Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3357/2011 Sentenza del 22 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011 / N […].
D-3357/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 7 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del 9 maggio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011, notificata al richiedente il 10 giugno 2011 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 14 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno successivo, l'originale dell'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il medesimo giorno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D-3357/2011 Pagina 3 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (…), rispettivamente di avere (…) anni e (…) mesi, nonché di essere cittadino nigeriano, di etnia (…), originario di B._______, nell'C._______(Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino alla fine del mese di (…) 2010, che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo domicilio per il timore che, dopo la morte di suo padre, egli dovesse diventare membro della società occulta degli "D._______" di cui farebbe parte il suo genitore, rispettivamente poiché – a seguito della volontà di suo padre di volerlo introdurre in detta società – egli avrebbe dovuto essere sottoposto al rito di iniziazione; che, a tal proposito, all'interessato gli sarebbe stato consegnato un libro – che egli avrebbe letto – e una zucca per effettuare i riti della società; che, spaventato dal fatto che la zucca continuava a crescere, l'interessato l'avrebbe spaccata e da quel momento, nel (…) 2010, avrebbe cominciato ad avere incubi e visioni; che, in preda alla paura, l'interessato avrebbe deciso di andare presso un amico ad E._______, nell'C._______(Nigeria), dove gli sarebbe stato presentato un Pastore, il quale gli avrebbe consigliato di espatriare, ciò che l'interessato avrebbe in seguito fatto il (…), che, da E._______, l'interessato avrebbe raggiunto in bus l'aeroporto di F._______ (Nigeria), da dove avrebbe preso un aereo diretto in Turchia, in una località a lui sconosciuta; che, dopo avervi trascorso un mese, nel corso del mese di (…) 2011, l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave, arrivando in un altro luogo a lui sconosciuto in Grecia; che egli sarebbe stato ospitato da un conoscente del passatore e, dopo un mese, verso la fine del mese di (…) 2011, l'interessato avrebbe preso un altro aereo da un aeroporto greco e sarebbe atterrato in Italia, in una località vicino a G._______ (Svizzera), da dove – accompagnato dal passatore – avrebbe preso un bus e sarebbe stato condotto in una casa in una città ignota; che, dopo pochi giorni, l'interessato avrebbe preso un treno e poi un taxi, procuratogli dal passatore, fino a giungere al Centro di registrazione e di procedura di G._______; che l'interessato avrebbe intrapreso il viaggio di espatrio munito di un passaporto falso che gli sarebbe stato messo a disposizione dal suo passatore,
D-3357/2011 Pagina 4 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, non essendo stato in grado di fornire la data di nascita e l'età dei suoi genitori attuale e al momento della sua nascita, nonché contraddicendosi circa la sua formazione scolastica; che, peraltro, il comportamento e l'apparenza fisica del richiedente, nonché il risultato dall'esame osseo, sebbene il suo esito non sia sufficiente da solo, confermerebbero che egli sarebbe maggiorenne, così come l'assenza di un motivo giustificativo per la mancanza di documenti e le circostanze del suo viaggio; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ritiene che sarebbe illegittima la decisione dell'UFM avuto riguardo alla valutazione svolta in merito alla sua età; che, in particolare, conferma la data di nascita fornita e contesta che l'esame osseo possa stabilire validamente la sua età e confutare quella da lui dichiarata, ritenuto che al momento di tale esame egli avrebbe avuto quasi (…) anni e sarebbe possibile che il suo sviluppo si sia compiuto prima di raggiungere la maggior età; che, in secondo luogo, l'insorgente asserisce che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità in quanto in Nigeria non sarebbero richiesti tali documenti, visto che ci si identificherebbe a voce e ritenuto che non avrebbe nemmeno potuto richiederli a causa della sua età; che, peraltro, egli fa valere di non
D-3357/2011 Pagina 5 poter procurarsi tali documenti, considerato che, da un lato, dovrebbe presentarsi personalmente alle autorità nigeriane e, dall'altro lato, non potrebbe rivolgersi alla rappresentanza nigeriana in Svizzera, in quanto richiedente l'asilo e senza un permesso di soggiorno; che, d'altronde, non conoscendo i numeri di telefono dei suoi familiari, non potrebbe contattarli per farsi inviare il certificato di nascita, il quale d'altra parte non sarebbe considerato quale documento d'identità ai sensi della legge; che, del resto, egli contesta le considerazioni dell'UFM, confermando che – come molte altre persone – egli avrebbe viaggiato illegalmente e avrebbe passato i controlli doganali con un documento falso; che, in terzo luogo, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo per considerare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento; che segnatamente la sua vita sarebbe in serio pericolo in caso di rientro in Nigeria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, infatti, il ricorrente non ha saputo indicare in maniera lineare le fasi della sua formazione scolastica in correlazione alla sua età dichiarata o agli anni corrispondenti; che, precisamente, secondo le sue dichiarazioni, non è possibile che egli abbia iniziato la scuola secondaria a (…) anni (cfr. verbale 1 pagg. 2-3);
D-3357/2011 Pagina 6 che, non è altresì giustificabile, che nonostante abbia detto di aver cominciato la scuola primaria a cinque anni, per la durata di sei anni, egli non sia stato in grado di indicare di che anni si trattava (cfr. verbale 1 pag. 2); che, tale risposta avrebbe implicato un semplice ragionamento, se egli avesse voluto rendere noto il suo vero anno di nascita; che, inoltre, il ricorrente non ha saputo fornire la data di nascita dei suoi genitori e, di conseguenza, la loro età attuale e al momento della sua nascita (cfr. verbale 1 pag. 4); che è manifestamente inconcepibile che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua; che, alla luce di queste considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, in siffatte condizioni, le risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del medesimo circa la sua minore età; che, di conseguenza, le allegazioni ricorsuali in merito a suddetto esame addotte dal ricorrente non meritano considerazione (cfr. ricorso pag. 2), che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova (cfr. verbale 1 pag. 7), non vi è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
D-3357/2011 Pagina 7 carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha effettivamente reso allegazioni del tutto vaghe e stereotipate; che, a titolo di esempio, non è manifestamente plausibile che egli sia potuto arrivare dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen, munito di un passaporto falso che gli sarebbe stato procurato dal suo passatore e a proposito del quale ha riferito che vi sarebbero state contenute le generalità e la foto di un'altra persona (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8-10); che, infatti, non può corrispondere alla realtà che egli abbia superato i severi controlli aeroportuali, senza che il passaporto in questione contenesse perlomeno la sua foto; che, in tali circostanze, non soccorrono il ricorrente le allegazioni ricorsuali, secondo cui – in virtù del suddetto documento – avrebbe potuto superare i controlli doganali (cfr. ricorso pag. 3); che, peraltro, l'insorgente non è stato in grado di fornire importanti e numerosi dettagli circa il viaggio intrapreso, in particolare, in merito alla compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato, alla località dove sarebbe giunto sia in Turchia che in Grecia e dove vi avrebbe trascorso un mese, come pure alla data esatta e il luogo in cui avrebbe preso l'aereo dalla Grecia per l'Italia (cfr. verbale 1 pagg. 8-10), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile procurarsi dei documenti d'identità, non avendone mai posseduti, oppure farsi inviare il certificato di nascita che avrebbe in patria (cfr. ricorso pagg. 2-3, verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 D6-D12); che, infatti, tali asserzioni, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, in aggiunta, come rettamente ritenuto dall'UFM, non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi detti documenti, tanto più che egli avrebbe potuto rivolgersi ai suoi familiari, di cui non è plausibile che non sappia il numero di telefono (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D10-D12),
D-3357/2011 Pagina 8 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, il ricorrente non ha contestato l'inverosimiglianza dei suoi motivi di asilo, così come è stata ritenuta dall'UFM nella decisione impugnata; che egli non ha apportato alcun chiarimento agli elementi
D-3357/2011 Pagina 9 inconsistenti del suo racconto, rettamente rilevati dall'autorità inferiore; che egli non ha nemmeno fatto valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, ritenuta la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare la sua qualità di rifugiato (cfr. ricorso pag. 3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di confermare l'inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente come esposta nella decisione impugnata, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente in maniera del tutto generale e stereotipata (cfr. ricorso pag. 3), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
D-3357/2011 Pagina 10 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigera non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica di base (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori, i suoi fratelli, così come sua nonna materna nonché degli zii paterni (cfr. verbale 1 pag. 4); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
D-3357/2011 Pagina 11 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D-3357/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: