Corte IV D-2696/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 22 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Fulvio Haefeli Cancelliera Marisa Murray A._______, Russia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 13 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 28 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo e del 3 aprile 2007), d'essere fuggito dal suo Paese per non essere costretto nuovamente a combattere per i russi contro i georgiani. B. Il 13 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento ed ha altresì fornito versioni discordanti sul fatto se avesse mai posseduto una carta d'identità. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, segnatamente sull'ultima volta in cui sarebbe stato costretto a guerreggiare (B._______ 2007 oppure C._______ 2006), sui combattimenti cui avrebbe partecipato (non ha saputo indicare alcuna data precisa) e sull'aggressione da parte dei militari (neppure accennata nella prima audizione). È altresì stata giudicata inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea del ricorrente superiore ai [...] anni. Inoltre, l'interessato ha reso dichiarazioni evasive e lacunose in merito ai familiari, all'orfanotrofio ed al suo percorso scolastico. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono
3 necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, il ricorrente sostiene di non avere un documento perché non ha mai conosciuto i suoi genitori e perché è nato e cresciuto in un orfanotrofio. Contesta altresì la valutazione d'inverosimiglianza dell'allegata minore età basata sull'esame osseo. Fa valere d'avere diritto, come tutti i minorenni, alla nomina di una persona di fiducia. 5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a [...] anni contro la dichiarata età cronologica di [...] anni e [...] mesi. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha presentato documenti (tanto meno ufficiali), è stato impreciso sul momento in cui sarebbe stato messo in orfanotrofio (vi sarebbe nato o cresciuto oppure vi sarebbe stato portato quando aveva 4 o 5 anni), sulla durata della frequentazione scolastica (3 anni in tutto o dai 7 ai 15 anni) e sulla situazione familiare (alcuna informazione concreta e dettagliata sui genitori o su altri parenti). In simile evenienza, e ritenuta la generica contestazione sollevata in sede di ricorso, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia (v. GICRA 2004 n. 30). 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 28 febbraio 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che inizialmente ha dichiarato d'aver posseduto una carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2007 pag. 5 e 6), senza che il successivo diniego (cfr. verbale d'audizione del 3 aprile 2007 pag. 2) convinca. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
4 GICRA 1999 n. 16). 6.2 Peraltro, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle dichiarazioni decisive in materia d'asilo presentate in corso di procedura, le quali s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.4 6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.4.3 Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Russia – Cecenia esclusa, ma il ricorrente non ha preteso né d'essere ceceno né di provenire da tale regione – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute non suscettibili d'essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad
5 un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Russia. 6.4.4 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.4. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - al D._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: