Corte IV D-2666/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 4 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2666/2009 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 18 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 27 marzo 2009 e del 14 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 24 aprile 2009, notificata al ricorrente il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 24 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2
D-2666/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano e di essere nato e vissuto a B._______ fino al suo espatrio, avvenuto nel (...), che egli ha dichiarato di essere stato vittima, nell'aprile del 2004, di una visita di notte nel suo dormitorio da parte di alcune persone conosciute precedentemente all'università, che gli avrebbero imposto, sotto minaccia di morte o mutilazione, di partecipare al rito d'iniziazione della confraternita C._______ e di non rivelare niente a nessuno in merito; che, dopo che egli si sarebbe recato col padre presso le autorità universitarie per denunciare il fatto, alcuni membri del gruppo avrebbero fatto irruzione nella casa della famiglia, dove si sarebbe rifugiato, imponendogli di seguirli; che il padre, durante il tentativo di opporsi agli assalitori, sarebbe stato accoltellato ed egli sarebbe stato colpito all'occhio; che gli assalitori sarebbero fuggiti senza di lui a causa della grida dei vicini e dopo un ricovero in ospedale la polizia lo avrebbe prelevato ed accusato della morte del padre; che per sfuggire alla polizia e agli assalitori egli si sarebbe recato dapprima nel suo quartiere, alla periferia di B._______, dove avrebbe lavorato per oltre (...), per poi trasferirsi a D._______ nell'(...), che nel (...) egli avrebbe lasciato D._______, raggiungendo la E._______ nel (...) ed entrando in Svizzera nel (...) 2009; che egli dichiara di avere viaggiato senza documenti e di non avere subito controlli durante il viaggio rispettivamente, secondo un'altra versione, Pagina 3
D-2666/2009 di essere stato controllato dalle autorità spagnole che gli avrebbero prelevato le impronte digitali, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 24 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un documento d'identità, e segnala altresì che il possesso di tali documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitata a persone abituate a viaggiare ad esempio per lavoro; che egli, inoltre, sostiene che in Nigeria non vi sarebbe nessuno che potrebbe contattare e che gli sarebbe impossibile procurarsi un documento per interposta persona dalla Svizzera, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal suo Paese perchè la sua vita sarebbe in pericolo, essendo tuttora ricercato da membri di C._______ e dalla polizia; che egli qualifica le contraddizioni del suo racconto sollevate dall'UFM come semplici equivoci e sottolinea come l'aggressione di cui è stato vittima in Svizzera avrebbe peggiorato il suo già esistente problema all'(...), Pagina 4
D-2666/2009 che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che il ricorrente ha dichiarato, da un lato, di essere arrivato in E._______ in nave nel (...) e di esservi rimasto solo un mese e, dall'altro, di aver invece raggiunto la Svizzera direttamente dalla E._______ nel (...) del 2009 dopo due giorni di viaggio (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 4/D20-27); che il ricorrente, confrontato con tale discrepanza, si è limitato a ripetere, in modo evasivo e senza alcuna precisazione aggiuntiva, quanto già dichiarato Pagina 5
D-2666/2009 (cfr. ibidem pag. 5/D28-29); che, di conseguenza, vi è un lasso di tempo minimo di due mesi antecedente l'arrivo in Svizzera del richiedente che non è coperto dal suo racconto; che il ricorrente ha dichiarato, in sede di prima audizione, di non avere subito controlli durante il viaggio fino in Svizzera (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 7), per poi smentirsi due settimane dopo, dichiarando che allo sbarco, le autorità spagnole gli avrebbero prelevato le impronte (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 5/D30-31); che messo a confronto con questa contraddizione, il richiedente nuovamente non ha mostrato volontà di collaborazione, bensì si è spinto addirittura al punto di affermare di avere invece dichiarato, durante la prima audizione, di essere stato salvato dalla polizia (cfr. ibidem pag. 5/D36), quando tale versione non è in alcun modo evincibile dagli atti; che, interrogato sul luogo di permanenza in E._______, il ricorrente – benché (in una versione che smentisce quella resa durante la prima audizione, cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 7) a sua detta vi abbia trascorso un intero mese (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 4/D22) – non è stato in grado di dare una risposta precisa, limitandosi ad indicare un luogo "vicino al mare" (cfr. ibidem pag. 4/D23 e 35); che interrogato circa il luogo da dove sarebbe partito in autobus per la Svizzera il ricorrente risponde di ignorarlo (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 7); che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 7), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato – in sede di prima audizione – di avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile, che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che l'insorgente ha dichiarato di non avere intrapreso nulla al fine di procurarsi un documento d'identità, perchè non ne sarebbe mai stato in possesso, rispettivamente perchè avrebbe perso la tessera di studente durante il viaggio (cfr. verbali audizione del 14 aprile 2009 Pagina 6
D-2666/2009 pag. 3/D4-7) e questo nonostante che tra il suo arrivo in Svizzera e la seconda audizione sia passato quasi un mese, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, e secondo cui le modalità con cui avrebbe viaggiato corrisponderebbero ad una pratica assai in uso in Africa (cfr. ricorso pag. 2): tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, inoltre, l'asserzione secondo cui egli non saprebbe chi contattare in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2), non regge alla luce delle dichiarazioni secondo cui egli avrebbe in patria ancora una sorella e degli zii (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 3) e sarebbe stato aiutato, durante la permanenza a Lagos, da una persona per oltre un anno (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 7/D39 e pag. 8/D44), che il fatto che il ricorrente non si sia adoperato per procurarsi dei documenti ed abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento – è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso fino in Svizzera nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, Pagina 7
D-2666/2009 accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria, perchè ricercato e minacciato dai membri di C._______ e perchè accusato dell'omicidio del padre dalla polizia (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 5-6/D38-39), che egli sostiene che, in caso di ritorno in Nigeria, la sua vita sarebbe in grave pericolo in quanto tuttora ricercato dal gruppo summenzionato e dalla polizia (cfr. ricorso pag. 3), che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato, che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è contraddittoria ed inverosimile: basti innanzitutto rilevare che, se da una parte, il ricorrente sostiene – durante la seconda audizione e nell'atto ricorsuale – di essere ricercato anche dalla polizia, che lo avrebbe accusato formalmente dell'omicidio del padre (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 7/D39 e 9/D58 e ricorso pag. 2), dall'altra tale fatto è rimasto, in sede di prima audizione, totalmente ed incomprensibilmente sottaciuto, sebbene trattasi di un aspetto indubbiamente centrale dell'intera vicenda: durante la prima audizione il ricorrente, su domanda esplicita della ragione del fermo di polizia, ha sostenuto anzi, in netta contraddizione con ciò che riferito successivamente, che quest'ultimo avrebbe avuto lo scopo di proteggerlo (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 6); che Pagina 8
D-2666/2009 confrontato con questa divergenza, il ricorrente non ha saputo dire altro se non che le sue deposizioni in merito durante la prima audizione non sarebbero state riportate (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 9/D61-62); che la prima e la seconda audizione divergono anche su altri aspetti rilevanti della vicenda, quali il fatto di avere rivisto (cfr. ibidem pag. 8/D45-48) o meno (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 6), durante il periodo vissuto a F._______ prima di spostarsi a D._______, i membri della confraternita, il fatto (da cui dipenderebbe a sua volta la parte del racconto in merito all'uccisione del padre e il ferimento all'[...] del ricorrente) che gli assalitori fossero armati (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 5) o meno (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 11/D86) durante l'irruzione nella casa della famiglia del ricorrente, la durata della degenza in ospedale ("[...] tre giorni, [...]": verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 6, "Più di un mese in ospedale": verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 12/D90), e la durata del fermo di polizia ("Dopo una settimana [...]": verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 5, "[...] per giorni", "Quattro giorni [...]": verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 12/D95-97); che mal si capisce come mai l'insorgente, se davvero avesse riincontrato i membri della confraternita durante la permanenza a B._______ rispettivamente se questi l'avessero davvero potuto ritrovare (come egli stesso sostiene, cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 6 in fine) e fosse ricercato dalla polizia, abbia comunque aspettato oltre (...) prima di spostarsi a D._______ e, finalmente, espatriare, tantopiù che dalle sue dichiarazioni non emerge che durante tale periodo egli sia mai stato avvicinato da nessuno o abbia subito ulteriori minacce (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 8/D44-48), che l'insorgente, esprimendosi in sede ricorsuale sulle contraddizioni riscontrate dall'istanza inferiore nel suo racconto, si limita a definirle "meri equivoci" (cfr. ricorso parg. 3), senza però apportare nulla che giustifichi tale punto di vista, rispettivamente che sia in grado di sciogliere tali presunti equivoci, che delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo, Pagina 9
D-2666/2009 che, considerata l'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 10
D-2666/2009 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva che egli è in giovane età e disponde di un'esperienza professionale per lo meno come (...) (cfr. verbale audizione del 27 marzo 2009 pag. 2); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete sociale, potendo fare riferimento come minimo alla (...) e agli (...) (cfr. ibidem pag. 3), che, d'altra parte, il problema all'(...) fatto valere dal ricorrente, che sussiterebbe già da tempo (cfr. verbale audizione del 14 aprile 2009 pag. 15/D127) e per il quale non è stato prodotto alcun certificato medico, non appare grave al punto da ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 11
D-2666/2009 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-2666/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13