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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 D-2417/2010

28 marzo 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,768 parole·~14 min·5

Riassunto

Asilo e allontanamento | Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2010

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2417/2010

Sentenza d e l 2 8 marzo 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), C._______, nata il (…), D._______, nato il (…), Kosovo e Serbia, tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, ricorrenti,

Contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2010 / N […].

D-2417/2010 Pagina 2

Fatti: A. Il (…), gli interessati hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 22 gennaio 2009 del richiedente [di seguito: verbale 1] e della richiedente [di seguito: verbale 2] nonché verbali di audizione del 25 maggio 2009 del richiedente [di seguito: verbale 3] e della richiedente [di seguito: verbale 4]) di essere cittadini kosovari, di etnia serba, di avere avuto ultimo domicilio in Patria a E._______ fino al (…), di essersi poi recati a F._______ (Serbia) per una quindicina di giorni e di avere, infine, vissuto a G._______ (Serbia), per dieci anni fino all'espatrio. B. Con decisione del 17 marzo 2010, notificata agli interessati il 18 marzo 2010 (cfr. atto A12/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione del loro allontanamento, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 12 aprile 2010, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale del 7 maggio 2010, il Tribunale ha respinto la succitata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 25 maggio 2010, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. In data 25 maggio 2010, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

D-2417/2010 Pagina 3 Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. Il ricorso del 12 aprile 2010 verte solo sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la decisione impugnata è

D-2417/2010 Pagina 4 cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, in sostanza ed in merito all'esecuzione dell'allontanamento, che non si applicherebbe il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che, benché in linea di principio un ritorno in Kosovo non sarebbe ragionevolmente esigibile, il Kosovo settentrionale costituirebbe un'eccezione e quindi un'alternativa di soggiorno valida. Peraltro, né la situazione politica, né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esigibilità e alla possibilità dell''esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, l'UFM ha ritenuto che per i Serbi del Kosovo, in principio, esisterebbe anche l'alternativa di soggiorno in Serbia, dove gli interessati vi avrebbero vissuto per oltre dieci anni. Il Kosovo ne sarebbe infatti parte integrante e i Serbi del Kosovo sarebbero considerati dai Serbi come cittadini serbi. 6.2. Nel gravame, i ricorrenti, non contestano la decisione di rifiuto della loro domanda di asilo, ma sostengono che l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo, rispettivamente verso la Serbia, non sarebbe al momento attuale ragionevolmente esigibile. In particolare, la dichiarazione della Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (di seguito: UNMIK) e le fotografie prodotte, dimostrerebbero (…), oltre che l'assenza delle condizioni minime per un rientro nel villaggio di origine. Essi ritengono peraltro che un'alternativa di soggiorno nel Nord del Kosovo sarebbe irrealistica. In aggiunta, la motivazione dell'UFM sarebbe gravemente carente, in quanto non sarebbe stata sufficientemente individualizzata. Segnatamente, non terrebbe conto del fatto che il ricorrente avrebbe operato (…), né darebbe peso alla presenza dei figli piccoli, né avrebbe tenuto conto dell'assenza di una rete sociale su cui realisticamente potersi appoggiare in una regione, il Nord del Kosovo, a loro sconosciuta. I ricorrenti sostengono inoltre di non disporre di una formazione scolastica o professionale tale da offrire loro realistiche possibilità di integrazione. Per quanto concerne un eventuale allontanamento verso la Serbia, gli insorgenti affermano che, malgrado vi abbiano vissuto per dieci anni, la loro condizione

D-2417/2010 Pagina 5 sarebbe stata quella di rifugiati interni ripudiati dalla popolazione locale. I ricorrenti affermano che in Serbia non disporrebbero della garanzia di un alloggio, né di un lavoro e sarebbero costretti a vivere in una situazione di precariato esistenziale senza possibilità di sbocchi futuri. L'assenza di un alloggio sarebbe inoltre particolarmente pregiudizievole, ritenuto che le autorità serbe subordinerebbero l'accesso al lavoro ed al sistema sanitario ad una residenza abitativa ufficiale. Visto quanto precede, l'UFM avrebbe fondato la propria decisione sulla base di un accertamento insufficiente della fattispecie. 7. 7.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 7.2. Nella fattispecie, i ricorrenti, di nazionalità kosovara e di etnia serba, sono considerati Serbi dalle autorità serbe ed hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento ufficiale della cittadinanza serba (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.2, pag. 580 e relativi riferimenti). Gli stessi insorgenti hanno d'altronde dichiarato di disporre della nazionalità serba (cfr. verbale 3, pag. 5, Q 42 e 44; verbale 4, pag. 5, Q 54 e 55). Pertanto, nella presente sentenza verrà analizzata l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia. 7.3. Ritenuto segnatamente il diniego della qualità di rifugiato nei confronti dei ricorrenti nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte dei medesimi tramite l'atto ricorsuale del 12 aprile 2010, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984

D-2417/2010 Pagina 6 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario alle succitate disposizioni. In altri termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno in Serbia. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.4. 7.4.1. 7.4.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora nello Stato di origine lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.4.1.2 In Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 7.4.2. 7.4.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia di persone di etnia serba provenienti dal Kosovo, è ragionevolmente esigibile a condizione che venga effettuata una ponderazione scrupolosa del singolo caso, segnatamente in relazione alle conoscenze linguistiche, al livello di formazione, alle qualifiche ed esperienze professionali, al legame con la Serbia, alla situazione famigliare e medica, o ancora, ai mezzi finanziari di cui dispongono (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.6, pag. 588).

D-2417/2010 Pagina 7 7.4.2.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono ancora giovani. L'insorgente gode di un'esperienza professionale quale (…) (cfr. verbale 1 pag. 2). I ricorrenti dispongono inoltre di un'importante rete sociale in Serbia, dove hanno vissuto gli ultimi dieci anni prima dell'espatrio, e vi risiedono tuttora il padre ed i fratelli dell'insorgente (cfr. verbale 1, pag. 4). In Serbia, i ricorrenti dispongono dello statuto di persona dislocata (cfr. verbale 3, pag. 5, Q 40-41), il quale permette loro di agevolare il reinserimento sociale in detto Paese (cfr. DTAF 2010/41, consid. 8.3.3.6, pag. 589). Peraltro, nel corso del loro soggiorno decennale in Serbia, malgrado le difficoltà congiunturali e gli asseriti episodi di intolleranza da parte della popolazione locale, i ricorrenti hanno dimostrato, seppure con notevoli sacrifici, di fare capo ai bisogni della famiglia, ritenuto che l'insorgente lavorava saltuariamente come (…). Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare una sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i medesimi di un adeguato reinserimento sociale in Serbia. Infine, gli insorgenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 7.4.3. 7.4.3.1 Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1). Ciò conduce ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare, quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere preso in considerazione in merito ad un esame delle possibilità ed osta-

D-2417/2010 Pagina 8 coli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3, pagg. 367ss.; GICRA 2005 n. 6). 7.4.3.2 Nel caso di specie, i due figli sono nati rispettivamente nel (…) e (…). Essi hanno vissuto la maggior parte della loro vita in Serbia, avendovi soggiornato tra il (…) ed il (…) (cfr. verbale 1, pag. 2). In aggiunta, risiedono in Svizzera da soli tre anni, sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita, ragione per cui, anche nel loro caso, non vi è ragione di ammettere che un ritorno in Serbia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 CDF. 7.4.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 7.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuto diligenza, anno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8. 8.1. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8.2. In ragione di quanto sopra, la questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo può rimanere indecisa in questa sede. 9. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

D-2417/2010 Pagina 9 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 25 maggio 2010.

(dispositivo nella pagina seguente)

D-2417/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono compensate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 25 maggio 2010 dai ricorrenti. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

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