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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2007 D-2590/2007

11 giugno 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,955 parole·~10 min·5

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 6 aprile 2007 in materia di non e...

Testo integrale

Corte IV D-2590/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza dell'11 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker Cancelliera Marisa Murray A._______, B._______, e C._______, Montenegro, Ricorrenti contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 6 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto A. Il 26 febbraio 2007, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera anche a nome e per conto dei suoi figli. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 12 e del 28 marzo 2007), d'essere stata minacciata e picchiata circa quattro anni fa in patria da un gruppo di persone del Cossovo affinché consegnasse loro del denaro. Inoltre, avrebbero sparato a D._______ e picchiato E._______. Dopo quattro mesi, avrebbe lasciato il Montenegro per recarsi in F._______ dove avrebbe depositato una domanda d'asilo. Dopo la reiezione della stessa, nel febbraio del 2007 avrebbe deciso di venire direttamente in Svizzera. B. Il 6 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso il Montenegro siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'11 aprile 2007, gl'interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo, e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che non sono stati addotti motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di

3 viaggio o d'identità. In particolare, gli interessati non avrebbero intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessata, segnatamente in considerazione del fatto che ha saputo fornire solamente una descrizione imprecisa delle persone che l'avrebbero minacciata rispettivamente del momento in cui tali eventi si sarebbero realizzati. Infine, secondo l'autorità inferiore non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, la ricorrente segnala che i certificati di nascita dei suoi figli le saranno spediti dalla madre che si trova in F._______ ed un documento personale dal fratello residente in Montenegro. Fa inoltre valere che in patria vive solo un fratello e che non può dunque essere preteso che essa vi faccia ritorno con due figli a carico, uno di soli G._______. Infine, e nonostante che il Montenegro sia considerato una safe country dalle autorità svizzere, i cittadini d'etnia rom continuerebbero ad esservi perseguitati dalle forze dell'ordine. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Questo Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 26 febbraio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se la ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente dei documenti di tale natura (per sé e per i figli), questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, tanto più che in Montenegro risiede ancora un suo fratello. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2 Il TAF rileva, altresì, che i ricorrenti non hanno addotto in sede di ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). La ricorrente si è altresì limitata a semplici congetture, non confortate da alcun indizio oggettivo e

4 concreto, sull'attualità delle minacce che sarebbero state proferite nei suoi confronti circa quattro anni fa. Peraltro, e per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che non è dato presumere, sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che non possa essere ottenuta in Montenegro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Inoltre, la sola appartenenza all'etnia rom non giustifica, di per sé, l'entrata nel merito di una domanda d'asilo di richiedenti provenienti dal Montenegro. Da quanto esposto, discende che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive della ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non emergono neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dei ricorrenti medesimi (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4 5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Montenegro possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che i ricorrenti non hanno indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Montenegro non vige, come noto, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, la ricorrente è giovane, oltre alla lingua rom conosce pure bene il serbo-croato, ed in patria potrà contare sulla presenza perlomeno di un fratello. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i

5 presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti di un adeguato reinserimento sociale in Montenegro. 5.4.4 Non risultano, infine, impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta diligenza, i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.4. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. 5. Comunicazione: - ai ricorrenti (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - al H._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

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