Corte IV D-3303/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 maggio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Maurice Brodard, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, Georgia, c/o (…) ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisione del UFM del 4 maggio 2010 / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3303/2010 Visti: la domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); i verbali d'audizione del 15 e del 28 aprile 2010; la decisione del 4 maggio 2010 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore), notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 10 maggio 2010); la fotocopia del passaporto del ricorrente; gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 10 maggio 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione Pagina 2
D-3303/2010 della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie dette condizioni d'ammissibilità; che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano e di aver vissuto a C._______, nei pressi di D._______, dalla nascita fino all'agosto 2008; che tra il 2007 ed il 2008 alcuni ossetini avrebbero sparato a più riprese contro la casa in cui il ricorrente avrebbe vissuto con i genitori a causa di un alterco tra suo padre e detti ossetini, ed in un'occasione i figli di questi ultimi avrebbero aggredito sia fisicamente che verbalmente l'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 7); che l'8 agosto 2008 il ricorrente avrebbe lasciato il proprio domicilio a C._______ per lo scoppio della guerra, tentando poi di ritornarvi il 12 o il 13 agosto 2008 ma senza ottenere il diritto di entrarvi dai russi stanziati in tale luogo, poiché sprovvisto di documenti di identità (cfr. ibidem, pag. 5); che, a causa della guerra, l'abitazione del ricorrente sarebbe stata bruciata ed egli sarebbe stato costretto a vivere per 6 mesi in una tenda nella cittadina di E._______, recandosi successivamente a F._______, ove avrebbe trovato un impiego al porto marittimo; che, essendo stato licenziato nel febbraio 2010, egli avrebbe deciso di espatriare nel (...) poiché non sarebbe stato in grado Pagina 3
D-3303/2010 di trovare un altro lavoro (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pagg. 2 e verbale d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 10); che egli si sarebbe recato in autobus fino in Turchia, ottenendo poi il visto per la Serbia e giungendovi in aeroplano il 12 marzo con una compagnia aerea a lui sconosciuta, da cui poi egli avrebbe proseguito a piedi attraversando il confine con l'Ungheria, ove egli avrebbe poi seppellito il proprio passaporto; che egli si sarebbe recato successivamente a Vienna, da cui sarebbe poi ripartito per l'Italia, giungendo in Svizzera in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pagg. 8 e 9); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, oltre alla fotocopia del suo vecchio passaporto, inviata per fax all'U- FM il 4 maggio 2010; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie nonché le allegazioni del ricorrente come inverosimili ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, ribadito di essere stato in possesso del proprio passaporto, ma di averlo sotterrato appena giunto in Ungheria, ed ha dichiarato di aver consegnato la copia inviata per fax del vecchio passaporto in data 4 maggio 2010, che l'UFM non avrebbe tuttavia preso in considerazione; che egli sostiene che il documento originale sarebbe stato spedito e che egli dovrebbe dunque riceverlo a giorni, considerando dunque come scusabili i motivi della mancata presentazione di documenti nelle 48 ore imposte dalla legge; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, nella misura in cui non gli venisse concesso l'asilo, ha chiesto di essere ammesso Pagina 4
D-3303/2010 provvisoriamente ed ha congiuntamente presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli ha avantutto dichiarato di avere seppellito il proprio passaporto in Ungheria, senza tuttavia spiegarne il motivo, e di aver perso la propria carta d'identità durante la guerra (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pagg. 4 e 5); che egli ha dapprima dichiarato di non poter contattare i suoi famigliari in patria per ottenere i propri documenti non avendo il recapito telefonico di nessuno di questi, e contraddicendosi subito dopo con l'affermazione "io ho qualche contatto telefonico con i miei parenti ma queste persone non riescono ad andare a casa mia perché casa mia si trova nella zona del conflitto" ed ha sottolineato di avere contatti telefonici con i propri genitori (cfr. verbale d'au- Pagina 5
D-3303/2010 dizione del 28 aprile 2010, pagg. 2 e 3); che nel ricorso egli afferma di aver contattato famigliari ed amici per farsi aiutare e che un amico sarebbe riuscito a recuperare e spedire il vecchio passaporto e che egli sarebbe dunque ora in attesa di riceverlo (cfr. ricorso, pag. 2); che, a tal proposito, giusta la Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1999 n. 16, consid. 5, se un richiedente d'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo di annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse da presentare un siffatto documento in sede di ricorso; che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato in autobus fino in Turchia, ottenendo il visto per la Serbia ove sarebbe giunto in aeroplano il 12 marzo con una compagnia aerea a lui sconosciuta, e di cui non è stato in grado né di specificare l'abbigliamento dell'equipaggio, dichiarando che "le hostess avevano una camicia blu", né descriverne il logo (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009, pag. 8); che egli avrebbe varcato la frontiera con l'Ungheria, seppellendo il proprio passaporto nel primo villaggio incontrato e recandosi a Budapest in autobus; che egli si sarebbe recato successivamente a Vienna, da cui sarebbe poi ripartito per Roma e, dopo una settimana, per Milano, giungendo in Svizzera in data (...) (cfr. ibidem, pagg. 8 e 9); che il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli personali che possano dare credibilità al proprio racconto, apparendo quindi vago ed impreciso, ed inoltre egli non ha portato elementi che spieghino come abbia eluso i controlli dopo aver seppellito il proprio passaporto in Ungheria; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale pure osservare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, ad oggi, pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, non avendo egli potuto, con grande probabilità, viaggiare nelle circostanze testé descritte, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle Pagina 6
D-3303/2010 suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per bisogni di causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia poiché fino al 2008 avrebbe avuto problemi con alcuni ossetini e poiché la sua casa sarebbe stata incendiata durante la guerra, costringendolo a vivere in una tenda a E._______ per 6 mesi fino a quando egli non avrebbe trovato lavoro a F._______, da cui sarebbe tuttavia stato licenziato verso la metà del febbraio 2010 (cfr. verbale Pagina 7
D-3303/2010 d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 9); che egli ha dichiarato in un primo tempo di essere stato presente in due occasioni in cui degli ossetini avrebbero sparato contro la sua abitazione e di esser stato testimone di sei minacce verbali nei confronti del proprio padre da parte di detti ossetini (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pag. 7), ma, successivamente, egli si è contraddetto allegando di aver assistito unicamente a tre sparatorie, senza dunque accennare alle ben sei minacce a cui avrebbe assistito secondo le sue dichiarazioni durante la prima audizione, bensì, quando sollecitato a chiarire in che modo il padre sarebbe stato minacciato, egli si è limitato a dichiarare di non sapere se il padre abbia subito delle minacce telefoniche, (cfr. verbale d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 9); che il ricorrente non è neppure stato in grado di spiegare il motivo del conflitto tra il padre e gli ossetini, allegando unicamente che essi avrebbero avuto "un problema di soldi, non so dire altro" (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pag. 7); che egli ha dichiarato di essersi rivolto alla polizia per ben tre volte per denunciare le sparatorie, ma che essa non sarebbe potuta intervenire poiché "gli ossetini tornavano nel loro territorio" (cfr. verbale d'audizione del 28 aprile 2010, pagg. 8 e 9); che tuttavia egli non ha neppure presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare che egli si sarebbe rivolto alla polizia; che, infine, egli ha in un primo tempo dichiarato di essere stato picchiato da un certo G._______, figlio di uno degli ossetini che minacciavano il padre (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pag. 7) ed in seguito che questo G._______ avrebbe fatto "un business con mio padre" e che sarebbe invece stato costui a minacciare il padre dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 8); che, dunque, il ricorrente non è stato in grado di rendere il proprio racconto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi; che, per ciò che concerne la casa incendiata, si osserva che tale evento è legato alla violenza diffusa nel paese all'epoca della guerra, terminata tuttavia nel settembre 2008; che basti inoltre rilevare che la mancanza di lavoro non è pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra nella fattispecie di cui agli art. 3 LAsi; che basti rilevare che gli atti denunciati, segnatamente le percosse da parte di terzi, non costituiscono manifestamente un'azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate, Pagina 8
D-3303/2010 un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d'asilo sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili ed irrilevanti dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che in casu, a mente di questo Tribunale, da un esame prima facie, sommario, le allegazioni prodotte circa gli importuni legati ai problemi del padre con gli ossetini non risultano essere stati di un'intensità tale ai sensi dell'asilo né si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni di terzi (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione); che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; Pagina 9
D-3303/2010 che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che quo alla situazione in Georgia, il TAF ritiene in particolare che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha un'esperienza pluriennale come agricoltore (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pag. 2) ed ha inoltre lavorato per alcuni mesi come scaricatore portuale (cfr. ibidem, pag. 6); che i genitori, due zii paterni e la sorella vivono ancora in Georgia, ove dunque si può partire dal presupposto che egli possieda una rete sociale; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; Pagina 10
D-3303/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); Pagina 11
D-3303/2010 che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-3303/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - I._______(via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 13