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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2010 D-2385/2010

16 aprile 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,421 parole·~12 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-2385/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Armenia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 aprile 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2385/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 dicembre 2009 in Svizzera, la decisione del 22 gennaio 2010 dell'UFM che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, cresciuta in giudicato il 23 febbraio 2010, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 4 marzo 2010, i verbali d'audizione del 17 marzo 2010, la decisione dell'UFM del 9 aprile 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. act. B17), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 12 aprile 2010 , i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-2385/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato – cittadino armeno, di religione (...) e di professione (...) – ha dichiarato di essere nato a B._______ (Armenia) e di averci vissuto dalla nascita fino all'espatrio nel (...), che egli ha altresì allegato di non avere mai lasciato la Svizzera dopo la conclusione infruttuosa della prima procedura d'asilo avviata in Svizzera e, nel (...), di avere appreso tramite il suo vicino K. che il (…) il suo appartamento a B._______ sarebbe stato incendiato e che sua moglie avrebbe riferito a K. di ricevere giornalmente telefonate minatorie; che egli ha allegato di sospettare che l'incendio e le telefonate menzionate rappresenterebbero un atto di vendetta da parte di R., un amico della (...) dell'attuale Presidente dell'Armenia di cui avrebbe rivelato il nome alle forze di polizia nel (...), quando fu arrestato, che, nella decisione del 9 aprile 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di avere, in sede di audizione, esposto chiaramente le ragioni per le quali gli sarebbe stato Pagina 3

D-2385/2010 impossibile inoltrare ricorso contro la decisione dell'UFM in merito alla sua prima domanda d'asilo e che, dopo conclusione della prima procedura d'asilo avviata in Svizzera, si sarebbero verificati fatti nuovi e rilevanti in materia d'asilo; che le minacce nei suoi confronti, infatti, continuerebbero e che, in Armenia, la sua vita sarebbe in pericolo per gli stessi fatti già addotti durante la prima procedura d'asilo avviata in Svizzera; che egli avrebbe esposto in maniera chiara e dettagliata sia le ragioni del suo espatrio, che i fatti più recenti che avrebbero determinato un aggravamento della sua situazione; che, pertanto, egli è dell'avviso che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che egli ha allegato che un suo rientro in Armenia sarebbe inimmaginabile, in quanto rischierebbe per la sua vita, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione nel merito dell'UFM del 22 gennaio 2010, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della Pagina 4

D-2385/2010 benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che codesto Tribunale tiene a sottolineare che v'è ragione di ammettere che i motivi addotti nella presente procedura sono, seppure nuovi, manifestamente correlati a quelli della prima domanda d'asilo, ovvero sostanzialmente il suo intervento a difesa di manifestanti nel (...), il suo arresto e la successiva rivelazione alla stampa della persona di R. quale mandante delle violenze perpetrate dalla polizia ai manifestanti di cui parola, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale 1 pag. 5 e ricorso pag. 2); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi d'asilo presentati nella prima procedura ed in considerazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle due rispettive procedure, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura; che, peraltro, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della presente procedura, basti rilevare che non risulta plausibile che il ricorrente non si sia mai preoccupato di approfondire maggiormente la notizia dell'incendio del suo appartamento (contattando il suo vicino K., i pompieri stessi o le autorità), al fine di apprendere ad esempio la causa o l'entità del danno subito, bensì si sia accontentato delle informazioni ottenute in occasione dell'unica telefonata intercorsa con K. su detto tema (cfr. verbale del 17 marzo 2010 [di seguito verbale 1], act. B1, pag. 5 e verbale "Diritto di essere sentito [...]" del 17 marzo 2010 [di seguito verbale 2], act. B8, pag. 1); che, del resto, i sospetti dell'insorgente circa gli autori delle chiamate minatorie alla moglie e dell'incendio al suo appartamento non risultano essere corroborati da alcun elemento concreto; che, segnatamente, egli non ha mai verificato la presenza di vetture dei collaboratori di R. nel cortile del suo palazzo il giorno dell'incendio come riferitagli dal vicino (cfr. verbale 1 pag. 6); che ci si può ragionevolmente attendere che, se egli avesse realmente sospettato R. quale autore delle telefonate minatorie alla moglie e che il loro contenuto fosse rivolto a lui stesso, avrebbe per lo meno tentato di mettersi in contatto con la moglie in Patria, cosa che, invece, non ha fatto (cfr. ibidem pag. 6), nonostante, a suo stesso dire, egli sarebbe rimasto in contatto telefonico con quest'ultima (cfr. ibidem pag. 6); che, inoltre, egli non si è preoccupato che la moglie sporgesse denuncia circa i fatti accaduti, fatto, questo, che non depone a favore della verosimiglianza del suo racconto, Pagina 5

D-2385/2010 che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato come inverosimile il racconto del ricorrente, che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, per conseguenza, non vi sono indizi secondo cui i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo siano propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché Pagina 6

D-2385/2010 l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Armenia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha frequentato, oltre le scuole dell'obbligo, pure il (...) e l'(...), conseguendo la laurea in (...) pag. 3), ed ha lavorato diversi anni in seno a (...) alla (...) dell'aeroporto di B._______ (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, in Patria dispone di una rete social-familiare, ritenuto che per lo meno la (...) ed il suo (...) – coi quali è tuttora in contatto (cfr. ibidem pagg. 5-6) – si trovano ancora in loco; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti, per i problemi di (...) di cui soffre il medico visitante gli ha prescritto unicamente una terapia continua medicamentosa (cfr. act. B6), che il ricorrente potrà del resto proseguire in Armenia, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 7

D-2385/2010 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-2385/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9

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