Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2473/2011 Sentenza del 6 maggio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Gambia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 27 aprile 2011 / N […].
D-2473/2011 Pagina 2 Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 28 marzo 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il 31 marzo 2011 e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 31 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 27 aprile 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 27 aprile 2011, notificato il medesimo giorno all'interessato (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato il 29 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 maggio 2011); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 2 maggio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
D-2473/2011 Pagina 3 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino gambiano di etnia mandingo, nato e con ultimo domicilio a B._______ (C._______) (cfr. verbale 1, pag. 2); che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese poco prima di natale del 2010, oppure il 28 dicembre 2010 per il timore di dover subire ulteriori fermi da parte delle autorità statali a causa del suo ruolo quale simpatizzante del Partito Democratico Unito (di seguito: UDP)
D-2473/2011 Pagina 4 (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pagg. 2 e 5); che sarebbe quindi partito in auto alla volta di D._______ (Senegal) dove sarebbe salito a bordo di un peschereccio con il quale avrebbe raggiunto E._______ (Spagna); che, dopo un soggiorno, a seconda delle versioni date, di tre settimane, di circa un mese, oppure di tre mesi, avrebbe continuato il suo itinerario in un camion che l'avrebbe portato a F._______ (Svizzera) in data 28 marzo 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale 2, pag. 2); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Gambia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che, inoltre, ha aggiunto che sua moglie non saprebbe dove "mettere le mani", in quanto sarebbe sempre stato lui stesso ad occuparsi "di queste pratiche amministrative"; che a causa di quanto gli sarebbe successo negli ultimi mesi, non riuscirebbe altresì a ricordare esattamente dove avrebbe riposto da ultimo i suoi documenti d'identità; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio; che egli conferma, in aggiunta, che il primo fermo sarebbe avvenuto nel settembre 2009, mentre il secondo nell'agosto 2010; che si sarebbe inoltre contraddetto su certe date a causa dello stress e della difficoltà a ricordarle tutte, ma sarebbe dell'avviso che la sostanza delle sue allegazioni renda marginali tali incongruenze ed inappropriata una motivazione succinta come quella della decisione impugnata; che nel suo caso vi sarebbero quindi delle ragioni per ulteriori approfondimenti anche in merito all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera;
D-2473/2011 Pagina 5 che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene il 31 marzo 2011 gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. act. UFM A 3/1), il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità ed un passaporto, ma di averli lasciati in patria a casa (cfr. verbale 1, pag. 4); che, interrogato circa la mancata produzione dei documenti d'identità, ha allegato di aver chiamato sua moglie, la quale gli avrebbe risposto di
D-2473/2011 Pagina 6 non sapere dove si trovino (cfr. verbale 2, pag. 2); che, inoltre, non si è neanche interessato di intraprendere un'altra via per procurarsi i suoi documenti, come ad esempio chiedendo a suo figlio, il quale vive a casa della sua coniuge, di cercare i documenti (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, pag. 2); che, peraltro, non lo soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui sua moglie non saprebbe dove cercare e che egli non si ricorderebbe dove li avrebbe depositati, in quanto il suo espatrio risale a soli cinque mesi fa (cfr. ricorso, pag. 2); che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, oltre a ciò, quo al periodo di permanenza in Spagna, il ricorrente ha presentato tre versioni contrastanti allegando quale durata 3 settimane, circa un mese, oppure tre mesi (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che, peraltro, non ha saputo indicare quali Paesi avrebbe attraversato durante il suo viaggio in camion da E._______ a Chiasso (cfr. verbale 1, pag. 7); che risulta altrettanto sorprendente che egli non sappia di quale nazione fossero le targhe del predetto veicolo (cfr. verbale 1, pag. 6); che, non di meno, il ricorrente ha fornito delle date divergenti circa il giorno del suo espatrio dichiarando dapprima di essere partito il 28 dicembre 2010 per poi allegare di aver cominciato il suo itinerario poco prima di Natale del 2010 (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 6; verbale 2, pag. 5); che, in aggiunta, ha allegato di non avere subito controlli (cfr. verbale 1, pag. 6); che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
D-2473/2011 Pagina 7 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per il timore di essere ulteriormente fermato dalle autorità statali a causa del suo ruolo quale simpatizzante dell'UDP; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda la sua qualità di simpatizzante dell'UDP, l'insorgente non è neanche stato in grado di spiegare il significato della sigla del suo partito (cfr. verbale 1, pag. 5); che ciò appare sorprendente visto che egli ha dichiarato di essere stato un simpatizzante di tale partito per ben cinque anni (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 3); che il ricorrente si è contraddetto circa le date e le durate dei due fermi; che, infatti, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato arrestato la prima volta per quattro giorni nel gennaio 2009 e la seconda volta una settimana dopo per tre giorni (cfr. verbale 1, pag. 5); che, nella seconda
D-2473/2011 Pagina 8 audizione, ha asserito di essere stato fermato a settembre del 2009 per tre giorni ed in agosto, oppure in settembre del 2010 per due settimane (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che, per di più, in sede di ricorso ha fornito una terza versione allegando che il primo fermo sarebbe avvenuto nel settembre 2009, mentre il secondo nell'agosto 2010 (cfr. ricorso, pag. 3); che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, infatti, non lo soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui si sarebbe contraddetto a causa "dello stress e della difficoltà a ricordare tutte le date" (cfr. ricorso, pag. 3), in quanto detti fermi sono degli avvenimenti cruciali del suo racconto i quali l'hanno spinto ad espatriare; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
D-2473/2011 Pagina 9 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Gambia non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora piuttosto giovane ed ha una profonda esperienza professionale quale muratore (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali sua madre, due fratelli, due sorelle, sua moglie e tre figli a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, anche alla luce del fatto che ha vissuto a B._______ dalla nascita fino all'espatrio, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per reintegrarsi nella società gambiana; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
D-2473/2011 Pagina 10 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
D-2473/2011 Pagina 11 che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente)
D-2473/2011 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: