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Corte IV D-2574/2015
Sentenza dell ' 11 maggio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2015 / N […].
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Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 30 agosto 2014; lo stralcio della suddetta domanda d'asilo del 22 settembre 2014 a seguito della dichiarazione di ritiro della domanda firmata dall'interessato il 1° settembre 2014 (cfr. atto A4/1); la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 17 febbraio 2015; i verbali d'audizione del 6 marzo 2015 (di seguito: verbale 1) e del 3 aprile 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 15 aprile 2015, notificata al richiedente il giorno stesso (cfr. atto B32/1); il ricorso del 24 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 aprile 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
D-2574/2015 Pagina 3 che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino e di aver vissuto dall'infanzia fino all'espatrio in Tunisia a B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1, 3 seg.); che sarebbe espatriato poiché avrebbe paura di subire delle ritorsioni da parte del fratello della sua fidanzata dopo che il richiedente lo avrebbe aggredito allorquando sorpreso in compagnia della fidanzata nonostante l'accordo di potersi incontrare con lei solo una volta concluso il matrimonio (cfr. verbale 1, pagg. 9-11 e verbale 2, pag. 3); che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che in particolare il richiedente non avrebbe dettagliato minimamente le sue dichiarazioni circa la relazione avuta con la sua fidanzata; che si sarebbe contraddetto sul luogo del primo incontro con la sua fidanzata, sull'indicazione della dimora della stessa come pure sul luogo del suo soggiorno dopo l'aggressione ai danni del fratello della fidanzata; che pertanto la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento la SEM ha aggiunto che circa la terapia di disintossicazione da sostanze stupefacenti iniziata in Svizzera, lo stesso avrebbe la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute; che inoltre, qualora fosse necessario, una volta rientrato in Tunisia potrebbe rivolgersi alle strutture mediche ivi a disposizione; che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, avrebbe fornito un resoconto dettagliato circa la relazione con la sua fidanzata; che non
D-2574/2015 Pagina 4 avrebbe potuto indicare certi dettagli in quanto la sua religione gli imporrebbe pudore e riservatezza; che le ulteriori contraddizioni rilevate sarebbero state causate dall'effetto dei farmaci che non gli avrebbero permesso di ricordare con precisione gli eventi vissuti durante l'audizione sulle generalità; che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa di problemi di salute giacché sarebbe impossibile proseguire nel Paese d'origine la terapia di disintossicazione attualmente in corso; che in conclusione il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo oppure la trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione; che in via sussidiaria ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì chiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
D-2574/2015 Pagina 5 chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti, sostanziati, plausibili e coerenti; che il suo racconto circa i motivi d'asilo allegati è caratterizzato da importanti contraddizioni; che anzitutto il ricorrente ha allegato che dopo aver aggredito il fratello della fidanzata si sarebbe recato a casa di un amico a C._______, mentre in un secondo tempo ha localizzato la casa dell'amico a D._______ (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che tali località per sua stessa ammissione non sarebbero nemmeno confondibili in quanto la prima sarebbe una città vicino alla capitale e la seconda sarebbe un viale della capitale (cfr. verbale 2, pag. 8); che pertanto mal si comprende come abbia potuto confondere il nome della località nella quale avrebbe soggiornato per quasi un mese prima dell'espatrio; che altresì, si è contraddetto sul luogo in cui avrebbe conosciuto la sua attuale fidanzata, indicando in un primo tempo una sala da tè a C._______ per poi indicare un'altra località di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pag. 11); che oltretutto ha indicato che avrebbe cominciato la relazione con la sua fidanzata il 2010 oppure il 2011 e che il ricordo più intenso di un momento passato con lei
D-2574/2015 Pagina 6 sarebbe il periodo dopo essere uscito di prigione per l'ultima volta, ossia il 2008 oppure 2009 secondo le divergenti versioni (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg. e verbale 2 , pagg. 3 e 11); che tale lampante contraddizione come pure le contraddizioni testé esposte insinuano seri dubbi sull'effettiva esistenza della relazione amorosa e dell'allegato motivo di fuga; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione della SEM; che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le varie contraddizioni rilevate sarebbero da imputare all'effetto dei farmaci assunti durante la prima audizione; che il Tribunale constata che in occasione dell'audizione federale il ricorrente stava assumendo gli stessi farmaci assunti nel periodo in cui ha avuto luogo l'audizione sulle generalità (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.); che sia come sia nel ricorso non è riuscito a giustificare in maniera convincente le contraddizioni rilevate nella decisione impugnata; che in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
D-2574/2015 Pagina 7 che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che inoltre, la situazione vigente in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che in aggiunta il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che circa i suoi problemi di tossicodipendenza il Tribunale ritiene che l'insorgente potrà continuare in patria la terapia di disintossicazione cominciata in Svizzera oppure rivolgersi a cliniche competenti nel Paese d'origine; che peraltro, come indicato dalla SEM, egli ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
D-2574/2015 Pagina 8 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata; che di conseguenza la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2574/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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