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Corte IV D-2645/2013
Sentenza dell ' 8 gennaio 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...), Sri Lanka, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 marzo 2013 / N (...).
D-2645/2013 Pagina 2 Fatti: A. L'interessata, cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil e religione indù, è originaria di Jaffna (Sri Lanka). In data 12 dicembre 2011 la medesima ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata in merito ai propri motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione di data 29 dicembre 2012 e verbale di audizione di data 13 marzo 2013), di avere lavorato come cassiera presso un negozio di (...) di B._______ (Sri Lanka) a partire dal 2006. Il datore di lavoro della richiedente avrebbe avuto contatti con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE), per questo motivo, dal 2008, i militari cingalesi avrebbero regolarmente fatto visita presso il negozio chiedendo all'interessata informazioni in merito a dove fossero nascoste le armi delle LTTE. In particolare, in occasione di una delle visite dei militari cingalesi, un uomo al servizio dell'esercito avrebbe obbligato la richiedente a seguirlo presso una casa abbandonata per poi costringerla ad avere dei rapporti sessuali con lui. La medesima sarebbe stata costretta a subire tali rapporti altre otto o nove volte. Oltretutto, il proprietario del negozio sarebbe stato ucciso da due militari cingalesi a bordo di una motocicletta. A seguito di questi episodi la richiedente sarebbe fuggita a Vavuniya per poi lasciare lo Sri Lanka. B. Con decisione del 19 marzo 2013, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile. C. In data 8 maggio 2013 (data d'entrata: 10 maggio 2013), la ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo con protestate spese e ripetibili a carico dell'UFM. A sostegno del proprio ricorso, oltre alla decisione contestata in originale, l'insorgente ha allegato i seguenti documenti: - un certificato di lavoro in lingua straniera con relativa traduzione in inglese di data 20 aprile 2013;
D-2645/2013 Pagina 3 - un certificato di morte in lingua inglese di data 19 ottobre 2008 relativo a tale C._______; - quattro fotografie relative all'omicidio del succitato C._______; - uno scritto in lingua inglese dell'avvocato D._______ di Jaffna di data 23 aprile 2013; - un ordine di comparizione in lingua straniera con relativa traduzione in inglese e italiano emanato dalla stazione di polizia di Jaffna in data (...) 2012; - uno scritto del cugino della ricorrente in lingua straniera con relativa traduzione in inglese del 18 aprile 2013. D. Con decisione incidentale del 14 maggio 2013, il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 29 maggio 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presumibili spese processuali, informandola nel contempo che, in caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. E. In data 27 maggio 2013, l'insorgente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-2645/2013 Pagina 4 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini dello Sri Lanka di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini dello Sri Lanka di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito
D-2645/2013 Pagina 5 negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo dello Sri Lanka oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "ACNUR überprüft Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisione del 19 marzo 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione. 4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 19 marzo 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto dell'UFM è trasmesso all'UFM. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessata.
D-2645/2013 Pagina 6 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da quest'ultima in data 27 maggio 2013 quale anticipo a copertura delle presunte spese processuali. 5.2 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
D-2645/2013 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione dell'UFM del 19 marzo 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili. Il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 27 maggio 2013 quale anticipo spese. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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