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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2009 D-2762/2009

6 maggio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,967 parole·~20 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-2762/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 6 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2762/2009 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 16 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 26 marzo 2009 e del 6 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 28 aprile 2009, notificata al ricorrente il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 29 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cif. 1 LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2

D-2762/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e residente sin dalla nascita a B._______ (Stato del River), che egli ha dichiarato di rivestire la funzione di leader all'interno di un gruppo di militanti nigeriani, che si batterebbe contro il governo a causa dell'estrazione petrolifera da parte di multinazionali; che in data (...) (o, secondo un'altra versione, [...]) il suo gruppo, dopo un'incursione in un impianto di estrazione e la riscossione di denaro, sarebbe stato vittima di una sparatoria da parte di militari e polizia; che durante tale sparatoria diversi militanti sarebbero stati uccisi; che lui stesso sarebbe stato ferito alla gamba e si sarebbe gettato in acqua, per poi essere soccorso da membri di un altro gruppo di militanti giunti sul posto e portato ad C._______; che all'arrivo di quest'ultimo gruppo, la task force governativa avrebbe cessato il fuoco e si sarebbe ritirata; che ad C._______ egli sarebbe stato curato e avrebbe vissuto sotto la protezione di un membro della (...), simpatizzante dei militanti, che, per scampare al pericolo, egli, nel febbraio 2009, avrebbe raggiunto in aereo il D._______ munito di un passaporto ECOWAS intestato ad una terza persona; che dopo un soggiorno di due settimane a E._______, egli si sarebbe procurato un passaporto diplomatico senegalese con false generalità e sarebbe volato, via Parigi, fino in Svizzera; che dopo una notte passata a Zurigo, egli avrebbe raggiunto F._______ in treno in data (...), Pagina 3

D-2762/2009 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 28 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un documento d'identità e segnala altresì che il possesso di tali documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitato a persone abituate a viaggiare ad esempio per lavoro; che nel ricorso egli sostiene di non sapere a chi rivolgersi per procurarsi un documento d'identità e dubita altresì del fatto che l'Ambasciata nigeriana in Svizzera gli possa essere d'aiuto in tal senso, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: egli, infatti, sarebbe, fuggito dalla Nigeria perchè la sua vita sarebbe in pericolo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, Pagina 4

D-2762/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che il ricorrente definisce il passaporto ECOWAS, col quale sarebbe espatriato, dapprima come falso (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 7) ed in seguito invece come autentico (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 4/D16); che in fase di seconda audizione egli non sarebbe più stato in grado, su domanda esplicita, di formulare le generalità con le quali sarebbe espatriato (cfr. ibidem pag. 4/D17), indicazioni che aveva invece fornito in modo preciso durante l'audizione sui fatti (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 7); che, come già evidenziato dall'autorità inferiore, la giustificazione secondo cui egli non sarebbe in grado di dire se il passaporto diplomatico con cui avrebbe viaggiato fino in Svizzera sia autentico o meno perchè egli non parlerebbe francese (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 4/D24), è in netto contrasto con la dichiarazione resa in sede di prima audizione secondo la quale egli disporrebbe di Pagina 5

D-2762/2009 conoscenze scolastiche di tale lingua (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 3); che la giustificazione fornita per il fatto di non conoscere le generalità figuranti sul passaporto (vale a dire la ricezione, in serata, del documento e la partenza l'indomani, cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 4/D25) non convince; che il ricorrente si contraddice circa il pagamento del viaggio in Svizzera, dichiarando dapprima che un impiegato dell'ufficio di immigrazione l'avrebbe pagato per lui (cfr. ibidem pag. 4/D24), per smentirsi qualche minuto dopo asserendo di avere, invece, pagato tutto lui, incluso il viaggio dell'impiegato statale (cfr. ibidem pag. 4-5/D26-27), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza, che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non ha viaggiato nelle circostanze descritte, che in sede di audizione l'insorgente, a giustificazione del fatto di non essere riuscito a farsi spedire la patente di guida e la tessera scolastica dalla moglie dopo averla contattata telefonicamente, ha dichiarato di non essersi più ricordato, al momento opportuno, dell'indirizzo del Centro di registrazione e procedura (CRP) dove risiedeva; che tale motivazione, come indicato rettamente dall'autorità inferiore, non è pertinente alla luce del fatto che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia intrapreso alunché per procurarsi l'indirizzo, rispettivamente che al ricorrente, al suo arrivo al CRP, sono stati consegnati diversi formulari, contenenti, tra l'altro, l'indirizzo di cui egli necessitava, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, e secondo cui, in Nigeria, tali documenti verrebbero utilizzati da pochissime persone: tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, inoltre, l'asserzione secondo cui egli non saprebbe a chi rivolgersi per presentare un documento (cfr. ricorso pag. 2), non regge alla luce della dichiarazione resa in sede di audizione, secondo cui egli avrebbe, dopo l'audizione sui motivi, contattato telefonicamente la moglie, ed avrebbe cinque sorelle ed un fratello in Patria (cfr. verbale audizione Pagina 6

D-2762/2009 del 26 marzo 2009 pag. 3-4); che pure i dubbi espressi dal ricorrente in merito ad un possibile aiuto da parte dell'Ambasciata nigeriana in Svizzera a procurarsi un documento d'identità (cfr. ricorso pag. 2), non risultano pertinenti, dal momento in cui dagli atti non risulta che egli avrebbe per lo meno avviato tentativi in tal senso, che il ricorrente non ha quindi effettuatto seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità rispettivamente il mancato invio da parte della moglie, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), Pagina 7

D-2762/2009 che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di fare parte di un gruppo di militanti ed essere espatriato, al fine di mettersi in salvo, a seguito di una sparatoria messa in atto da una task force governativa, che il ricorrente ha altresì, da un lato, espresso la volontà di tornare in patria non appena si sia rimesso dal problema alla (...) (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 6), e, dall'altro, di poter eventualmente tornare in Nigeria dopo il luglio 2009, tantopiù che starebbe "molto bene in patria" (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 12/D95-99) rispettivamente di, invece, rischiare per la propria vita in caso di rimpatrio (cfr. ricorso pag. 2 in fine), che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato, che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è contraddittoria ed inverosimile: basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto in merito alla data dell'asserita sparatoria da parte di militari e polizia di cui sarebbe stato vittima insieme ai suoi compagni, indicando dapprima il (...) (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 5), ed in seguito il (...) (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 7/D52); che, messo a confronto con tale incrongruenza, egli la riporta ad una mancanza dell'interprete (cfr. ibidem pag. 11/D93); che il ricorrente, circa l'oggetto dell'incursione del suo gruppo, indica dapprima un impianto di estrazione petrolifera della ditta (...) (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 5), per poi tramutarlo, circa una settimana e mezza più tardi, in un impianto occupato da (...) per l'estrazione del cherosene (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 7/D52); che il ricorrente si contraddice anche in merito al momento in cui sarebbe stato colpito alla (...) rispettivamente tuffato in acqua: secondo alcune dichiarazioni il tuffo sarebbe avvenuto dopo lo sparo (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 5 e del 6 aprile 2009 pag.6/D43 e pag. 10/D86), mentre secondo un'altra versione Pagina 8

D-2762/2009 quest'ultimo sarebbe, invece, avvenuto durante il tuffo (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 11/D88); che il racconto del ricorrente diverge pure in merito al momento delle cure ricevute: in sede di prima audizione egli dichiara di essere stato portato ad C._______ dopo essere stato operato (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 5), mentre che dalle dichiarazioni rese durante l'audizione sui motivi emergerebbe che egli avrebbe ricevuto le cure quando era già ad C._______ (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 6/D43 e pag. 10/D80); che, da una parte, il ricorrente ha dichiarato di voler tornare in Nigeria non appena la sua (...) sarebbe guarita (dando quindi per implicito che in caso di rimpatrio egli non rischierebbe nulla, cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 6), e dall'altra ha invece menzionato una procedura di abrogazione di una legge riguardante l'uso della violenza da parte delle autorità contro i militanti, al termine della quale, in caso positivo per lui, egli tornerebbe in Nigeria, avendo altresì difficoltà a stare senza la sua famiglia e trovandosi bene in patria (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 12/D95-98); che mal si comprende come mai il ricorrente abbia sottaciuto la menzionata procedura durante la prima audizione rispettivamente non l'abbia ribadita in fase di ricorso, trattandosi indubbiamente di un aspetto rilevante dell'intera vicenda dal cui esito dipenderebbe la sua possiblità di rientrare in Nigeria; che anche nel caso in cui tale legge non dovesse venire abrogata, egli – con una uscita dal gruppo dei militanti ed un comportamento rispettoso delle leggi – non sarebbe esposto a nessun pericolo, tantopiù che dagli atti non risulta che egli sia ricercato o accusato di alcunché dalle autorità nigeriane dopo l'asserita sparatoria e che egli, a sua detta, non avrebbe (avuto) alcun problema con le autorità (cfr. ibidem pag. 11/D91), che in sede di ricorso il ricorrente non si è espresso in alcun modo in merito alle contraddizioni rilevate nel suo racconto sui motivi d'asilo dall'UFM ed esposte nella decisione impugnata, facendo unicamente valere di essere in pericolo in caso di rimpatrio, senza però addurre alcun elemento a sostegno di ciò, che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo, Pagina 9

D-2762/2009 che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, tanto più che egli ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 11/D91), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 10

D-2762/2009 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva che egli dispone di una formazione (...) completa (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 3) e può, inoltre, beneficiare in Patria di una rete sociale, potendo fare riferimento come minimo a sua moglie (contattata telefonicamente dal CRP, come già menzionato sopra), a suo fratello ed alle cinque sorelle (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009 pag. 3-4), che, d'altra parte, il problema alla (...) fatto valere dal ricorrente non appare grave al punto da ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici: egli, infatti, dichiara di avere continuato, in Svizzera, ad ingerire i medicamenti prescrittigli già prima dell'arrivo al CRP, e di stare bene (cfr. verbale audizione del 6 aprile 2009 pag. 10/D81-82), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 11

D-2762/2009 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-2762/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13

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