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Corte IV D-3076/2015
Sentenza d e l 2 3 settembre 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), Gambia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 aprile 2015 / N (…).
D-3076/2015 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 11 gennaio 2014, i verbali d'audizione del 16 gennaio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 2 dicembre 2014 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 10 aprile 2014, notificata al richiedete il 14 aprile 2015 (cfr. atto A26/1), il ricorso del 13 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2015), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
D-3076/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino gambiano nato e cresciuto a B._______ (Gambia) (cfr. verbale 1, pag. 3), che sarebbe espatriato poiché sarebbe stato denunciato ai militari a causa di una relazione omossessuale con J., cittadino (…) (cfr. verbale 1, pag. 8); che avrebbe avuto una colluttazione con i militari, sarebbe stato ferito, il giorno seguente sarebbe stato cercato al suo domicilio e così avrebbe deciso di espatriare (cfr. ibidem), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo, che i motivi d'asilo presentati sarebbero divergenti e mancherebbero di coerenza; che circa i documenti d'identità avrebbe dichiarato in un primo tempo d'averli lasciati presso un amico a Tripoli, per poi invece allegare di aver perso il passaporto in Libia e la carta d'identità l'avrebbe lasciata in Gambia; che in merito alla relazione con J. avrebbe indicato di aver conosciuto quest'uomo talora l'8 dicembre (…), talora il 19 dicembre (…); che sarebbero poi divergenti le allegazioni circa il veicolo ricevuto in regalo da J.; che dapprima avrebbe dichiarato di aver assunto un ragazzo quale autista per sé stesso e J.; che in seguito avrebbe però affermato che avrebbe dato il veicolo a D. il quale lo utilizzava come taxi; che si sarebbe inoltre contraddetto in merito all'identità di D.; che una volta avrebbe dichiarato che D. era l'amico presso il quale si era rifugiato dopo la colluttazione e il tentativo di arresto; che un'altra volta avrebbe invece indicato che D. era la persona a cui aveva dato l'auto e B. la persona da cui aveva trovato rifugio, che mancherebbero inoltre di coerenza le dichiarazioni in merito al tentativo d'arresto; che infatti avrebbe addotto che J. era presente in tale momento, per poi contraddirsi ed indicare che sarebbe stato solo nella stanza; che non sarebbero collimanti neppure le allegazioni circa le ferite subite dopo l'aggressione; che una volta avrebbe addotto di essere stato ferito alla mandibola e alla testa, per poi addurre di esserlo stato alla parte destra del viso e alla pancia, che infine, sarebbero divergenti le allegazioni in merito all'espatrio,
D-3076/2015 Pagina 4 che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che di conseguenza la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente rileva che la carta d'identità l'avrebbe lasciata a casa in Gambia e il passaporto l'avrebbe perso in Libia; che inizialmente avrebbe creduto di averlo lasciato da un amico, ma poi avrebbe realizzato di averlo perso; che questo aspetto non potrebbe dunque essere considerato contraddittorio, che J. l'avrebbe conosciuto il 19 dicembre (…) e non l'8 dicembre (…); che inoltre ritiene importante attirare l'attenzione della SEM su aspetti più centrali della sua vicenda, ossia il rischio di essere perseguitato per il suo orientamento sessuale in caso di ritorno in Gambia; che sarebbe superfluo soffermarsi su dettagli del suo racconto quando invece il suo orientamento potrebbe essere causa di persecuzioni o potrebbe mettere a repentaglio la sua stessa esistenza, che circa le incongruenze a proposito dell'auto regalatagli da J. precisa che nel corso della prima audizione, con il termine "assunto" avrebbe voluto intendere che avrebbe chiesto all'amico D. se era d'accordo di guidare al suo posto il veicolo; che tale affermazione non potrebbe essere considerata in contrasto con quanto riferito nel corso della seconda audizione; che pertanto la SEM dovrebbe entrare maggiormente nel merito dell'analisi dei suoi motivi d'asilo vista la gravità delle conseguenze che questa omissione potrebbe avere sulla sua vita e la sua incolumità, che infine, riguardo alla colluttazione avvenuta nella stanza dell'hotel, J. non era presente, tuttavia ciò non toglierebbe che abbia subito delle violenze, un tentativo d'arresto e in pratica avrebbe rischiato già allora di essere prelevato; che questo fatto non potrebbe essere messo in discussione; che a causa della sua omosessualità la sua vita sarebbe stata in pericolo e lo sarebbe tuttora in caso di ritorno in Gambia, che per quanto attiene al rinvio in Gambia, le autorità statali o militari perseguirebbero le persone che come lui sarebbero di orientamento omosessuale; che di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata inammissibile poiché rischierebbe dei trattamenti contrari
D-3076/2015 Pagina 5 all'art. 3 CEDU in quanto le autorità non tollererebbero la condizione omosessuale; che dovrebbe pertanto essere ammesso provvisoriamente in Svizzera, che in conclusione, il ricorrente chiede in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; che in subordine, chiede che gli atti siano restituiti alla SEM per una nuova decisione o che gli venga concessa l'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
D-3076/2015 Pagina 6 procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili, poiché contraddittorie in più punti, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura, che innanzitutto, sono contraddittorie le allegazioni del richiedente in merito al tentativo di arresto da parte dei militari; che in un primo tempo, al momento in cui i militari si sono presentati e gli hanno detto di seguirlo egli ha dichiarato di trovarsi in hotel con il suo amico J., con il quale aveva una relazione, in attesa dell'autista che venisse a prenderli per portarli in città (cfr. verbale 1, pag.8); che è nata una colluttazione con questi militari ed egli è stato ferito alla mandibola e alla testa (cfr. ibidem); che di conseguenza è fuggito dalla stanza d'albergo e si è rifugiato da D. che l'ha accompagnato in farmacia per farsi medicare (cfr. verbale 1, pagg. 8-9); che in un secondo tempo, ha invece dichiarato di trovarsi solo nella stanza d'albergo attendendo l'arrivo di D. per farsi portare in città quando i militari si sono presentati e gli hanno detto di seguirli (cfr. verbale 2, Q81, pag. 9 seg.); che egli non ha voluto, pertanto ne è nata una colluttazione nella quale è stato ferito alla guancia e al fianco sinistro (cfr. ibidem); che in seguito è fuggito e si è nascosto a casa di B. che l'ha aiutato e l'ha portato in farmacia per farsi medicare (cfr. ibidem); che le allegazioni sono dunque contraddittorie su tutti i punti essenziali del racconto, che sono oltremodo divergenti le dichiarazioni concernenti la persona che doveva andare a prendere lui e J. all'hotel; che una volta ha dichiarato che questa persona era stata assunta quale suo autista personale e che guidava l'auto che J. aveva regalato all'insorgente poiché egli non sapeva guidare (cfr. verbale 1, pag. 8); che un'altra volta ha tuttavia dichiarato che
D-3076/2015 Pagina 7 aveva lasciato a D. l'auto perché la usasse come taxi (cfr. verbale 2, Q81, pag. 9), che il richiedente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile quale giustificazione di tali divergenze, che per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alla decisione avversata che si conferma pienamente, che pertanto il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non ha reso verosimile i suoi problemi con le autorità, il tentativo di arresto e dunque di avere subito delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il che ritiene che il motivo d'espatrio dell'insorgente non sia in nessun modo legato alla sua appartenenza sessuale dimodoché egli non ha neppure un timore fondato di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Patria, che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una diversa valutazione, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insorgente sono inverosimili ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
D-3076/2015 Pagina 8 possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Gambia; che invero, egli è giovane, ha esperienza professionale come carpentiere, imbianchino e rivenditore di telefoni cellulari (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, Q63, pag. 7); che inoltre nel Paese d'origine dispone di una buona rete sociale, ritenuto che vi risiedono la madre, la sorella, nonché diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5),
D-3076/2015 Pagina 9 che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D-3076/2015 Pagina 10 che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3076/2015 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: