2008 per introdurre una replica. I. L'8 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA. Pagina 3
D-3384/2008 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, gli attacchi ed attentati da parte della Turchia a scopo di indebolire i ribelli curdi, non modificherebbero questa analisi. Peraltro, risulterebbe che il ricorrente avrebbe vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok e che vi disporrebbe di una rete famigliare, segnatamente i suoi genitori, un fratello ed una sorella. Oltre a ciò, lo stesso risiederebbe in Svizzera solamente da un anno e mezzo, non eserciterebbe alcuna attività lavorativa e non vi avrebbe nessun legame famigliare. Per di più, sarebbe entrato in Svizzera all'età di quasi 26 anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, ossia l'infanzia e tutta l'adolescenza. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In aggiunta, l'UFM ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq. Infatti, non vi sarebbero indicati fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. A titolo d'esempio il ricorrente ha allegato che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i guerriglieri del PKK ma anche tra la popolazione civile. Inoltre, nella notte del 22 maggio 2008, un'incursione aerea dell'aviazione Pagina 4
D-3384/2008 americana sui territori dell'Iraq del nord avrebbe provocato la morte di otto civili. Peraltro, l'insorgente sarebbe considerato una vergogna dalla sua famiglia e quindi non potrebbe più contare su una rete famigliare in patria. Per conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq e la situazione personale dell'autore del gravame dovrebbero condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta nonché cresciuta in giudicato. Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo e non in rapporto alla sua situazione personale, la quale sarebbe stata ritenuta come inverosimile. 4.4 Nella replica, l'insorgente ha rinviato alle considerazioni espresse nel gravame. 5. 5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 5.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 5.3 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta- Pagina 5
D-3384/2008 menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione del 20 novembre 2006. Non vi è ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato che i suoi problemi sono esclusivamente legati alla sua famiglia, ovvero a dei terzi. Inoltre, egli non ha mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità statali. Infine, giova sottolineare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui Dohuk – hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 6). 5.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 5.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 5.6 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, originario di Mosul, ma di aver vissuto a Dohuk nell'omonima provincia dal 2000 fino al suo espatrio nell'ottobre 2006 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, ha una certa esperienza come commerciante di tè e dispone di una rete sociale a Pagina 6
D-3384/2008 Duhok. In particolare, ha dichiarato di avere i genitori, una sorella e un fratello a Duhok. Peraltro, vi lavora ancora il suo ex-socio d'affari, il quale continua a gestire il caffè orientale nel quale lavorava l'autore del gravame prima dell'espatrio. In aggiunta, non soccorre il ricorrente l'affermazione secondo la quale egli non avrebbe più una rete famigliare in patria al suo ritorno, in quanto i suoi problemi legati alla sua famiglia sono stati valutati come inverosimili nella decisione dell'UFM del 20 novembre 2006 (v. consid. 5.3). L'autore del gravame ha comunque la possibilità di rivolgersi ad altre persone, segnatamente il suo ex-socio d'affari per ristabilirsi in patria. Peraltro, il ricorrente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 5.7 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 5.8 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 7
D-3384/2008 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-3384/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9