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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2007 D-2959/2007

25 maggio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,072 parole·~10 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 27 aprile 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-2959/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 25 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Robert Galliker Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, Georgia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 27 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto A. L'11 giugno 2003, l’interessato ha presentato la sua prima domanda d’asilo in Svizzera. Il 10 novembre 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR), non è entrato nel merito della citata domanda e, nel contempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Detta decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. Il 4 aprile 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 13 e del 20 aprile 2007), che la persona con cui viveva a far tempo dal suo rimpatrio nel 2003, una donna coniugata con un personaggio importante, l'ha minacciato di raccontare al marito della loro relazione nel caso avesse dato seguito alla sua intenzione di lasciarla. Qualche tempo dopo averla lasciata, sarebbe stato minacciato dal marito ed, in seguito, sequestrato e maltrattato da quattro sconosciuti. L'accaduto sarebbe stato denunciato alle autorità, ma dopo essere stato dimesso dall'ospedale (dove sarebbe rimasto ricoverato a causa dei maltrattamenti subiti), avrebbe deciso d'espatriare. C. Il 27 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 27 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo, e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.

3 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, lo stesso ha fornito versioni divergenti sul momento in cui sarebbe stato minacciato dal marito della donna con la quale avrebbe intrattenuto una relazione (marito di cui si è pure rifiutato d'indicare le generalità), sulle circostanze del preteso sequestro e dei maltrattamenti subiti da parte di quattro sconosciuti e sulle modalità della denuncia sporta alle autorità. L'interessato non sarebbe peraltro stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione in merito alle citate divergenze. Infine, secondo l'autorità inferiore non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che in patria non v'è nessuno in grado di recuperare i suoi documenti e di spedirli in Svizzera. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. La valutazione delle allegazioni decisive presentate in corso di procedura di prima istanza si fonderebbe, peraltro, su elementi di secondaria importanza. Infine, in caso di rimpatrio la sua vita sarebbe esposta a serio pericolo e in Georgia non sono garantiti nemmeno i più elementari diritti umani. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio p d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 13 aprile 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, tanto più che in Georgia risiedono ancora dei suoi parenti (v. verbale d'audizione del 13 aprile 2007 pag. 3) e che passaporto e carta d'identità sarebbero rimaste al suo domicilio (ibidem pag. 4 e 5 e verbale d'audizione del 20 aprile 2007 pag. 7). Inoltre, non avendo il ricorrente fatto valere delle persecuzioni statali, avrebbe potuto rivolgersi, in tempo utile, ad una

4 rappresentanza del suo Paese all'estero. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Il ricorrente si è altresì limitato a semplici congetture, non confortate da alcun indizio oggettivo e concreto, sull'eventualità d'essere esposto a seri pregiudizi da parte di terzi in caso di rimpatrio. Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degl'atti di causa l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non emergono neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4 5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili

5 all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe, ha una buona formazione (anche studi universitari) e maturato una certa esperienza professionale. Nel gravame non ha altresì preteso che sussistono dei motivi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Certo, nell'ambito della procedura di prima istanza ha evocato, in modo generico, di soffrire di problemi di salute (male alle gambe ed insonnia dovuta a nervosismo). Non v'è però ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere nel suo Paese le cure ed i medicamenti eventualmente a lui necessari, fermo restando che solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. ibidem). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di una adeguato reinserimento sociale in Georgia. 5.4.4 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.4. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a B._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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