Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.08.2008 D-3244/2008

15 agosto 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,146 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-3244/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Therese Kojic- Siegenthaler, cancelliera Chiara Piras. A._______, dichiaratosi cittadino sudanese, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3244/2008 Fatti: A. Il 23 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 aprile e del 7 maggio 2008), d'avere lasciato il suo Paese, poiché stanco della vita che faceva come combattente nel B._______. Sarebbe infatti stato portato via dalla propria famiglia all'età di sei o sette anni da un leader dei ribelli e portato in una foresta nel B._______ per combattere contro i soldati del C._______. Il 15 giugno 2007 avrebbe lasciato il Sudan per raggiungere D._______ dove è rimasto per cinque o sei mesi prima di partire in aereo per l'Europa. B. Il 16 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-3244/2008 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, quest'ultimo avrebbe sostenuto di essere cittadino sudanese, senza però potere precisare la sua etnia o la provenienza esatta nel C._______. L'interessato non avrebbe, altresì, saputo fornire delle informazioni dettagliate sul gruppo di ribelli con i quali avrebbe combattuto per quindici o sedici anni o sul luogo di combattimenti come anche sulle armi utilizzate. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto e Pagina 3

D-3244/2008 neppure richiesto un passaporto od una carta d'identità e dunque di non potere produrre alcun documento ufficiale sudanese. Segnala che nessuno nel suo Paese potrebbe procurargli un siffatto documento, visto che è stato allontanato dalla famiglia quando era ancora bambino. Ritiene inoltre necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, avrebbe riportato delle ferite dai combattimenti e avrebbe vissuto una vita senza speranza prima di poter fuggire prima ad D._______ e poi verso l'Europa. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi Pagina 4

D-3244/2008 nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché siano passati più di tre mesi dall'invito da parte dell'UFM ad esibirli (v. verbale d'audizione del 17 aprile 2008, pag. 5). In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe viaggiato in aereo da D._______ all'Europa con un passaporto di cui non conosceva né la nazionalità, né le generalità. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In siffatte circostanze, non appare giovare all'insorgente la generica allegazione in sede di ricorso, secondo la quale avrebbe chiesto alle autorità, durante le audizioni, di aiutarlo a trovare un'ambasciata sudanese a cui rivolgersi. Infatti, dal verbale dell'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi, si evince che l'insorgente esprime l'eventualità di cercare l'Ambasciata sudanese, senza tuttavia chiedere espressamente al rappresentante dell'UFM di aiutarlo in questo senso. Inoltre, non vi è ragione di ritenere che l'UFM, se confrontato con la richiesta di ottenere l'indirizzo di una rappresentanza estera in Svizzera da parte del ricorrente, si rifiuterebbe di fornire tali indicazioni. Infine, in assenza di ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche il richiedente avesse presentato un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, Pagina 5

D-3244/2008 in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente, malgrado abbia dichiarato di essere cittadino sudanese, non è stato in grado né di disegnare correttamente la bandiera sudanese (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008, allegato 1), né di indicare alcune grandi città del paese (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008, pag. 7) o di precisare la tribù alla quale apparterebbe (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008, pag. 5). Inoltre, non ha saputo fornire alcun dettaglio in merito all'organizzazione generale del gruppo di ribelli con cui viveva, all'attività di quest'ultimi ed alle persone con le quali avrebbe vissuto per circa quindici o sedici anni (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008, pag. 6). Peraltro, il ricorrente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere in pericolo rientrando in patria. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Resta ora da esaminare se la seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi è applicabile, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 10.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al Pagina 6

D-3244/2008 punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan (v. considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare il suo paese d'origine, e l'esistenza d' ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini della determinazione di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero stati di alcun'utilità. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente agito ordinandola. 14. Il ricorso deve essere respinto. Essendo manifestamente infondato, il gravame è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-3244/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8

D-3244/2008 — Bundesverwaltungsgericht 15.08.2008 D-3244/2008 — Swissrulings