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Corte IV D-2574/2014
Sentenza d e l 1 5 settembre 2014 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Thomas Wespi, cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…) e i figli B._______, nato il (…), C._______, nata il (…), Eritrea, tutti rappresentati dal sig. AH.__________, ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 1° maggio 2014 / N […].
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Fatti: A. In data 2 gennaio 2012, il sig. AH._______ (di seguito AH), cittadino eritreo residente in Svizzera al beneficio dell'ammissione provvisoria, ha inoltrato all'UFM una domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera in favore della moglie e i suoi due figli attualmente residenti in Sudan. B. Con scritto del 18 settembre 2012, AH ha sollecitato all'UFM una decisione in merito alla succitata domanda d'asilo dall'estero. C. Con scritto del 26 settembre 2012, l'UFM ha confermato ad AH la possibilità di presentare una domanda d'asilo e di autorizzazione d'entrata in Svizzera per conto della moglie e dei figli. Tuttavia, la medesima autorità, ha reso attento AH sulla necessità di produrre una procura in suo favore firmata dalla moglie. Nel contempo il medesimo Ufficio ha informato AH che l'Ambasciata svizzera a Khartoum (Sudan) non sarebbe stata in grado di procedere all'audizione dei richiedenti l'asilo per mancanza di capacità. Visto quanto precede l'UFM ha invitato la moglie ad esporre per iscritto i propri motivi d'asilo. D. A complemento della succitata domanda d'asilo, AH ha trasmesso all'UFM la copia del certificato di nascita e della carta d'identità della moglie e dei figli, nonché la copia del certificato di matrimonio. E. Con scritto del 27 maggio 2013, AH ha nuovamente sollecitato l'autorità inferiore in merito alla domanda d'asilo in oggetto, egli ha altresì allegato un fax relativo alle informazioni personali dei richiedenti e i loro motivi d'asilo oltre ad una procura sottoscritta dalla moglie anch'essa inviata via fax. F. Con scritto del 24 marzo 2014, l'UFM ha comunicato al rappresentante dei richiedenti che la documentazione inviata non soddisfaceva le condizioni giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. Tale autorità ha pertanto invitato AH ad inviarle, entro il 25 aprile 2014, una richiesta d'asilo perso-
D-2574/2014 Pagina 3 nale della moglie oltre ad una procura, in originale, firmata da quest'ultima. G. In data 10 aprile 2014, AH ha trasmesso all'UFM una procura firmata dalla moglie in originale oltre alla ricevuta postale dalla quale si evince che tale procura è stata effettivamente spedita dalla moglie. H. Con decisione del 1° maggio 2014, notificata al rappresentante dei richiedenti il 5 maggio 2014, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo in oggetto. In particolare l'autorità inferiore ritiene che i richiedenti non si siano manifestati personalmente e che dalla documentazione trasmessa non emergerebbe la chiara volontà di questi ultimi di depositare una domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, secondo l'UFM, non ci sarebbe una valida domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi. I. In data 12 maggio 2014 AH ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione dell'UFM del 1° maggio 2014. Quest'ultimo contesta all'UFM di non averlo debitamente informato del fatto che egli non avrebbe potuto presentare una domanda d'asilo in favore della moglie e dei figli nonché delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro non rispettando i criteri imposti dall'autorità inferiore. Occorrerebbe infatti anche tenere conto del fatto che egli non comprenderebbe il tedesco e, pertanto, non avrebbe capito quanto richiestogli dall'UFM. Il ricorrente ritiene comunque che la volontà della moglie di chiedere protezione in Svizzere sarebbe emersa chiaramente nel corso della procedura e che, pertanto, la decisione contestata sarebbe viziata da formalismo eccessivo. In considerazione di quanto precede, AH ha chiesto l'annullamento della decisione dell'UFM e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. J. Con ordinanza del 22 maggio 2014, il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmesso una copia del ricorso all'UFM invitando quest'ultima autorità a trasmettere, entro il 6 giugno 2014, delle osservazioni in merito.
D-2574/2014 Pagina 4 K. Con scritto del 6 giugno 2014, l'UFM ha chiesto ed ottenuto una proroga del termine sino al 13 giugno 2014. L. Con osservazioni del 12 giugno 2014, l'UFM ha rilevato che il ricorso non presenterebbe alcun fatto o prova rilevante. Tale autorità ha inoltre osservato che il rappresentante dei ricorrenti si sarebbe rivolto più volte all'UFM in lingua tedesca e che il medesimo non avrebbe mai contestato l'utilizzo di tale lingua da parte dell'UFM nel corso della procedura. L'autorità inferiore contesta pertanto la tesi del ricorrente secondo cui non sarebbe stato debitamente informato circa la procedura da seguire. M. In data 2 luglio 2014, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza al rappresentante dei ricorrenti le succitate osservazioni dell'UFM. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa.
D-2574/2014 Pagina 5 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull’asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Tuttavia, giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema. 4. Ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera. Il Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è la possibilità di sanare un eventuale vizio nel corso della procedura di prima istanza, per esemhttp://www.admin.ch/ch/i/as/2012/5359.pdf http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/3889.pdf
D-2574/2014 Pagina 6 pio tramite una presa di posizione scritta di proprio pugno, o perlomeno firmata, relativa ai propri motivi d'asilo o tramite risposte ai quesiti posti dell'UFM redatte personalmente (cfr. ibidem). 5. Nel caso di specie AH, il 2 gennaio 2012, ha introdotto una domanda d'asilo in favore della moglie e dei due figli. In tale allegato AH ha spiegato i motivi per cui la moglie e i figli avrebbero dovuto lasciare l'Eritrea nonché l'attuale situazione in cui si troverebbero in Sudan. Tale scritto, come giustamente rilevato dall'UFM in corso di procedura, non essendo stato redatto direttamente dalla moglie e nemmeno corredato da una procura sottoscritta dalla medesima, non può essere considerato una valida domanda d'asilo ai sensi della legge e della succitata giurisprudenza. Occorre pertanto valutare se il succitato vizio formale è stato sanato dalla successiva documentazione trasmessa dal rappresentante dei ricorrenti. Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella propria decisione, il Tribunale è dell'avviso che la successiva documentazione trasmessa da AH all'UFM sia sufficiente a provare l'intenzione dei propri rappresentati di chiedere protezione alla Svizzera contro le asserite persecuzioni. Nello specifico, il rappresentante dei ricorrenti ha inizialmente trasmesso all'UFM una procura del 22 ottobre 2012 firmata dalla moglie e le informazioni richieste dall'UFM circa i dati personali dei richiedenti ed i motivi d'asilo. Entrambi i documenti, redatti in lingua inglese, risultano essere stati inviati via fax ad AH da un numero straniero, verosimilmente di un paese africano. Già per questo motivo si può escludere che tali scritti siano stati confezionati dal rappresentante mentre risulta plausibile che gli stessi provengano direttamente dalla moglie di quest'ultimo. Gli ulteriori documenti sembrano confermare tale ipotesi. Infatti, in seguito alle ulteriori richieste dell'autorità inferiore, AH ha trasmesso a quest'ultima, in data 10 aprile 2014, una nuova procura, sostanzialmente uguale a quella precedentemente inviata via fax, ma firmata in originale dalla moglie. Egli ha altresì allegato la ricevuta postale dalla quale si evince chiaramente che tale procura è stata inviata dalla richiedente da Khartoum (Sudan), ciò che toglie ogni dubbio in merito alla provenienza dei summenzionati scritti. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che dagli elementi presenti agli atti emerga in maniera sufficientemente chiara la volontà dei ricorrenti di chiedere protezione alle autorità svizzera. In questo senso si fa rilevare
D-2574/2014 Pagina 7 che la procura agli atti specifica esplicitamente che la stessa è stata confezionata per rappresentare la ricorrente nell'ambito della procedura d'asilo avverso l'UFM, circostanza questa che già di per sé lascia intendere la volontà della mandante di intraprendere una procedura d'asilo in Svizzera. Per quanto concerne lo scritto relativo alle informazioni personali relative ai richiedenti e ai loro motivi d'asilo, sebbene non firmato, si osserva che il medesimo è stato inviato via fax contemporaneamente alla prima procura trasmessa all'UFM la quale, come visto, è successivamente stata confermata da quella inviata in seguito in originale e, pertanto, si evince anche in questo caso che tale scritto proviene effettivamente dalla richiedente. In ragione di quanto precede, bisogna concludere che la medesima si è manifestata personalmente nei confronti delle autorità svizzere. Di conseguenza, il ricorso del 12 maggio 2014 deve essere accolto e la decisione dell'UFM del 1° maggio 2014 annullata. Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore la quale è invitata ad entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. 6. 6.1 Visto l’esito del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è pertanto divenuta priva di oggetto. 6.2 Essendo i ricorrenti rappresentati da un membro della loro famiglia, il quale è intervenuto personalmente e a titolo gratuito, e che nulla permette di ritenere che quest'ultimo abbia dovuto sostenere delle spese indispensabili e relativamente elevate, non viene attribuita alcuna indennità (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). 7. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato dal richiedente in cerca di protezione, di conseguenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2574/2014 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione del 1° maggio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non viene attribuita alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'UFM.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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