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Bundesverwaltungsgericht 22.01.2009 D-311/2009

22 gennaio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,301 parole·~17 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-311/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. A._______, alias, B._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-311/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 novembre 2008 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del [...] e del [...], la decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 gennaio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-311/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo é inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato a C._______ e di essere espatriato nel novembre 2008 per timore di essere ucciso dai militanti del movimento D._______, che, nel settembre 2008, i militanti del suddetto movimento avrebbero fatto incursione a casa dei genitori dell'interessato a C._______ e avrebbero ucciso suo padre, sua madre e sua sorella, in quanto accusavano il di lui padre - ex membro del D._______ - di sabotaggio e tradimento per l'intercettazione e la susseguente distruzione avvenuta il mese precedente - di una nave del D._______ da parte delle forze dell'ordine della Nigeria, che l'interessato sarebbe l'unico della sua famiglia riuscito a fuggire all'attacco dei militanti del D._______ e si sarebbe rifugiato per tre giorni presso un amico del padre nel medesimo villaggio. Successivamente, egli si sarebbe recato a E._______ - dove egli abitava – e sarebbe stato ospitato per circa due mesi e mezzo presso un pastore, prima di espatriare verso l'Europa l'11 novembre 2008, che l'interessato avrebbe dapprima raggiunto in auto F._______ in G._______ - transitando per il H._______ - da dove sarebbe ripartito in aereo fino a I._______, con un passaporto rosso della G._______ Pagina 3

D-311/2009 con le sue generalità e la sua foto. Dalla Francia, dopo qualche giorno, egli avrebbe proseguito in treno fino in Svizzera, ignorando il valico che avrebbe attraversato, senza documenti - visto che il passaporto gli sarebbe stato sequestrato dal suo accompagnatore - e senza subire il minimo controllo, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 15 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità. Lo stesso sottolinea che nel 2006 avrebbe tentato di registrarsi per la domanda di una carta d'identità nel suo Paese d'origine, ma senza successo. Egli segnala, inoltre, di aver posseduto nella sua vita unicamente il suo certificato di nascita, il quale tuttavia gli sarebbe stato detto non costituirebbe un documento idoneo ai fini della procedura d'asilo, che, inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli asserisce, da un lato, che l'UFM non ha sviluppato argomentazioni tali da mettere in dubbio le sue dichiarazioni rese nel corso delle due audizioni. Tali affermazioni - al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore - non sarebbero contraddittorie, ma sarebbero diverse per il carattere sommario dell'audizione breve rispetto alla seconda audizione. Dall'altro lato, il ricorrente adduce che Pagina 4

D-311/2009 la sua vita - in caso di rientro in Nigeria - sarebbe in pericolo a causa delle persecuzioni da parte dei militanti del movimento D._______, i quali avrebbero ucciso il di lui padre, la madre e la sorella, perché avrebbero accusato il padre dell'interessato - in quanto ex membro del D._______ - di essere un informatore delle autorità. L'insorgente sottolinea che non avrebbe neppure potuto chiedere protezione alle autorità nigeriane le quali già combatterebbero il suddetto movimento, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, Pagina 5

D-311/2009 che, d'altronde, non soccorrono l'autore del gravame le semplici allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti e non avrebbe fatto alcunché a tal proposito, poiché non ne avrebbe mai posseduti, né li avrebbe mai richiesti ([...]) e poiché come egli avrebbe allegato solo nel corso della seconda audizione ed in sede di ricorso - non sarebbe riuscito ad ottenere la sua carta d'identità in Nigeria al momento opportuno ([...]). Tali asserzioni non costituiscono, infatti, ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto segnatamente delle dichiarazioni contradditorie del ricorrente circa la richiesta o meno dei suoi documenti in Nigeria, nonché avuto riguardo delle circostanze del suo viaggio d'espatrio, con particolare riferimento al suo sbarco all'aereoporto francese, dove é inverosimile che l'insorgente non avrebbe subito alcun controllo ([...]), che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserzione secondo la quale egli avrebbe posseduto, quale unico documento d'identità, il suo certificato di nascita, ma che quest'ultimo non sia considerato tale ai fini della procedura d'asilo (cfr. ricorso pag. 2). A tal proposito, codesto Tribunale rileva che, con il certificato di nascita - che l'interessato avrebbe potuto procurarsi come egli lascia trasparire da quanto allegato - egli avrebbe potuto altresì risalire ai suoi necessari documenti d'identità, ciò che per contro non é stato il caso e che pertanto lascia presagire che l'insorgente dissimuli l'esibizione di siffatti documenti, che, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi emettere un documento di viaggio o d'identità, che, dunque, non v'è ragione di ritenere che se egli avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente siffatti documenti, durante tra l'altro questi mesi di soggiorno in Svizzera, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non é applicabile, Pagina 6

D-311/2009 che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, é accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per timore d'essere ucciso anch'egli da parte dei militanti del movimento D._______, a seguito dell'attacco e dell'uccisione dei suoi famigliari da parte dei medesimi, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, in relazione alle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente per quanto attiene alla sua presenza o meno in occasione dell'uccisione dei suoi famigliari, vi é motivo di ritenere che la vicenda raccontata a sostegno della sua domanda d'asilo é del tutto inverosimile. Infatti, codesto Tribunale sottolinea che - indipendentemente dal carattere sommario della prima audizione rispetto alla seconda - l'insorgente ha reso in maniera indubbiamente distinta delle versioni differenti ed in contrapposizione tra loro a proposito dell'evocata circostanza. Segnatamente, egli ha inizialmente affermato "io ero presente quando li hanno uccisi" ([...]), Pagina 7

D-311/2009 mentre che, in seguito, alla chiara domanda postagli in merito a chi lo avesse informato della morte dei suoi famigliari, egli ha dichiarato di aver saputo che i suoi genitori e la sorella erano stati uccisi "da quell'amico di mio padre" e solo "il mattino seguente" ([...]). Il TAF rileva peraltro che queste affermazioni contraddittorie non sono state le uniche nel racconto reso. Infatti, il ricorrente - tra le altre- avrebbe addirittura affermato che quel giorno del presunto attacco da parte dei militanti del D._______ "sono riuscito a fuggire perché non dormivo in casa quel giorno" mentre che in seguito ha dichiarato di trovarsi nella "mia stanza da letto" ([...]). che, peraltro, codesto Tribunale sottolinea che, se il ricorrente avesse realmente vissuto i fatti addotti, nonché la drammaticità degli stessi, mal si comprende come egli avrebbe potuto rifugiarsi per tre giorni a casa dell'amico di suo padre nel medesimo villaggio in cui siffatti avvennimenti si sarebbero realizzati ([...]) invece di fuggire al più presto e il più lontano possibile, come é più che ragionevole pensare, che, d'altronde, non soccorre l'insorgente la generica allegazione secondo cui anch'egli rischierebbe di essere ucciso - in caso di rientro in Patria - dai militanti del D._______, per le accuse rivolte al padre in relazione all'abbattimento da parte delle autorità nigeriane della nave D._______. Tale allegazione é infatti rimasta allo stadio di mero parlato e non corroborata da alcun elemento di prova, tanto più che il ricorrente ha dichiarato che il padre - in qualità di asserito ex membro di tale movimento - non vi avrebbe più avuto a che fare già dal 2007 ([...]) e considerato che anch'egli non ne avrebbe mai fatto parte come pure non avrebbe nemmeno mai svolto attività politiche ([...]), che, altresì, non v'é motivo, per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, contrariamente a quanto il ricorrente pretende negare senza motivo e tanto più considerato che egli stesso riconosce che le autorità nigeriane sono impegnate a combattere il movimento del D._______ (cfr. ricorso pag. 2) come pure considerato che egli non ha mai avuto problemi con le autorità del suo Paese ([...]), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, Pagina 8

D-311/2009 che, pertanto, non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che il ricorrente non appare avere fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, vista segnatamente l'età dell'insorgente, la sua formazione scolastica di 12 anni ([...]) e professionale quale apprendista [...], nonché tenuto conto della rete sociale di cui dispone in Patria - con particolare riferimento all'amico di suo padre, o al pastore o ancora ad Pagina 9

D-311/2009 un eventuale precedente datore di lavoro quando era apprendista l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine appare ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, da quanto esposto, l'UFM ha rettamente considerato in riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di non entrare nel merito della domanda d'asilo, che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata del 15 gennaio 2009 dell'UFM va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali é divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 10

D-311/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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