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Corte IV D-3164/2015
Sentenza d e l 9 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 maggio 2015 / N […].
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 aprile 2015; i verbali d'audizione del 15 aprile 2015 (di seguito: verbale 1) e del 30 aprile 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 13 maggio 2015, notificata al richiedente il giorno stesso (cfr. atto A12/1); il ricorso del 18 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 maggio 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
D-3164/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e di essere nato a D._______ (Edo State) e di aver vissuto gli ultimi anni prima dell'espatrio a E._______ (Edo State) in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1, 3 seg.); che sarebbe espatriato poiché minacciato di morte da membri di un culto che sarebbero responsabili della morte del padre e del fratello (cfr. verbale 1, pag. 6); che ha reiterato tali motivi in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che, nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente non avrebbe saputo fornire dettagli relativi ai membri del culto che lo avrebbero minacciato; che parimenti sarebbe stato poco dettagliato nel raccontare il momento in cui sarebbe stato minacciato; che infine avrebbe fornito date discordanti circa la morte dei suoi famigliari; che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo indicando d'aver esposto tutti gli eventi vissuti in maniera dettagliata e approfondita; che le inesattezze delle date della morte del padre e del fratello sarebbero da ricondurre ad errori dell'interprete durante la rilettura in inglese del verbale in italiano; che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché in Nigeria vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata causata da Boko Haram; che in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che in via sussidiaria ha chiesto la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì chiesto l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali con protestate spese e ripetibili;
D-3164/2015 Pagina 4 che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
D-3164/2015 Pagina 5 vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che il suo racconto circa i motivi d'asilo allegati è caratterizzato da congetture non corroborate da elementi concreti; che a titolo d'esempio egli ha indicato che la morte del fratello in un incidente d'auto sarebbe stata orchestrata dai membri del culto perché il fratello sarebbe stato maleducato con loro (cfr. verbale 2, pag. 5); che il suo racconto è caratterizzato da dichiarazioni vaghe e poco dettagliate; che infatti chiamato ad indicare il luogo dell'incidente dove suo fratello avrebbe incontrato la morte egli si è limitato ad indicare che sarebbe successo sulla strada in Edo State senza aggiungere ulteriori dettagli (cfr. verbale 2, pag. 7); che oltracciò il ricorrente si è contraddetto sulla cronologia degli eventi raccontati; che dapprima ha indicato che i membri del gruppo lo avrebbero minacciato dopo la morte del padre e del fratello, ossia la seconda settimana di febbraio, mentre poi ha indicato che il fratello sarebbe deceduto il 26 febbraio e dopo due settimane avrebbe ricevuto la visita di tali membri (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 7 seg.); che tale contraddizione, il racconto poco dettagliato e la congettura testé esposta non permettono al Tribunale d'intravvedere dei motivi d'asilo verosimili; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione della SEM; che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che anche ammettendo che il padre sia morto nel dicembre 2013 ed il fratello nel febbraio 2014 non cambierebbe l'esito dell'esame della verosimiglianza precedentemente illustrato; che sia come sia, il ricorrente ha trascorso ben due mesi a D._______ prima dell'espatrio dove ha condotto una vita normale e non ha ricevuto delle minacce (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 10); che pertanto giusta il principio della sussidiarietà della protezione internazionale come pure la teoria dell'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8) i suoi motivi d'asilo difettano di rilevanza potendo pretendere dallo stesso di recarsi nella sua città natale anziché espatriare in Svizzera;
D-3164/2015 Pagina 6 che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, nonostante la presenza di Boko Haram nel nord del Paese, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra
D-3164/2015 Pagina 7 civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che egli è giovane, ha frequentato l'Università di D._______ ed ha un'esperienza lavorativa come fotografo (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 2 seg.); che avendo alcuni parenti che vivono a tuttora nel Paese d'origine ed avendovi vissuto gran parte della sua esistenza (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.) si può partire dal presupposto che abbia un'ottima rete sociale in Patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata; che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
D-3164/2015 Pagina 8 che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3164/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: