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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-3095/2012

15 giugno 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,768 parole·~14 min·4

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 31 maggio 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3095/2012

Sentenza d e l 1 5 giugno 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Sierra Leone, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 31 maggio 2012 / N […].

D-3095/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 aprile 2012; la segnalazione di casi medici dell'"ORS Service AG" del 13 aprile 2012 con la quale è stato indicato che l'interessato è affetto da ipertensione arteriosa e cardiopatica; il verbale d'audizione del 18 aprile 2012 (di seguito: verbale), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia; lo scritto del 25 maggio 2012 del rappresentante dell'insorgente, pervenuto all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) in data 29 maggio 2012, tramite il quale è stato trasmesso un certificato medico, datato 16 maggio 2012, concernente lo stato di salute del ricorrente; la decisione dell'UFM del 31 maggio 2012 (notificata al rappresentante dell'insorgente in data 4 giugno 2012; cfr. risultanze processuali), di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

D-3095/2012 Pagina 3 il ricorso dell'8 giugno 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 giugno 2012) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisone; che ha subordinatamente concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 giugno 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

D-3095/2012 Pagina 4 che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA- THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-

D-3095/2012 Pagina 5 ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO- DAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda di asilo in Italia a B._______, il 2 aprile 2005, in Svezia a C._______ il 2 dicembre 2009, in Finlandia a D._______ il 22 gennaio 2010 ed in Norvegia a E._______ il 1° ottobre 2010 (cfr. act. A 13/5);

D-3095/2012 Pagina 6 che, inoltre, il ricorrente ha affermato essere rientrato in Italia nel 2010 dove ha scontato una pena detentiva fino a marzo 2012 quando è stato rilasciato (cfr. verbale, pag. 5); che il 9 maggio 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente l'asilo (cfr. act A 14/2); che l'Italia ha tacitamente riconosciuto la sua competenza, in quanto le sue autorità non hanno risposto entro il termine di due settimane previsto all'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino II (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II); che l'interessato non ha contestato né di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda (cfr. verbale, pag. 8); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che, nell'atto di ricorso, il ricorrente invoca, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, il suo stato di salute per opporsi al trasferimento; che l'insorgente ha fatto valere inoltre che in Italia le lacune esistenti nel sistema di assistenza dei richiedenti d'asilo implicherebbero un pericolo grave per il richiedente; che, diversi rapporti internazionali nonché diverse sentenze di tribunali tedeschi avrebbero constatato la gravità della situazione italiana e l'esigenza di una prudenza particolare nel rinvio dei richiedenti l'asilo in Italia; che, poiché alla richiesta di riammissione effettuata dalla Svizzera le autorità italiane non hanno fornito alcuna risposta, non risulterebbero elementi per potere ritenere che l'Italia garantirebbe effettivamente all'insorgente le necessarie condizioni minime di cura e accoglienza; che, secondo il certificato medico del 16 maggio 2012 rilasciato dal Dr. med. F._______ e prodotto in data 29 maggio 2012, l'interessato soffrirebbe di ipertensione arteriosa, per il che necessiterebbe di seguire un trattamento tramite assunzione di farmaci e necessiterebbe altresì di subire dei controlli medici regolari, dapprima mensili, ed in seguito, in caso di stabilizzazione della situazione, semestrali; che il ricorrente, oltre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile, fa valere implicitamente che il trasferimento verso lo Stato di destinazione lo esporrebbe ad un rischio per la sua salute costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU;

D-3095/2012 Pagina 7 che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] "N. contro Regno Unito" del 27 maggio 2008, richiesta n. 26565/05); che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando al summenzionato certificato medico, è risultato in un buono stato generale con valori nella norma; che inoltre, con il necessario trattamento farmacologico attualmente già in corso, è da prevedere che lo stato di salute si mantenga buono; che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che infatti l'interessato ha già iniziato un trattamento farmacologico prescritto in un Centro Medico a B._______ (cfr. act A 17/2) e, come peraltro asserito anche dal Dr. med. F._______ nel certificato medico, il nuovo trattamento prescritto può senz'altro essere eseguito con adeguata efficacia in Italia; che neppure il riferimento ricorsuale alle decisioni dei tribunali tedeschi è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo; che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell' interessato, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1 a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuto a riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi

D-3095/2012 Pagina 8 ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645); che, in virtù di quanto sopra enunciato, anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte; che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

D-3095/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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