Corte IV D-2567/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2567/2009 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 13 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 26 marzo 2009 e dell'8 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 21 aprile 2009, notificata al ricorrente il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 22 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2
D-2567/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano di etnia igbo e residente da ultimo a B._______ (Stato di Imo), che egli ha dichiarato che sua madre adottiva, per odio nei suoi confronti, l'avrebbe accusato di aver avvelenato il di lui padre; che egli avrebbe dovuto prestare giuramento della sua incolpevolezza davanti agli anziani del villaggio e in presenza dell'oracolo; che, benché nelle due settimane successive a tale giuramento non sia successo nulla e che egli sarebbe stato quindi da considerarsi innocente, sua madre l'avrebbe denunciato alla polizia; che, per paura di essere condannato ingiustamente per omicidio, egli sarebbe fuggito a C._______, dove avrebbe soggiornato (...) mese (o, secondo un'altra versione, [...] mesi), prima di lasciare la Nigeria in direzione del D._______ su consiglio di un amico del padre, che, in seguito, egli avrebbe soggiornato in Senegal per (...) mesi, periodo nel quale avrebbe lavorato come (...); che, munito di un documento procuratogli dal suo datore di lavoro, egli avrebbe raggiunto la E._______ in aereo con quest'ultimo, senza mai subire controlli, per poi giungere illegalmente in treno in Svizzera nel (...) 2009, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3
D-2567/2009 che, nella decisione del 21 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un documento d'identità, e segnala altresì che il possesso di tali documenti non sarebbe cosa comune in Nigeria, bensì limitata a persone abituate a viaggiare ad esempio per lavoro; che nel ricorso egli dubita altresì del fatto che l'Ambasciata nigeriana in Svizzera gli possa essere d'aiuto in tal senso, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal suo Paese, perchè la sua vita sarebbe in pericolo e perchè non avrebbe nessuno in Patria su cui potersi appoggiare, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun Pagina 4
D-2567/2009 documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che il ricorrente ha dichiarato di avere raggiunto la E._______ in aereo partendo dal D._______, munito di un documento di viaggio organizzatogli dal suo datore di lavoro (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 6/D42-43 e 61); che egli, però, non è stato in grado di precisare né di che tipo di documento si sarebbe trattato, né a chi sarebbe stato intestato, adducendo che il documento sarebbe sempre stato in mano del suo accompagnatore, ragione per cui non l'avrebbe mai potuto visionare (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 5 e dell'8 aprile 2009 pag. 7/D61); che anche circa il luogo di partenza e quello di arrivo del viaggio in aereo, il ricorrente non è stato in grado di dare risposta (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8 aprile 2009 pag. 6/D48-49 e pag. 7/D54): nonostante la dichiarata curiosità di apprendere il luogo di atterraggio, egli si sarebbe inoltre limitato, in maniera del tutto inverosimile, ad accettare la semplice risposta del suo accompagnatore secondo cui sarebbe giunto in un luogo tranquillo (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 7/D58); Pagina 5
D-2567/2009 che, secondo il racconto del ricorrente, la persona (...) giunta con lui in E._______ lo avrebbe – nuovamente a titolo meramente gratuito – aiutato, fornendogli i soldi per comprare il biglietto del treno fino in Svizzera (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8 aprile 2009 pag. 7/D66); che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato dal D._______ alla Svizzera passando per la E._______ senza subire alcun controllo (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8 aprile 2009 pag. 7/D62-65), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile, che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che in sede di audizione l'insorgente ha dichiarato, sollecitato più volte a rispondere precisamente in merito, di non avere intrapreso nulla al fine di procurarsi un documento d'identità perchè non ne sarebbe mai stato in possesso (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 5 e dell'8 aprile 2009 pag. 3/D5-6 e 4/D20-26) , che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, e secondo cui le modalità con cui avrebbe viaggiato (viaggio accompagnato da una persona che procurerebbe il documento di viaggio e che, una volta giunti a destinazione, ripartirebbe con quest'ultimo) corrisponderebbero ad una pratica assai in uso in Africa (cfr. ricorso pag. 2): tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, inoltre, l'asserzione ripetuta in sede ricorsuale secondo cui egli non saprebbe a chi rivolgersi per presentare un documento (cfr. ricorso pag. 2), non regge alla luce della dichiarazione resa a più riprese in sede di audizione secondo cui un amico di suo padre residente in Nigeria lo avrebbe aiutato a rifugiarsi a C._______ e gli avrebbe organizzato il viaggio fino in D._______ (cfr. verbali audizione del 26 marzo 2009 pag. 8 e dell'8 aprile 2009 pag. 6/D43 e pag. 8/D72); che pure i dubbi espressi dal ricorrente in merito ad un possibile aiuto da Pagina 6
D-2567/2009 parte dell'Ambasciata nigeriana in Svizzera a procurarsi un documento d'identità (cfr. ricorso pag. 2), non possono essere accettati, in quanto dagli atti non risulta che egli avrebbe per lo meno avviato tentativi in tal senso, che il fatto che il ricorrente non si sia adoperato per procurarsi dei documenti ed abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento – è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso dal D._______, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria (rifugiandosi dapprima in D._______ per più di (...) anni ed in seguito giungendo in Svizzera), perchè ricercato dalla polizia a Pagina 7
D-2567/2009 seguito delle accuse di omicidio mosse nei suoi confronti dalla madre adottiva dopo il decesso del di lui padre, che il ricorrente ha altresì affermato di temere di essere giudicato e condannato a morte ingiustamente in caso di ritorno in Nigeria (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 11/D101-102 e ricorso pag. 3), che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato, che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è contraddittoria ed inverosimile: basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto circa la sua permanenza a C._______, dove si sarebbe rifugiato in seguito alle accuse della madre e delle presunte ricerche di polizia, durata (...) (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 2) rispettivamente (...) mesi (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 10/D91); che, interrogato esplicitamente sulla causa del decesso del padre, egli ha dichiarato – alla fine dell'audizione federale – di ignorarla (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 12/D119), smentendo in tal modo la versione data qualche minuto prima secondo la quale egli sarebbe stato presente nel momento in cui il medico avrebbe rivelato alla famiglia che il padre sarebbe deceduto per avvelenamento alimentare (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 10-11/D97-100); che, come già indicato dall'istanza inferiore, non è logico il fatto che egli si sia dato alla fuga basando la propria paura unicamente su informazioni avute dall'amico del padre e mai accertate di persona: egli, infatti, avendo soggiornato a C._______ per almeno (...) mese, avrebbe avuto la possiblità di informarsi sulla veridicità di tali informazioni e sul contenuto di eventuali accuse mosse nei suoi confronti; che peraltro il suo timore e il suo espatrio sono in netta contraddizione sia con la dichiarazione secondo cui la polizia non avrebbe emesso alcunché nei suoi confronti (cfr. verbale audizione Pagina 8
D-2567/2009 dell'8 aprile 2009 pag. 9/D73-74), sia col fatto che durante le due settimane intercorse dopo il giuramento davanti agli anziani del villaggio e dell'oracolo niente sarebbe successo a supporto della sua colpevolezza; che il ricorrente, chiamato a spiegare la sua lunga attesa a C._______ prima di espatriare, si limita a dare una risposta che non convince perchè evasiva, non dettagliata e per nulla inerente a tale permanenza rispettivamente alle accuse mosse dalla madre (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 10/D92-94); che, nonostante il ricorrente vi avrebbe soggiornato e lavorato per oltre (...) anni, egli non è stato in grado di descrivere E._______ (D._______), limitandosi ad indicare aggettivi vaghi e stereotipati (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 6/D51-52); che, interpellato in merito all'assenza totale di contatti con l'amico del padre dopo l'espatrio, il ricorrente l'ha giustificata vagamente con l'impossibilità di contattarlo senza dar a capire di avere intrapreso alcunché in (...) anni per cambiare tale situazione (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 11/D104-107); che questo comportamento mal si confà ad una persona che sarebbe ricercata dalla polizia con l'accusa di omicidio e che per questo si troverebbe lontano dalla sua patria; che, infine, mal si comprende la decisione del ricorrente di lasciare il D._______ per la Svizzera – piuttosto che tornare in Nigeria – non essendosi mai informato se la polizia e la gente del suo villaggio continuassero o meno a ricercarlo, tantopiù che dai fatti decisivi sarebbero passati oltre (...) anni; che, per sovrabbondanza ed a sostegno dell'inverosimiglianza dell'intero racconto, egli ha dichiarato di non avere alcuna esperienza professionale (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 2), per poi smentire tale versione raccontando di avere lavorato come (...) in D._______ per più di (...) anni (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 6/D42), che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo, che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro Pagina 9
D-2567/2009 l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un eqo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, tanto più che egli ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 9/D73), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 10
D-2567/2009 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva che egli è in giovane età e in buona salute, ha terminato la scuola primaria (cfr. verbale audizione del 26 marzo 2009 pag. 3) e disponde di un'esperienza professionale di (...) anni quale (...) (cfr. verbale audizione dell'8 aprile 2009 pag. 6/D42); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete sociale, potendo fare riferimento come minimo all'amico del padre che l'avrebbe aiutato ad espatriare (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2009 pag. 8/D72), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 11
D-2567/2009 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-2567/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13