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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2009 D-3083/2009

25 maggio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,146 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Testo integrale

Corte IV D-3083/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Carlo Monti. A._______, e B._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 12 maggio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3083/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 10 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dei richiedenti del 30 marzo 2009, del 30 aprile 2009 e del 4 maggio 2009, la decisione dell'UFM del 12 maggio 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessata), il ricorso inoltrato dai richiedenti il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua Pagina 2

D-3083/2009 della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia Uriankhai (A._______) rispettivamente Khalkha (B._______) e di essere nati ad C._______, nella provincia di Huvsgul, con ultimo domicilio a D._______ in provincia di Huvsgul fino all'espatrio il 27 febbraio 2009, che i medesimi hanno affermato di essere espatriati, il 27 febbraio 2009, per i problemi dell'interessato, ossia per il timore dello stesso di essere ucciso, in quanto avrebbe scritto delle riflessioni pervase da spirito anti-cinese ed in merito ad una miniera cinese illegale; che, in giugno 2008, gli sarebbe stato sottratto il suo quaderno contenente le suddette riflessioni ed in seguito sarebbe stato sequestrato e picchiato; che i richiedenti si sarebbero poi nascosti prima in montagna fino a novembre 2008, poi da sua madre fino al 1° febbraio 2009 a E._______ ed infine a D._______ dalla sua suocera, oppure a casa loro fino all'espatrio, che, nella decisione del 12 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sono plausibili siccome contraddittorie e non sostanziate, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti contestano, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM abbia ritenuto il loro racconto come inverosimile; che il fatto che l'insorgente non avendo elementi concreti abbia dovuto ipotizzare sull'accaduto, non dovrebbe essere considerato come tentativo di esporre una vicenda di cui non sarebbe stato partecipe; Pagina 3

D-3083/2009 che, inoltre, anche il rappresentante dell'opera assistenziale sarebbe dell'avviso che si debba evadere una decisione materiale, in quanto sarebbero emersi indizi di persecuzione non manifestamente infondati, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere Pagina 4

D-3083/2009 affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che nonostante i ricorrenti siano fuggiti da D._______ a causa delle persecuzioni subite dal ricorrente, essi sono tornati ad abitare per quasi un mese a D._______, a seconda delle versioni, nella loro casa, oppure a casa della suocera del ricorrente, prima dell'espatrio; che, inoltre, non hanno dichiarato di aver subito ulteriori pregiudizi in quel periodo ed avrebbero addirittura venduto la loro casa; che, oltre a ciò, hanno lasciato i loro figli in patria presso la suocera del ricorrente a D._______, senza alcun timore che le persecuzioni evocate si potessero riversare su di loro; che, inoltre, nel corso della procedura d'asilo, gli autori del gravame non si sono espressi circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, dichiarando semplicemente che, non avendo elementi concreti, non avrebbero potuto fare altro che ipotizzare; che, peraltro, i mezzi di prova presentati dagli insorgenti, ovvero i manoscritti del ricorrente, peraltro redatti dalla ricorrente nel Centro di registrazione di Chiasso, non contengono affermazioni di carattere politico e sono resi in modo generico; che, per di più, la lettera di sua suocera riporta la stessa calligrafia della ricorrente (cfr. audizione del 30 aprile 2009 pag. 9); che v'è pertanto ragione di ritenere che la vicenda raccontata dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo sia inverosimile, che, inoltre, i motivi fatti valere dai ricorrenti nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, infine, non v'è ragione di ritenere che gli insorgenti, se opportunamente sollecitata, non possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi; che essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, il pestaggio subito non può essere considerato decisivo, nel caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia d'asilo, Pagina 5

D-3083/2009 che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che, quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono giovani ed il ricorrente ha un'esperienza professionale quale pastore e poeta; che gli autori del gravame dispongono, inoltre, di una rete sociale in patria, segnatamente i loro figli, la madre, tre sorelle ed un Pagina 6

D-3083/2009 fratello del ricorrente nonché la madre, due sorelle ed un fratello della ricorrente; che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta, che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-3083/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 8

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