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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2010 D-2387/2010

14 aprile 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,339 parole·~12 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-2387/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______ nato il (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 aprile 2010 / N 538 598. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2387/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; i verbali d'audizione del 25 marzo e del 7 aprile 2010; il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) del 7 aprile 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 9 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 12 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 aprile 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; Pagina 2

D-2387/2010 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario della Mongolia con ultimo domicilio a B._______, nella regione di C._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che egli ha allegato che, nel (...) sarebbe stato testimone involontario, insieme ad un amico, un certo D._______, mentre alcune persone avrebbero cacciato ed ucciso alcuni cervi, atto illegale in tale zona, e, non appena scoperti, di essere stati percossi da questi cacciatori; che, in seguito all'arresto di dette persone, l'insorgente e D._______ sarebbero stati convocati a testimoniare al processo contro di essi; che la sera del (...) due degli imputati si sarebbero recati con D._______ a casa del ricorrente, mi nacciandolo di morte nel caso di una sua testimonianza, e forzandolo immediatamente a salire sulla loro automobile portandolo quindi, insieme a D._______, ad E._______, ove li avrebbero poi costretti a salire su un treno diretto a F._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2010, pag. 6); che da tale luogo egli sarebbe ripartito con un TIR, giungendo ad un bosco ove avrebbe atteso di poter salire su di un furgone, con il quale sarebbe poi giunto a Chiasso in data (...) (cfr. ibidem, pagg. 6 e 7); che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, egli si sarebbe contraddetto in merito al proprio espatrio, affermando prima di essere stato obbligato dalle persone coinvolte nella caccia ai cervi, e poi di aver pagato D._______ per or ganizzare il viaggio d'espatrio; che, inoltre, malgrado le percosse di dette persone, egli non si sarebbe mai rivolto alle autorità del proprio paese; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; Pagina 3

D-2387/2010 che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la verosimiglianza dei propri motivi d'asilo, dichiarando che avrebbe ubbidito all'ordine di lasciare il paese impartitogli dalle suddette persone, consegnando i soldi per detto viaggio a D._______ (cfr. ricorso, pag. 2); che egli inoltre sostiene di non poter ritornare in patria a causa delle minacce di morte ricevute e per le sanzioni da parte delle autorità, in cui incorrerebbe per non essersi presentato a testimoniare il giorno del processo; che, infine, visto quanto esposto, un rinvio sarebbe impossibile, non ragionevolmente esigibile né ammissibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247); Pagina 4

D-2387/2010 che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi ve in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di par te non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso e pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, in particolare, il ricorrente ha, in un primo tempo, dichiarato che gli uomini che l'avrebbero picchiato si sarebbero presentati da lui una sera, del (...) o del (...), a seconda delle versioni (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2010, pagg. 5 e 6) senza che se ne possa peraltro dedurre alcun preavviso, e l'avrebbero obbligato a recarsi con loro ad E._______ ed in seguito a salire su un treno per F._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2010, pag. 5 e del 7 aprile 2010, pag. 2), mentre, durante la seconda audizione, egli ha allegato di aver consegnato all'amico D._______ i soldi guadagnati con la vendita del proprio bestiame per poter pagare il viaggio d'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 7 aprile 2010, pagg.4 e 5); che, confrontato con tale contraddizione, egli ha dichiarato che pensandoci, forse D._______ l'avrebbe ingannato, tenendo i suoi soldi (cfr. ibidem, pag. 5); che non è inoltre chiaro perché il ricorrente, essendo stato obbligato ad espatriare contro la propria volontà, non abbia cercato di fuggire, tanto più che si sarebbe separato già a F._______ dall'uomo che si sarebbe dovuto assicurare del suo espatrio (cfr. ibidem, pag. 3), ma è contro ogni logica che egli si sia addirittura assoggettato a percorrere una successione di percorsi casuali, tramite i quali sarebbe giunto in Svizzera; che l'interessato non ha saputo controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che, in conclusione, le allegazioni del ricorrente non sono state rese verosimili; che, in particolare, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Pagina 5

D-2387/2010 patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del Pagina 6

D-2387/2010 ricorrente; vista la giovane età e la pluriennale esperienza come pastore di bestiame (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2010, pag. 2) e ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che egli disponga in patria di una rete sociale, tanto più che egli ha dichiarato di aver trascorso tutta la vita a B._______, nel C._______ (cfr. ibidem, pag. 1); che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); Pagina 7

D-2387/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-2387/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ri corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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