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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2007 D-2585/2007

25 giugno 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,003 parole·~10 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 2 aprile 2007 in materia di non e...

Testo integrale

Corte IV D-2585/2007 {T 0/2} Sentenza del 25 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Walter Lang Cancelliere Marco Poretti A._______, nato il _______, Nigeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 2 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l'11 marzo 2007. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 22 marzo 2007), d'essere espatriato per sottrarsi ad un conflitto con gli abitanti del villaggio di B._______ in relazione ad un terreno della famiglia da questi rivendicato. Detto conflitto sarebbe già costato la vita ai suoi genitori e al loro avvocato. B. Il 2 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 4 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto la concessione dell'asilo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il rifiuto dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti decisivi durante l'audizione federale diretta del 22 marzo 2007 costituisce una grave violazione del dovere di collaborare, legittimante una decisione di non entrata nel merito della sua domanda. In sostanza, il richiedente ha rifiutato d'essere interrogato perché l'interprete non era di suo gradimento, ma senza che vi fossero dei motivi obiettivi – per esempio la presenza di un team maschile per delle persecuzioni di natura sessuale – che rendessero indispensabile la sostituzione dell'interprete di sesso femminile. In altri termini, senza motivi plausibili e validi non può essere preteso il cambiamento

3 dell'interprete. Peraltro, e ritenuto che l'interessato si è reso colpevole di una violazione grave del suo obbligo di collaborare, non v'è motivo di ritenere che sussistano degli impedimenti alla pronuncia dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento. A titolo pregiudiziale, ha comunque rilevato che le allegazioni decisive presentate sono, da un lato, vaghe e, dall'altro lato, irrilevanti in materia d'asilo. 4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che i tentativi d'appianare la lite in relazione alla proprietà di un terreno della sua famiglia sono stati infruttuosi. Di qui la necessità di lasciare il suo Paese d'origine e di chiedere l'asilo. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente si rende colpevole di una violazione grave del suo dovere di collaborare. 6. Secondo la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), una violazione grave del dovere di collaborare sussiste unicamente allorquando siffatta violazione impedisce l'esecuzione di un determinato atto procedurale già concretamente previsto; l'impossibilità solo teorica d'effettuare un atto non è sufficiente (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 19). L'obbligo di collaborare implica la partecipazione attiva del richiedente l'asilo all'accertamento dei fatti. Tale partecipazione comprende la sua presenza alle audizioni durante le quali è tenuto ad esporre le ragioni che l'hanno indotto a domandare l'asilo (GICRA 2000 n. 8 consid. 7a pag. 69). 7. Questo Tribunale rileva che nel ricorso l'insorgente non contesta la decisione impugnata con riferimento alla grave violazione dell'obbligo di collaborare, ma si limita, in sostanza, a riproporre i motivi d'asilo fatti valere nell'ambito dell'audizione sommaria del 15 marzo 2007. Non v'è altresì motivo stringente per un intervento d'ufficio da parte del TAF in merito alla ritenuta grave violazione dell'obbligo di collaborare, considerato che il rifiuto del ricorrente d'esporre i suoi motivi d'asilo nell'audizione del 22 marzo 2007 in presenza dell'interprete prescelto dall'UFM non risulta essere stato fondato su motivi validi. Basti osservare che egli ha dapprima chiesto la sostituzione dell'interprete perché donna (avrebbe voluto esprimersi solo dinanzi ad un interprete uomo, mentre non lo disturbava il fatto che la verbalizzante fosse una donna). Allorquando gli è stato fatto osservare che non appariva motivo sufficiente per sostituire l'interprete e che se non avesse collaborato sarebbe stata resa una decisione di non entrata nel merito, l'interessato ha segnalato d'avere mal di testa e di non potersi sottoporre all'audizione. Nel corso della medesima audizione del 22 marzo 2007, ha poi indicato che se tutti i presenti avessero compreso la lingua inglese si sarebbe potuto fare a meno dell'interprete, per poi osservare che comunque "il mio spirito, subito, non ha accettato l'interprete". In siffatte circostanze, ed in assenza di una specifica e motivata censura del ricorrente, la conclusione dell'UFM secondo cui il comportamento dell'insorgente stesso costituisce una grave violazione dell'obbligo di collaborare può essere tutelato, fermo restando che il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente alla citata audizione non ha formulato osservazione alcuna né riguardo all'apparente stato di salute dell'insorgente né ad un'eventuale sua incapacità d'essere interrogato.

4 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Nella decisione impugnata, l'UFM ha analizzato, a titolo pregiudiziale, le allegazioni decisive presentate dal ricorrente nella prima audizione del 15 marzo 2007, valutandole siccome vaghe e comunque irrilevanti. Anche da questo profilo, in sede ricorsuale il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto a quella di cui al provvedimento litigioso. Egli si è limitato, in termini estremamente generici, a riproporre nella sostanza il racconto presentato nella citata audizione. Quest'ultimo s'esaurisce, tuttavia, in mere affermazioni di parte, generiche ed imprecise, segnatamente sulla data della pretesa uccisione della madre, sull'identità dell'avvocato di famiglia (che sarebbe poi stato ucciso) nonché della "gente" che avrebbe rivendicato il suo terreno, e sulla causa promossa dinanzi ad un tribunale in relazione al terreno rivendicato (per esempio non è stato in grado d'indicare presso quale organo giudiziario è stata avviata la procedura). In simili circostanze, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) o l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.1 Nel caso concreto, e per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio, alcun elemento emergente dagli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo d'esposizione personale in Nigeria ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, le competenti autorità nigeriane avrebbero aperto dei

5 procedimenti volti a identificare e sanzionare gli assassini dei suoi genitori, di modo che non è dato genericamente presumere che il ricorrente non possa ottenere in patria l'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Infine, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg.). 11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita. 12. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS in caso di rimpatrio. 12.1 Va rilevato che in Nigeria non vige attualmente, come noto, una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti connessi con le elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento. 12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, ha una certa formazione e dell'esperienza professionale. Inoltre, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine. 12.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 13. L'insorgente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone al rientro in Nigeria, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 14. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______) - al C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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