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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2009 D-2566/2009

30 aprile 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,948 parole·~15 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;d...

Testo integrale

Corte IV D-2566/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi nato il (...) e della Sierra Leone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2566/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 1° marzo 2009 in Svizzera, il verbale d'audizione del 12 marzo 2009 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di B._______ [di seguito: Centro]), in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Sierra Leone, da dove sarebbe espatriato nel 2007, poiché suo zio che sarebbe il capo dei ribelli - lo vorrebbe uccidere per prendere i soldi di suo padre; che quest'ultimo, unitamente alla madre e alla sorella dell'interessato, sarebbero stati uccisi dai ribelli, già nel 2004, l'esame osseo della radiografia della mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto, l'analisi LINGUA effettuata il 18 marzo 2009 e il relativo rapporto del (...) dell'esaminatore che l'ha effettuata, il verbale d'audizione del 3 aprile 2009, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM del 22 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente lo stesso giorno (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del Pagina 2

D-2566/2009 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nella decisione del 22 aprile 2009, l'UFM ha considerato che, da un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno della stessa, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo, ragion per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, d'altro lato, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso che la sua socializzazione si sarebbe compiuta in Nigeria e non in Sierra Leone, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere minorenne e di essere cittadino della Sierra Leone, nonostante non potrebbe dimostrarlo; che le considerazioni dell'UFM sulla sua età sarebbero assolutamente Pagina 3

D-2566/2009 soggettive e l'analisi radiologica non costituirebbe uno strumento valido per indicare l'età anagrafica; che, inoltre, l'autore del gravame ha addotto che la decisione dell'UFM si rifà soltanto a poche e non importanti domande a cui non sarebbe riuscito a rispondere in occasione della perizia LINGUA, mentre che, quelle a cui avrebbe risposto correttamente sarebbero state trascurate, che, inoltre, il ricorrente ha fatto valere che il suo rientro in Sierra Leone sarebbe inimmaginabile per i motivi espressi già in corso di procedura, e in considerazione della situazione in questo Paese dove sarebbe esposto a pericoli concreti e trattamenti inumani e degradanti, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - non è stato in grado di indicare né la data di nascita della sorella (cfr. verbale d'audizione del 12 marzo 2009 pag. 4), né la data in cui quest'ultima ed i suoi genitori sarebbero stati uccisi (cfr. ibidem) e la sua casa distrutta (cfr. ibidem pag. 6); che, d'altronde non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. ibidem pag. 5), Pagina 4

D-2566/2009 tanto più ritenute le inverosimili allegazioni rese dal medesimo quanto alle circostanze del viaggio d'espatrio, che sostanzialmente avrebbe effettuato in aereo da C._______ fino a D._______ (cfr. ibidem pag. 8) e di cui non ha saputo ricordare le date precise, dichiarando di essere espatriato nel 2007 mentre che, dal riscontro dattiloscopico, sarebbe emerso che già nel 2004 si trovava in E._______ (cfr. ibidem pag. 9 e A 6/1 e A5/2), che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età, che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico effettuato il (...) (cfr. A 8/1 agli atti) risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni, per cui non ha nemmeno saputo precisare il numero dei mesi (cfr. verbale d'audizione del 12 marzo 2009 pag. 1), che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopraevocate del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presentati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autore del gravame e di confermare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità, che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova, che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il Pagina 5

D-2566/2009 richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4), che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso, che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del (...), da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione del ricorrente è stata compiuta nell'ovest dell'Africa, segnatamente in Nigeria, e dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa sia avvenuta in qualsiasi altro Paese, tra cui quindi anche la Sierra Leone (cfr. rapporto LINGUA del (...) pag. 1 [A 15/8 agli atti]), che, infatti - come ripreso rettamente dall'UFM nella decisione impugnata - l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese nelle sue diverse varianti dell'Africa occidentale e della lingua Pidgins e Creole [cfr. agli atti]) ha indicato che le caratteristiche linguistiche della parlata dell'insorgente rilevano dalla lingua parlata nell'ovest dell'Africa, ed in particolare dalla variante nigeriana della stessa (cfr. rapporto LINGUA del (...) pagg. 2-4 [A 15/8 agli atti]); che, nonostante il ricorrente abbia sostenuto di aver vissuto dalla nascita fino al mese di febbraio 2007 a F._______ in Sierra Leone (cfr. verbale d'audizione del 12 marzo 2009), il suo modo di esprimersi non presenta alcun tratto caratteristico della lingua parlata della Sierra Leone, di cui egli non conosce nemmeno la lingua "Krio", ovvero la lingua del gruppo etnico a cui ha affermato appartenere (cfr. rapporto LINGUA del [...] pagg. 3-4 [A 15/8 agli atti]), che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere delle conoscenze particolari della Sierra Leone - come è emerso dal rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che egli non ha saputo indicare, a titolo d'esempio, il nome del Presidente della Sierra Leone, dove si trova l'immobile del Parlamento o di altre istituzioni, in quale via si colloca il famoso "Cotton Tree" così come non ha saputo citare le scuole di Freetown o lo stadio di calcio; che egli si è dimostrato molto insicuro quanto alla moneta in utilizzo in Sierra Leone, nonché ha citato una città di nome "Hanema", la quale tuttavia non è conosciuta in Sierra Leone (cfr. ibidem pag. 4), Pagina 6

D-2566/2009 che, d'altronde, il ricorrente - sia in occasione del diritto di essere sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così come delle risultanze dello stesso a cui è giunto l'esaminatore e, pertanto, della decisione impugnata, che, infatti, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate giustificazioni secondo cui egli non si esprimerebbe in lingua "Krio", poiché avrebbe dimenticato tale lingua, dato che suo padre parlava inglese con i figli (cfr. verbale d'audizione del 3 aprile 2009 pag. 2); che non soccorre nemmeno l'allegazione del ricorrente secondo cui il suo inglese sarebbe quello della televisione e della musica (cfr. ibidem), che, l'insorgente si è limitato a ribadire di essere cittadino della Sierra Leone (cfr. verbale d'audizione del 3 aprile 2009 pag. 2 e ricorso pag. 2) ed a contestare che, nella decisione impugnata, l'UFM avrebbe trascurato le domande a cui egli sarebbe riuscito a dare una risposta corretta, allorquando, invece, le sue risposte sono state tutte incorrette, perché non ha saputo rispondere a quanto domandatogli, oppure perché le stesse non hanno potuto essere confermate dall'esaminatore o sono state date con grande insicurezza (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2009 pag. 3-4 [A 15/8 agli atti]), che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto LINGUA del (...), e neppure di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda su tali conclusioni, che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1, che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), Pagina 7

D-2566/2009 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, Pagina 8

D-2566/2009 che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-2566/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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