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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-3094/2012

15 giugno 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,387 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 giugno 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3094/2012

Sentenza d e l 1 5 giugno 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 giugno 2012 / N […].

D-3094/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione del 20 febbraio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 6 giugno 2012 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 6 giugno 2012, notificata oralmente al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente l'8 giugno 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) in data 11 giugno 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

D-3094/2012 Pagina 3 che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, originario di B._______ (Tunisia), che l'interessato avrebbe vissuto in Tunisia sino al (…), data in cui sarebbe espatriato in Italia in cerca di un lavoro e di un futuro migliore (cfr. verbale 1, pag. 6 e 7), che il medesimo avrebbe viaggiato in barca da C._______ (Tunisia) sino a D._______ (Italia) privo di documenti; che allo sbarco sarebbe stato controllato dalle autorità italiane e trasferito presso il Centro profughi di E._______ (Italia), dove sarebbe rimasto per trenta giorni; che dal Centro profughi si sarebbe trasferito a F._______ (Italia) e avrebbe vissuto a G._______ (Italia) per un anno; che, a seguito di un'intimazione di espulsione rilasciata dalle autorità di F._______, si sarebbe trasferito a H._______ (Italia), dove avrebbe lavorato sino al (…); che avrebbe quindi vissuto in Sicilia sino al (…) del 2012, eccetto due brevi soggiorni in Francia nel (…) e nel (…); che, il (…), sarebbe giunto in treno, privo di documenti, a I._______ (Svizzera), che, nella decisione del 6 giugno 2012, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che con la propria domanda di asilo avrebbe chiesto protezione alla Svizzera per salvarsi da un destino di abbandono senza prospettive; che nel suo Paese avrebbe avuto gravi problemi in relazione a violenze che avrebbe subito in famiglia; che, non trovando lavoro, si sarebbe trovato in una situazione tale da metterne a rischio la vita, che, in sostanza, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore

D-3094/2012 Pagina 4 per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo, alternativamente dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di volere ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18 ), che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-

D-3094/2012 Pagina 5 nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente – e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso, pag. 2) – per giustificare il proprio espatrio è da ricondurre essenzialmente all'assenza di lavoro e prospettive migliori per il proprio futuro (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3, D20); che, d'altronde, il ricorrente ha affermato che, se avesse trovato un lavoro stabile in Tunisia, non avrebbe lasciato il proprio Paese (cfr. verbale 2, pag. 3, D22); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi, che, peraltro, egli ha confermato a più riprese di non avere mai avuto problemi in Patria, né con le autorità locali, né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4, D24), che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire in modo generico che, in caso di rientro in Patria si troverebbe senza un'abitazione e una famiglia, oltre che privo di un lavoro e di prospettive per il futuro (cfr. ricorso, pag. 2, § 2), rispettivamente che la situazione in Tunisia sarebbe drammatica considerata la povertà e la corruzione nel Paese; che, in sostanza, in Patria vi sarebbe una situazione di instabilità e insicurezza generale tale da pregiudicargli ogni possibilità di condurre una vita dignitosa (cfr. ricorso, pag. 2, §3 ), che, del resto, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi,

D-3094/2012 Pagina 6 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (v. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. e pag. 186 e ivi riferimenti), che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate alla ricerca di un alloggio e di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590), che egli è giovane, possiede una formazione scolastica elementare e vanta esperienze professionali pluriennali quale (…) e (…) (cfr. verbale 1, pag. 3-4 e 6; verbale 2, pag. 3, D13 e D19); che, inoltre, in Patria vivono tutt'ora il padre, la matrigna, due sorrellastre, tre fratellastri e una sorella

D-3094/2012 Pagina 7 con il di lei marito (cfr. verbale 1, pag. 5); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2, pag. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

D-3094/2012 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-3094/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-3094/2012 — Swissrulings