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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2019 D-3363/2019

22 agosto 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,463 parole·~17 min·5

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 giugno 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3363/2019

Sentenza d e l 2 2 agosto 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Cina (Repubblica Popolare), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 5 giugno 2019.

D-3363/2019 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) agosto 2016 (cfr. atto A1/2), i verbali relativi all’audizione sul rilevamento delle generalità del (…) agosto 2016 (cfr. atto A7/13; di seguito: verbale 1) nonché all’audizione federale ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) del (…) marzo 2018 (cfr. atto A13/26; di seguito: verbale 2), la carta d’identità originale dell’insorgente che egli ha prodotto a supporto della sua domanda d’asilo (cfr. verbale 2, D13, pag. 3), la decisione della SEM del 5 giugno 2019 – notificata il 6 giugno 2019 (cfr. atto A20/1) – con la quale la predetta autorità ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, negandogli tuttavia la concessione dell’asilo; nel contempo ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, il ricorso del 2 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) con il quale l’insorgente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; altresì ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, nuovo testo legislativo in vigore dal 1° marzo 2019),

D-3363/2019 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato riconosciuto quale rifugiato nonché posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione impugnata, e non avendo l’insorgente censurata la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d’asilo, che l’interessato, cittadino della Repubblica Popolare Cinese, di etnia tibetana, nato e cresciuto nel villaggio di B._______, comune di C._______, distretto di D._______, prefettura di E._______, provincia di F._______(cfr. verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 2 seg. e p.to 2.01, pag. 4), ha dichiarato

D-3363/2019 Pagina 4 che a partire dai (…) anni di età egli sarebbe divenuto monaco ed avrebbe vissuto in un monastero sito a G._______, nel distretto di H._______, per circa quattro mesi l’anno, trascorrendo il resto del tempo nel suo villaggio di provenienza e con la sua famiglia, conducendo una vita nomade (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 4 seg.), che l’interessato ha ricondotto il suo espatrio a delle problematiche di origine politica che egli avrebbe avuto con le autorità del suo Paese d’origine rispettivamente nel 2009 e nel 2016 ed alle restrizioni nella sua vita quotidiana derivanti dalle medesime, che invero, nel (…) del 2009, egli avrebbe preso parte ad una dimostrazione a H._______ in favore dell’indipendenza del Tibet, della liberazione dei prigioni politici e del ritorno del I._______; che dopo circa quindici – venti minuti dal momento in cui avrebbe iniziato a dimostrare, sarebbe stato colpito più volte con una pistola elettrica dagli agenti di sicurezza che sarebbero intervenuti per impedire la dimostrazione; che a seguito degli stessi, avrebbe perso i sensi; che successivamente sarebbe venuto a conoscenza che una ventina di dimostranti sarebbe stato arrestato; che dopo essere rientrato nel suo villaggio, avrebbe appreso che egli, insieme agli altri dimostranti che non erano stati arrestati, sarebbe stato inserito in una lista di persone invise alle autorità e catalogate come pericolose e quindi posto sotto osservazione; che avrebbe subito quali conseguenze delle limitazioni alla sua vita quotidiana, segnatamente nella sua libertà di movimento quando desiderava recarsi in altri luoghi rispetto al suo villaggio d’origine, come pure nell’acquisto di benzina o di un telefono cellulare, ove gli necessitava l’approvazione e la firma da parte delle autorità (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 9 segg.); che inoltre gli avrebbero controllato il suo telefono cellulare nonché lo avrebbero trattenuto in alcuni giorni festivi (cfr. verbale 2, D97 segg., pag. 17), come pure non avrebbe potuto proporsi quale (…) nel suo villaggio (cfr. verbale 2, D133 segg., pag. 21), che per quanto concerne invece i fatti avvenuti nel 2016, il ricorrente ha narrato di essersi recato nella città di J._______ ove avrebbe ritirato, inviati dallo zio (…) vivente in K._______, dei CD; che questi ultimi avrebbero contenuto un discorso del I._______; che egli li avrebbe guardati alla televisione, distribuendoli in seguito ad alcune persone anziane del suo villaggio; che sempre all’inizio dell’anno 2016, durante un evento pubblico, un cantante avrebbe riportato in musica, un testo scritto dall’insorgente che lodava il I._______; che successivamente tale cantante sarebbe stato arrestato e le autorità del suo Paese d’origine, avrebbero dato un mese di tempo al loro capo villaggio, perché venisse identificato l’autore del testo

D-3363/2019 Pagina 5 precitato; che il capo villaggio, il quale sarebbe stato a conoscenza che il ricorrente fosse l’autore della distribuzione dei CD nonché del testo della canzone, ed essendo fra l’altro un amico di famiglia, avrebbe consigliato al fratello ed alla madre di far fuggire l’interessato; che pertanto i predetti gli avrebbero organizzato la fuga ed il (…) marzo 2016 lui avrebbe lasciato il suo villaggio, espatriando in seguito dapprima illegalmente verso il K._______, ed il (…) agosto 2016 giungendo per via aerea in Europa (cfr. verbale 2, D67 segg., pag. 12 segg.; verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le

D-3363/2019 Pagina 6 allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha in una prima parte considerato le dichiarazioni concernenti i motivi d’asilo dell’insorgente come inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, che invero le stesse non sarebbero credibili in più punti ed a tratti vaghe e non sufficientemente dettagliate; che segnatamente la SEM ha ritenuto poco plausibile sia il fatto che egli fosse finito nel mirino delle autorità dopo la dimostrazione del (…) 2009, dal momento che egli non si sarebbe contraddistinto in modo particolare né durante lo stesso né precedentemente, sia che lui – insieme alle altre persone che non sarebbero state arrestate nel corso della manifestazione del 2009 – fosse stato inserito in una lista poiché ritenuto pericoloso; che pertanto, anche il fatto di essere finito sotto osservazione e di aver subito delle limitazioni nella sua vita quotidiana apparirebbe poco credibile; che in merito alle medesime l’interessato non avrebbe inoltre aggiunto alcun elemento concreto; che infine neppure la narrazione dell’insorgente relativa agli avvicendamenti intervenuti a seguito dell’arresto del cantante, non risulterebbero convincenti; che a titolo d’esempio non si comprenderebbe come le autorità cinesi avrebbero potuto risalire al suo villaggio tramite un semplice nome d’arte “(…)”, nonché come la madre ed il fratello avrebbero organizzato il suo viaggio d’espatrio senza coinvolgerlo, che nella seconda parte della sua decisione, l’autorità di prime cure, ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga dal Paese d’origine ex art. 54 LAsi; che invero avendo il ricorrente abbandonato quest’ultimo illegalmente, e prendendo in considerazione la sentenza di principio del Tribunale DTAF 2009/29, egli avrebbe un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti in materia d’asilo nel caso di un suo rientro in Cina,

D-3363/2019 Pagina 7 che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM sulla questione dell’inverosimiglianza dei suoi asserti circa i suoi motivi d’asilo; che verosimiglianza e coerenza andrebbero invero considerate da un punto di vista globale; che quo alla sua identificazione da parte delle autorità cinesi, egli afferma di essere stato a capo del corteo dimostrativo, nonché di avere partecipato spesso a degli eventi di questo genere; che pertanto le autorità sarebbero state a conoscenza della sua identità o lo avrebbero potuto identificare facilmente chiedendo informazioni anche a terze persone; che inoltre sarebbe un fatto notorio che le persone a capo di un corteo sarebbero automaticamente inserite in una lista di persone sotto osservazione; che tra l’altro le autorità avrebbero sospettato che egli fosse l’autore della poesia incriminata, in quanto egli sarebbe stato amico del cantante arrestato, ma non essendone certe, avrebbero richiesto al capo villaggio di consegnare l’autore della stessa; che infine, il fratello e la madre non lo avrebbero coinvolto nei preparativi per il viaggio d’espatrio, poiché avrebbero temuto che egli non accettasse lo stesso, che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione la conclusione d’inverosimiglianza alla quale è giunta l’autorità inferiore, che in primo luogo si denota come gli eventi del 2016, ovvero i fatti che sarebbero avvenuti a seguito dell’arresto del cantante – il quale avrebbe riportato in pubblico un testo scritto dal ricorrente – nonché la vicenda relativa ai CD, sono stati addotti quali motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio soltanto durante la seconda audizione del (…) marzo 2018 (cfr. verbale 2, D67 segg., pag. 12 segg.); che invero, interrogato in merito alla sua precipitosa fuga nel marzo del 2016 nel corso della prima audizione, il ricorrente ha unicamente addotto che dopo la dimostrazione del 2009, egli sarebbe stato osservato da parte delle autorità cinesi, in particolare durante le festività (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che malgrado l’insorgente abbia asserito durante la seconda audizione di non aver potuto raccontare i fatti successivi al (…) 2009 nella prima audizione (cfr. verbale 2, D67, pag. 12), ciò non risulta corrispondere alla realtà, in quanto l’interrogante gli aveva posto più volte il quesito di cosa lo avesse determinato infine alla partenza dal suo Paese d’origine (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che pertanto la spiegazione fornita dall’insorgente non risulta convincente, in quanto non riesce ad appianare la tardività di tali asserti, che tra l’altro portano sugli eventi chiave motivanti il suo espatrio,

D-3363/2019 Pagina 8 che proseguendo nell’analisi, vi sono inoltre diverse incongruenze nel racconto dell’insorgente circa gli eventi successivi alla dimostrazione a cui avrebbe preso parte nel 2009 nelle due audizioni rese dallo stesso, che segnatamente l’interessato, interrogato specificatamente in merito, ha riferito di non avere avuto dei contatti particolari con la polizia, ma di averli soltanto incrociati più volte quando egli si recava al (…) di H._______, e di necessitare di una loro firma nel caso volesse acquistare un telefono portatile (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che invece, nel corso della seconda audizione federale, egli ha presentato, senza alcuna spiegazione plausibile, una versione differente, riferendo che le autorità di polizia gli avrebbero in particolare controllato il telefono durante le festività, nonché rinchiuso in una stanza/casa durante le stesse (cfr. verbale 2, D97 segg., pag. 17), che anche per quanto attiene l’organizzazione del suo espatrio, le versioni rese dall’insorgente non risultano convergere; che dapprima egli ha infatti asserito che a seguito della manifestazione avvenuta nel 2009, lo zio vivente in K._______ avrebbe appreso che egli era osservato dalle autorità cinesi; che pertanto, tramite un amico presente nella sua regione, lo avrebbe informato di recarsi da lui in K._______ e gli avrebbe organizzato in breve tempo il viaggio d’espatrio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che diversamente, nell’audizione successiva – come pure reiterato nel gravame dall’insorgente –, l’organizzazione del viaggio e l’informazione che egli avrebbe dovuto lasciare il suo luogo d’origine, sarebbero state messe in atto dalla madre, dal fratello e dal capo villaggio (cfr. verbale 2, D67, pag. 12 seg.), che le contraddizioni significative succitate non trovano alcuna spiegazione plausibile; che le stesse non possono difatti essere ascrivibili a delle difficoltà mnemoniche, come sembra volerlo l’insorgente (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9; verbale 2, D12, pag. 3); che invero d’un canto le stesse non sono in alcun modo attestate nelle insorgenze di causa e d’altro canto le asserzioni, a tratti molto dettagliate dell’insorgente – segnatamente circa i luoghi che avrebbe attraversato durante l’espatrio dal suo Paese d’origine (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D68 segg., pag. 13 segg.), nonché in relazione alla manifestazione avvenuta nel 2009 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8; verbale 2, D65 seg., pag. 9 segg.) – fanno seriamente dubitare della veridicità di tali problematiche di memoria, che per il resto, risultano condivisibili le argomentazioni contenute nella decisione avversata circa i rimarchevoli indizi di inverosimiglianza presenti

D-3363/2019 Pagina 9 nelle asserzioni del ricorrente riguardo a come egli sarebbe stato classificato da parte delle autorità del suo Paese d’origine come pericoloso, nonché posto sotto osservazione particolare dopo i fatti presunti accaduti nel 2009 e nel 2016; che alle motivazioni della decisione querelata si può frattanto senz’altro rinviare (cfr. p.to II, pag. 2 seg.), onde evitare inutili ripetizioni; che le censure presentate nel gravame dall’insorgente, fra l’altro delle spiegazioni nuove non supportate da alcun elemento concreto e plausibile, non fanno addivenire il Tribunale a diversa conclusione, che ulteriore conferma dell’inverosimiglianza dei suoi asserti lo si riscontra nel fatto che, dopo il suo espatrio, egli non pare essere stato ricercato dalle autorità del suo Paese, né i suoi famigliari avrebbero riscontrato qualsivoglia problematica con le stesse a causa della sua partenza (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 6), che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione resa dall’insorgente circa i suoi motivi d’asilo non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che di conseguenza, non avendo reso verosimili le sue asserzioni circa gli eventi che lo avrebbero condotto nel mirino delle autorità cinesi e di avere pertanto un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti al momento della partenza dal suo Paese d’origine, il rischio di subire delle persecuzioni future è stato generato con la sola partenza illegale dal Paese d’origine (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11; 2009/29 consid. 6.2 – 6.5); che pertanto è a giusto titolo che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente, escludendolo tuttavia dalla concessione dell’asilo, ai sensi dell’art. 54 LAsi, che alla luce di tutto quanto sopra, l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

D-3363/2019 Pagina 10 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3363/2019 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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