Corte IV D-2760/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Hans Schürch, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), Armenia, alias B._______, nato il (...), provenienza sconosciuta, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell' UFM del 21 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2760/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera ed il deposito del libretto militare armeno; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 29 marzo e del 13 aprile 2010; la decisione dell'UFM del 21 aprile 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 21 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 22 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 22 aprile 2010; gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-2760/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino armeno nato a C._______ (Repubblica di Nagorno-Karabakh, Azerbaijan) e con ultima residenza a D._______ (Armenia) fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che egli avrebbe lasciato l'Armenia in seguito a minacce di morte rivoltegli dal suocero, deputato influente della Duma di D._______, dopo che l'insorgente avrebbe espresso la volontà di lasciare la propria moglie, poiché malata psichica (cfr. ibidem, pag. 5 e verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 3); che egli già cinque mesi prima dell'espatrio avrebbe lasciato la moglie, trasferendosi da solo in un appartamento situato in un altro quartiere di D._______ (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 3), subendo per questo motivo nuove minacce e venendo anche percosso dalle guardie del corpo del suocero, finché un giorno qualcuno avrebbe incendiato la porta dell'appartamento del ricorrente (cfr. ibidem, pagg. 4 e 5); che il suocero gli avrebbe inoltre sequestrato il passaporto e avrebbe ordinato alla polizia di interrogarlo e di ammonirlo che, se non si fosse comportato bene, gli avrebbero nascosto della droga in tasca e l'avrebbero incarcerato (cfr. ibidem, pag. 7 e 8); che egli sarebbe espatriato recandosi dapprima a Mosca, in aeroplano, poi dallo zio a E._______, Russia occidentale, e quindi a F._______, Bielorussia, da cui sarebbe poi giunto a piedi in Polonia, ove avrebbe incontrato il passatore che l'avrebbe poi portato in Svizzera, attraversando forse la Germania, e deponendo quindi la propria domanda d'asilo a Chiasso in data (...) (cfr. ibidem, pag. 7); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; Pagina 3
D-2760/2010 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, dichiarato di non aver mai posseduto una carta d'identità ed inoltre che il suocero gli avrebbe ritirato il passaporto, considerando dunque come scusabili i motivi della mancata presentazione di documenti e ritenendo la consegna del libretto militare come una dimostrazione della volontà di collaborare; che egli ritiene inoltre che l'UFM potrebbe verificare, tramite l'ambasciata armena in Svizzera, se le generalità da lui dichiarate così come il libretto militare depositato siano falsi; che egli ha spiegato le circo stanze del proprio viaggio asserendo che per recarsi in Russia senza documenti validi gli sarebbe bastato pagare (cfr. ricorso, pag. 2); che egli conclude che la situazione vigente in Armenia unitamente a quanto da lui esposto nei propri motivi d'asilo, renderebbero un suo rimpatrio inesigibile, in quanto egli verrebbe esposto a pericoli concreti ed a trattamenti inumani e degradanti (cfr. ibidem, pag. 3); che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; Pagina 4
D-2760/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, riguardo al proprio passaporto, egli ha in un primo tempo dichiarato che "circa otto mesi fa sono venuti a casa mia e l'hanno preso" (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010, pag. 6), ed in seguito allegato che il suocero, circa un anno prima, gli avrebbe detto di necessi tare del passaporto del ricorrente per acquistare un terreno da intestare a questi ed alla moglie ed ha aggiunto che "questa era una scusa per ritirarmelo" (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 5); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto; che egli non è stato in grado di fornire alcun dettaglio che possa dare credibilità al proprio racconto, dichiarando ad esempio che forse avrebbe transitato attraverso la Germania ma di non esserne sicuro (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010, pag. 7) dimostrandosi quindi vago ed impreciso; che risulta inoltre impossibile che egli si sia potuto imbarcare su un volo internazionale sprovvisto di validi documenti di viaggio e che abbia potuto varcare lo spazio Schengen con la Polonia fino a giungere in Svizzera senza essere mai stato fermato (cfr. ibidem); che vale sottolineare che varcare tale confine senza subi- Pagina 5
D-2760/2010 re alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta ad oggi pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna valida spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per bisogni di causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irri levanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); Pagina 6
D-2760/2010 che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di non avere avuto altra scelta che espatriare dall'Armenia, avendo deciso di non vivere più con la propria moglie e, per questo motivo, subito minacce dal suocero, e di non potersi neppure rivolgere alla polizia poiché essendo questi un deputato della Duma sarebbe stato inutile (cfr. verbale d'audizio ne del 13 aprile 2010, pagg. 3 e 6); che tuttavia, quando interrogato sulle attività di costui, egli è rimasto vago ed impreciso, dichiarando di non conoscere l'occupazione del suocero all'interno della Duma, ed al legando che "da quello che so" egli non sarebbe stato membro di alcun partito (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 7); che, quando invitato ad esplicare maggiormente il ruolo della Duma, egli non è stato in grado di fornire alcun ulteriore dettaglio oltre all'allegazione secondo la quale "dodici persone e il sindaco si riuniscono e ri solvono i problemi della città" (cfr. ibidem); che risulta alquanto improbabile che il ricorrente, essendo espatriato per le persecuzioni dovute dal potere del proprio suocero, tale dal (...) (cfr. ibidem, pag. 4), abbia saputo descrivere così sommariamente il ruolo e le attività di questi; che inoltre egli ha dichiarato di essere stato colpito dal suocero, e di essere stato percosso dalle di lui guardie del corpo dopo aver risposto ai colpi, due anni prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010, pag. 6), contraddicendosi in seguito con l'allegazione che ciò sarebbe avvenuto un anno e mezzo prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 13 aprile 2010, pag. 5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del l'insorgente medesimo; Pagina 7
D-2760/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 8
D-2760/2010 che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Armenia non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha vissuto a D._______ dal (...) fino all'espatrio, ove si può dunque presupporre l'esistenza di una solida rete sociale in patria, e ove inoltre risiede la figlia del ricorrente; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); Pagina 9
D-2760/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-2760/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11