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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 D-2903/2008

21 ottobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,140 parole·~11 min·4

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-2903/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2903/2008 Fatti: A. Il 3 marzo 2008, l'interessata ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato che una signora di nome B._______ gli avrebbe offerto un posto di lavoro come badante in Cina, motivo per il quale l'interessata si sarebbe recata ad Ereen, dove, però, sarebbe stata trattenuta in un albergo e costretta a prostituirsi. In seguito, dopo la sua fuga dalla Cina, l'interessata avrebbe incolpato infruttuosamente la signora B._______. L'interessata avrebbe quindi lasciato la Mongolia, per il timore d'essere uccisa. B. Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 maggio 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 14 maggio 2008, il TAF ha considerato nella sua decisione incidentale il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Ha quindi invitato la ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. Pagina 2

D-2903/2008 E. Il 21 maggio 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri con decreto del 28 giugno 2000. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria. L'UFM ha inoltre considerato come in più punti vaghe, stereotipate, inattendibili e contraddittorie le allegazioni della ricorrente. In particolare, ha evidenziato che durante l'audizione sulle generalità l'insorgente avrebbe dichiarato d'essere stata sequestrata insieme al suo Pagina 3

D-2903/2008 compagno, portati in una stanza a lei ignota e picchiata, mentre in occasione della seconda audizione avrebbe affermato di non essere mai stata picchiata durante la sua prigionia. Inoltre, in occasione dell'audizione sulle generalità, l'insorgente avrebbe affermato che, nella seconda sera di appostamento davanti alla caffetteria e dopo il fermo della signora B._______ da parte degli ufficiali di polizia, lei ed il suo ragazzo sarebbero tornati a casa. Invece, durante l'audizione federale diretta, la ricorrente avrebbe allegato che, dopo l'arresto della signora B._______, due poliziotti l'avrebbero accompagnata assieme al suo compagno al posto di polizia per firmare un documento. Infine, l'UFM ha ritenuto le allegazioni della ricorrente come non verosimili. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere stata pure violentata in occasione del sequestro. Inoltre, ha dichiarato di non essersi contraddetta e di avere parlato in entrambe le audizioni diffusamente del fatto di essere stata picchiata e violentata. Peraltro, non si sarebbe contraddetta, a suo avviso, nell'audizione per non avere menzionato di avere firmato dei documenti al posto di polizia, dopo il fermo della signora B._______, in quanto le era stato comunicato di descrivere in modo sommario i suoi motivi d'asilo, giacché avrebbe potuto fornire tutti i dettagli nella seconda audizione. Per di più, la ricorrente ha asserito che, dopo esser stata visitata da un medico, quest'ultimo le avrebbe prescritto delle cure per le conseguenze fisiche delle violenze che avrebbe subito. Infine, l'insorgente ha allegato di volere inoltrare al più presto una copia dell'articolo di giornale in cui sarebbe pubblicata la sua intervista, con il suo nome e cognome nonché la sua storia, per poter ulteriormente provare il suo racconto. 6. 6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. Pagina 4

D-2903/2008 6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Per di più, giova rilevare che la ricorrente ha effettivamente negato d'esser stata picchiata durante la sua prigionia, in occasione della seconda audizione (cfr. audizione del 15 aprile 2008 pag. 10). Peraltro, non soccorre l'insorgente neanche l'allegazione, secondo la quale nella prima audizione non avrebbe menzionato di aver firmato dei documenti al posto di polizia dopo il fermo della signora B._______, giacché le era stato detto di descrivere in modo sommario i suoi motivi d'asilo. Infatti, nella stessa audizione, la ricorrente ha descritto in modo dettagliato la sua storia e a nessun punto sembra esser stata richiamata al proposito (cfr. audizione dell'11 marzo 2008 pag. 4 e segg.). Quindi non v'è ragione per cui la stessa non avrebbe potuto menzionare anche questo fatto. Inoltre, questo Tribunale rileva che secondo gli atti processuali l'insorgente ha ottenuto dei farmaci contro la cistite, in data 14 marzo 2008, mentre, il 21 marzo 2008, è stata trasportata in ospedale per accertamenti e Pagina 5

D-2903/2008 rilasciata lo stesso giorno con prognosi di cistite sintomatica e sospetta vaginite. Pertanto, il TAF non considera comprovato il fatto che la malattia della ricorrente sia dovuta ai presunti stupri subiti, visto che i documenti presenti nell'incartamento non si esprimono in tal senso. Infine, va rilevato che l'insorgente non ha ancora presentato in sede di ricorso la copia dell'articolo di giornale, evocata nel gravame. Per sovrabbondanza, anche la rappresentante del Soccorso operaio svizzero (SOS) ha sostenuto che non sono credibili i motivi d'asilo fatti valere dalla ricorrente. Quando precede non può che convalidare, agli occhi di questo Tribunale, la fondatezza della conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Pagina 6

D-2903/2008 GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle Pagina 7

D-2903/2008 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.-, versato dall'insorgente il 21 maggio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-2903/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.-, versato il 21 maggio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N ) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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