Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.06.2011 D-2994/2011

1 giugno 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,193 parole·~16 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 18 maggio 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2994/2011 Sentenza del 1° giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 18 maggio 2011 / N […].

D-2994/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data il 10 dicembre 2009 in Svizzera; il verbale d'audizione del 16 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 21 aprile 2010 di non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) la quale è cresciuta in giudicato in data 27 maggio 2010; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data 11 ottobre 2010 in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione del 21 ottobre 2010 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 21 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi la quale è poi stata annullata prima della notifica al richiedente, in quanto le autorità italiane hanno respinto la richiesta svizzera di presa in carico; il verbale d'audizione del 10 maggio 2011 (di seguito: verbale 3); la decisione dell'UFM del 18 maggio 2011 giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, notificata il 19 maggio 2011 all'interessato (cfr. act. B 36/1); il ricorso inoltrato il 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2011); l'incarto dell'UFM, trasmesso a codesto Tribunale in data 27 maggio 2011;

D-2994/2011 Pagina 3 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia hausa, nato e con ultimo domicilio a E._______, nello stato di Plateau (cfr. verbale 2, pag. 2);

D-2994/2011 Pagina 4 che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere ucciso come i suoi genitori a causa dei tumulti scoppiati a novembre 2008 a seguito delle elezioni durante le quali vi sarebbero state delle irregolarità, oppure poiché il vincitore sarebbe stato un cristiano, ciò che non sarebbe stato gradito dai musulmani; che egli sarebbe quindi espatriato ad agosto, ottobre, oppure a novembre 2008 (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5) recandosi attraversando il Niger per giungere in Libia; che, dopo un soggiorno di un mese, sarebbe partito alla volta della Sicilia a bordo di una barca dove sarebbe sbarcato a "F._______" in data 29 marzo 2009 (cfr. verbale 1, pag. 6); che avrebbe quindi soggiornato in un albergo per sei mesi per poi recarsi a G._______ in ottobre 2009; che, infine, avrebbe raggiunto la Svizzera passando per H._______ in treno in data 10 dicembre 2009; che, dopo la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 21 aprile 2010, egli è stato allontanato verso l'Italia a I._______; che si sarebbe quindi spostato in treno a J._______ dove avrebbe soggiornato fino al 10 ottobre 2010; che avrebbe poi nuovamente raggiunto la Svizzera in treno l'11 ottobre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 6); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che, inoltre, ha aggiunto che stando egli in Svizzera senza alcun permesso e in qualità di richiedente l'asilo, non gli sarebbe possibile contattare la rappresentanza diplomatica nigeriana in Svizzera per farsi rilasciare un documento d'identità; che, peraltro, non vi sarebbe nessuno in loco che possa provvedere a procurargli dei documenti d'identità; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha ritenuto che vi sarebbero delle ragioni per ulteriori approfondimenti anche in merito all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera;

D-2994/2011 Pagina 5 che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che, infine, ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa del versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene l'11 ottobre 2010 gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. act. UFM B 2/1), il ricorrente, a distanza di oltre sette mesi dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare di non aver mai posseduto né una carta d'identità, né un passaporto, né di averli richiesti (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che, interrogato circa la mancata produzione dei documenti d'identità, ha addirittura allegato di non aver mai saputo della necessità nonostante il fatto che gli era stato consegnato il formulario

D-2994/2011 Pagina 6 relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità ed il fatto che gli era già stata ribadita la necessità di presentare detti documenti nella prima audizione (cfr. verbale 2, pag. 5); che, confrontato in merito, il ricorrente si è limitato a tacere (cfr. verbale 3, pag. 2); che, inoltre, la succitata incombenza doveva essergli già nota dalla sua prima procedura d'asilo (cfr. act. A 3/1; cfr. verbale 1, pag. 5); che, peraltro, nella decisione dell'UFM del 21 aprile 2010 la quale è rimasta incontestata dall'insorgente, era stato ritenuto che costui non era stato in grado di giustificare in maniera attendibile la mancata presentazione dei documenti d'identità (cfr. act. A 20/7, pag. 3); che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle

D-2994/2011 Pagina 7 persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per il timore di essere ucciso da terzi; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che durante la prima procedura d'asilo l'insorgente ha dichiarato che la madre sarebbe stata uccisa all'esterno della casa, mentre lui e il padre si trovavano all'interno dell'abitazione, e che al genitore era stata tagliata la testa col machete solo quando entrambi erano usciti dalla casa (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, invece, durante la presente procedura d'asilo, egli ha sostenuto che entrambi i genitori sarebbero stati uccisi con un'arma da fuoco all'interno della casa mentre lui si trovava alle loro spalle; che, inoltre, non ha saputo indicare quali ferite sarebbero state inflitte col machete al padre (cfr. verbale 3, pagg. 2 e 5 seg.); che, confrontato in merito a tale discordanza, il ricorrente si è limitato a dichiarare che non avrebbe niente da aggiungere (cfr. verbale 3, pag. 9); che non ha fornito altresì una valida spiegazione circa le due versioni divergenti della causa dei tumulti presentati tra la prima e la seconda procedura d'asilo (cfr. verbale 3, pagg. 8 seg.); che, per di più, non ha saputo indicare né quando hanno avuto luogo le elezioni governative, né chi fosse il vincitore delle elezioni, né il candidato antagonista, né per quanto tempo sarebbero durati gli scontri e neanche quando è avvenuto l'assassinio dei genitori al quale era presente; che, infatti, nella seconda audizione, egli ha asserito di essere stato ferito a metà novembre 2008 e di aver convissuto con i disordini per circa due o tre mesi prima del suo espatrio avvenuto a novembre 2008, nonostante abbia dichiarato poco prima che i tumulti sarebbero iniziati ad ottobre 2008 (cfr. verbale 3, pagg. 3-5); che, in ulteriore contrasto con ciò, egli ha dichiarato di essere espatriato ancor prima dell'irruzione al suo domicilio (cfr. verbale 2, pagg. 2 e 5);

D-2994/2011 Pagina 8 che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, infine, a prescindere dal fatto se sono ancora attuali i motivi del ricorrente, il timore di essere ucciso a causa dei tumulti in patria, ossia da terzi, non costituisce manifestamente un'azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

D-2994/2011 Pagina 9 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora giovane ed ha una discreta formazione scolastica (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.; verbale 2, pag. 3); che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, ossia una zia materna (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.; verbale 2, pag. 4); che, pertanto, anche alla luce del fatto che il suo racconto è stato ritenuto come inverosimile, si può partire dal presupposto che disponga ancora dei genitori e di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per reintegrarsi nella società nigeriana; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

D-2994/2011 Pagina 10 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

D-2994/2011 Pagina 11 che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2994/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

D-2994/2011 — Bundesverwaltungsgericht 01.06.2011 D-2994/2011 — Swissrulings