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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2015 D-2623/2014

30 giugno 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,788 parole·~24 min·3

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 aprile 2014

Testo integrale

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Corte IV D-2623/2014

Sentenza d e l 3 0 giugno 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), alias F._______, nato il (…), Afghanistan, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 aprile 2014 / N […].

D-2623/2014 Pagina 2

Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica e religione sunnita, è nato e cresciuto a G._______ (Afghanistan) ed avrebbe trascorso quattro anni prima dell'espatrio a Mazar-i-Sharif. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 5 marzo 2009 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito dall'Afghanistan e sarebbe transitato per Iran, Turchia e Grecia (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7-9). Quivi ha depositato domanda d'asilo il 10 novembre 2008 (cfr. atto A3/1). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.). A.b Con decisione del 28 ottobre 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo ed ha disposto il trasferimento del richiedente dalla Svizzera verso la Grecia. A.c Il 28 ottobre 2009 l'UFM ha ricevuto dalla polizia cantonale ticinese la segnalazione di scomparsa dal 12 ottobre 2009 dell'interessato (cfr. atto A27/1). B. Dal 12 ottobre 2009 il richiedente avrebbe lasciato la Svizzera e sarebbe stato in Austria, Grecia, Ungheria ed ancora in Grecia per poi partire alla volta dell'Italia per il mezzo di un TIR, in seguito avrebbe proseguito da Roma con il treno fino a Parigi ed infine è giunto in Svizzera dove il 4 aprile 2011 ha depositato la seconda domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 6 seg). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la seconda domanda d'asilo si fonda sugli stessi motivi fatti valere con la prima domanda. Inoltre ha aggiunto che lo zio, il quale apparterrebbe ad un gruppo mafioso locale, l'avrebbe minacciato di morte per aver divulgato ad altre persone le sue attività illegali (cfr. verbale 2, pag. 5 e verbale d'audizione del 28 marzo 2014 [di seguito: verbale 3], pag. 3).

D-2623/2014 Pagina 3 C. Con decisione del 15 aprile 2014, notificata all'interessato in data 16 aprile 2014 (cfr. atto B22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. In data 14 maggio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 maggio 2014, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato l'insorgente a versare, entro il 6 giugno 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 6 giugno 2014 il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. F. Con scritto del 10 settembre 2014 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale il certificato medico del Servizio psico-sociale del 3 settembre 2014. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-2623/2014 Pagina 4 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono

D-2623/2014 Pagina 5 pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come inverosimili ed irrilevanti giusta gli art. 3 e 7 LAsi.

D-2623/2014 Pagina 6 In particolare, le dichiarazioni del richiedente sarebbero tardive giacché avrebbe fatto valere, in occasione dell'audizione sulle generalità, motivi di natura economica, mentre durante l'audizione federale sui motivi d'asilo avrebbe indicato d'essere espatriato a causa delle minacce subite dallo zio. Delle minacce di morte da parte di quest'ultimo l'insorgente non ne avrebbe alluso durante la prima procedura: al contrario egli avrebbe indicato di essersene andato poiché la moglie di suo zio gli avrebbe dato fastidio. Dipoi, l'interessato non sarebbe stato in grado di giustificare le dichiarazioni tardive circa i suoi motivi d'asilo. L'UFM ha messo inoltre in evidenza che le sue dichiarazioni tardive si caratterizzerebbero per la loro vaghezza: l'episodio della denuncia e le azioni intraprese in seguito alla stessa sarebbero state presentate in maniera superficiale. Nemmeno l'allegato problema psicologico sarebbe stato presentato dettagliatamente. Altresì, il richiedente si sarebbe contraddetto in merito alla morte dei suoi genitori: a seconda delle sue dichiarazioni gli stessi sarebbero morti per mano dei Talebani oppure a causa di un'inondazione. Oltre a ciò l'UFM ha ritenuto che i motivi economici allegati e il suo desiderio di poter sostenere il fratello rimasto in patria sarebbero problematiche riconducibili alle condizioni di vita che caratterizzerebbero il Paese d'origine dell'interessato e non costituirebbero una persecuzione ai fini dell'asilo. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi come pure di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, l'UFM ha rilevato che non sarebbe in grado di pronunciarsi sull'esigibilità del rinvio con piena conoscenza di causa vista l'inadempienza all'obbligo di collaborare e di dire la verità nell'ambito dell'accertamento dei fatti nel quale è incorso l'insorgente. Tuttavia l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan sarebbe ragionevolmente esigibile conformemente alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale. Essendo le sue dichiarazioni circa la sua famiglia inverosimili ed inattendibili, l'UFM è partita dal principio che il richiedente abbia una solida ed intatta rete famigliare in Afghanistan. Considerata la sua giovane età e la sua esperienza professionale non vi sarebbero quindi ostacoli al suo rinvio a Mazar-i-Sharif. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

D-2623/2014 Pagina 7 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Pur ammettendo di non aver menzionato la completezza dei suoi motivi d'asilo durante la prima audizione sulle generalità, egli ha sottolineato di aver indicato che lo zio sarebbe tossicodipendente e che la sua vita sarebbe stata in pericolo. Le dichiarazioni quindi non sarebbero tardive, in quanto durante l'audizione sulle generalità gli sarebbe stato detto di essere conciso. Circa la vaghezza delle sue dichiarazioni relative al suo stato di salute, egli ha indicato che non avrebbe potuto essere più preciso giacché alcun medico l'avrebbe visitato e pertanto non sarebbe stato a conoscenza della diagnosi. Infine egli ha indicato di non conoscere con esattezza la causa della morte dei suoi genitori in quanto al momento dei fatti egli sarebbe stato un fanciullo. Ad ogni buon conto misconoscere la causa della morte dei genitori non lascerebbe intendere che gli stessi siano a tuttora in vita. Quo all'esecuzione dell'allontanamento egli ha indicato che, da un lato, temerebbe rappresaglie da parte dello zio, e dall'altro lato a Mazar-i-Sharif non vi sarebbe una situazione di sicurezza dacché negli ultimi anni la situazione sarebbe peggiorata e sarebbero stati registrati degli attentati. Ritenuto inoltre che non avrebbe alcun legame famigliare all'infuori dello zio e del fratello, i quali sarebbero entrambi attivi nella mafia locale, il suo allontanamento verso Mazar-i-Sharif sarebbe da considerarsi non ragionevolmente esigibile. Infine, il certificato medico del Servizio psico-sociale confermerebbe l'inesigibilità del rinvio dacché il medico certificherebbe la necessità per il ricorrente di continuare la terapia su suolo elvetico, essendo impossibile continuarla in Afghanistan a causa della situazione della salute pubblica. 6. Preliminarmente il Tribunale osserva che non avendo il ricorrente contestato la decisione sul punto dell'esame della rilevanza dei suoi motivi d'asilo, oggetto d'analisi qui di seguito risulta essere la loro verosimiglianza. Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo s'esauriscono in affermazioni tardive, poco sostanziate come pure contraddittorie e pertanto inverosimili. Per questo Tribunale, la credibilità del ricorrete appare minata già dal fatto che egli allega in un primo tempo motivi di carattere economico per poi evocare in maniera molto generale, la minaccia formulata dallo zio

D-2623/2014 Pagina 8 (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 3). L'attitudine della narrazione inserita a posteriori desta notevole perplessità da un punto di vista dell'esame della verosimiglianza, considerato peraltro, come da egli stesso affermato, di non avere avuto problemi personali in patria (cfr. verbale 1, pag. 7). Altresì affermare d'aver già accennato ai problemi avuti con lo zio durante la prima audizione, come allegato nell'atto ricorsuale, non soccorre l'insorgente nel giustificare l'allegazione tardiva: infatti nella prima audizione avrebbe indicato unicamente che lo zio sarebbe tossicodipendente, ciononostante sarebbe espatriato poiché la zia, a suo dire, lo infastidiva (cfr. verbale 1, pag. 6.). Non dirada i dubbi circa la verosimiglianza nemmeno il suo racconto sulle modalità in cui avrebbe sporto denuncia contro lo zio (cfr. verbale 3, pagg. 4-6). Il fatto poi d'aver indicato d'aver ricevuto la minaccia allorquando lo zio lo avrebbe chiamato oppure quando lo stesso avrebbe chiamato lo zio (cfr. verbale 3, pagg. 4 e 6 seg.) getta ombra sulla verosimiglianza delle allegazioni. Non maggiormente verosimile risultano le sue dichiarazioni circa il decesso dei suoi genitori. Il ricorrente ha allegato che essi sarebbero deceduti a causa di un bombardamento dei Talebani, per un'inondazione oppure per mano dello zio (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pag. 3). Interrogato su tali contraddizioni egli ha superficialmente indicato di non sapere se sarebbero morti nei bombardamenti oppure nell'inondazione (cfr. verbale 3, pag. 8). Vero è, come rilevato nel ricorso, che a causa di queste contraddizioni non si può partire dal principio che i genitori siano ancora in vita, tuttavia tale contraddizione è talmente importante da insinuare seri dubbi sulla credibilità del ricorrente e sull'effettiva composizione della sua famiglia in Afghanistan. Si aggiunga in limine che dal certificato medico prodotto si deduce che il ricorrente soffre di una reazione ansioso-depressiva a causa della decisione di rimpatrio. Orbene tale stato psico-sociale è verosimilmente sopraggiunto dopo la notificazione della decisione impugnata e non è atto quindi a giustificare le inverosimiglianze testé rilevate. Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

D-2623/2014 Pagina 9 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

D-2623/2014 Pagina 10 Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Mazar-i-Sharif, non conduce attualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente a Mazar-i-Sharif è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale

D-2623/2014 Pagina 11 incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. 8.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come nella capitale Kabul, anche nella città di Mazar-i-Sharif le condizioni di sicurezza e la situazione umanitaria sono oggi meno critiche rispetto alle altre regioni dell'Afghanistan. In presenza di condizioni favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif può essere considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/49 consid. 7.3.5-7.3.8). Come rilevato dal ricorrente nell'atto ricorsuale, seppur in maniera molto generale, nel 2014 a Mazar-i-Sharif si sono registrati alcuni attacchi suicida ed il Segretario generale dell'ONU ha inoltre indicato che per tutto il territorio afghano, il 2014 è stato l'anno più violento dal 2001 e lo stesso si è detto preoccupato per l'aumento di incidenti fortuiti di civili (cfr. United nations, General Assembly, Security Council, report of the Secretary-General, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, 09.12.2014, A/69/647–S/2014/876, pagg. 1 seg., 6 e 15 seg.; European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation [di seguito:

D-2623/2014 Pagina 12 EASO: Afghanistan – Security Situation], gennaio 2015, < http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf >, pagg. 135-139, consultato il 22.06.2015). Ciononostante Mazar-i-Sharif offre una situazione di sicurezza migliore delle altre regioni dell'Afghanistan (cfr. EASO: Afghanistan – Security Situation, pagg. 136 seg.). 8.2.2 Nella presente fattispecie, secondo le dichiarazioni ritenute dal Tribunale come verosimili, si deduce che il ricorrente è giovane ed è cresciuto in Afghanistan trascorrendo almeno quattro anni a Mazar-i-Sharif ed un anno a Kabul (cfr. verbale 1, pagg. 1e3e verbale 2, pag. 2). A Mazar-i- Sharif oltre ad aver frequentato per un breve periodo la scuola coranica egli ha collezionato una buona esperienza lavorativa nel campo edilizio e della ristorazione (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3). Viste queste svariate attività intraprese il Tribunale può partire dal principio che lo stesso ha una buona rete sociale nel Paese d'origine. Quo alla composizione della sua famiglia, il ricorrente si è contraddetto più volte ed ha fornito dichiarazioni poco dettagliate (cfr. consid. 6). Come rettamente indicato dall'UFM il racconto contraddittorio del ricorrente non permette all'autorità giudicante di stabilire un quadro concreto dei membri della sua famiglia: a titolo d'esempio egli ha indicato di avere uno zio materno ma di non sapere nulla di lui, mentre nella seconda audizione sulle generalità ha improvvisamente indicato nome e cognome dello stesso e luogo di residenza, ossia Mazari-Sharif (cfr. verbale 1, pagg. 4e7e verbale 2, pag. 4). Orbene vista altresì la minata credibilità dell'insorgente testé analizzata (cfr. consid. 6) il Tribunale può solo giungere alla conclusione che la situazione famigliare è distinta da come presentata l'insorgente e lo stesso non avendo fornito dichiarazioni verosimili si assume le responsabilità della conseguenza di questa mancanza. Il Tribunale parte dunque dal principio che il ricorrente abbia pure una buona rete famigliare oltre a quella sociale indicata precedentemente. Conformemente a quanto indicato nel certificato medico del 3 settembre 2014, lo stato psichico del ricorrente risultava essere caratterizzato da insonnia, nervosismo, deflessione dell'umore, attacchi d'ansia e deficit nell'attenzione e nella concentrazione. Nel frattempo si deduce pure dal certificato che lo stesso è stato preso in carico dalla Dottoressa autrice dello stesso. Il Tribunale sottolinea che a tuttora non è stato inoltrato alcun ulteriore certificato e parte dal principio, come indicato nel certificato, che il ricorrente ha seguito il sostegno psicologico e quello farmacologico al fine di poter attenuare maggiormente la sintomatologia sopranominata. V'è quivi da evidenziare che tale stato psichico deriva, come indicato nel certi-

D-2623/2014 Pagina 13 ficato, dalla situazione politica/sociale del ricorrente che riguarda la situazione di rimpatrio in Afghanistan. Ammettendo che il ricorrente abbia tuttavia tale problema psichico, egli potrà con l'aiuto della Dottoressa preparare il suo rientro nel Paese d'origine, giacché tale problema di salute non è sufficientemente grave da rendere il suo rinvio in Afghanistan non ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Di conseguenza, nonostante il problema psichico diagnosticato con certificato del 3 settembre 2014, il Tribunale parte dal principio che il ricorrente può fare affidamento su una buona rete sociale anche per la ricerca di un appartamento nel quale potrà cominciare il processo di reinserimento sociale contando tra l'altro sulla sua esperienza lavorativa già maturata in patria prima dell'espatrio che gli permetterà di rientrare nel contesto lavorativo di Mazar-i-Sharif. Giova qui ricordare al ricorrente che ha altresì la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate

D-2623/2014 Pagina 14 sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 6 giugno 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2623/2014 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo versato il 6 giugno 2014. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-2623/2014 — Bundesverwaltungsgericht 30.06.2015 D-2623/2014 — Swissrulings