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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2018 D-2384/2017

22 maggio 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,833 parole·~14 min·7

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 marzo 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2384/2017

Sentenza d e l 2 2 maggio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), alias D._______, nata il (…), Afghanistan, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 marzo 2017 / N (…).

D-2384/2017 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il (…) ottobre 2015, il verbale d’audizione sulle generalità del 20 ottobre 2015 (di seguito: verbale 1) ed il verbale d’audizione sui motivi d’asilo del 13 marzo 2017 (di seguito: verbale 2) di A._______, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 24 marzo 2017, notificata alla richiedente il 27 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), con la quale l’autorità di prime cure ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dell’interessata, senza esecuzione dello stesso, in quanto non ragionevolmente esigibile, e pertanto ha posto la medesima al beneficio dell’ammissione provvisoria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 25 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d’entrata: 26 aprile 2017), con cui la ricorrente ha concluso secondo il senso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, ha chiesto la restituzione degli atti all’autorità inferiore per nuova decisione; contestualmente ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie, protestando spese e ripetibili, la decisione incidentale del 17 gennaio 2018 del Tribunale con la quale si è accolta l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria postulata con il ricorso dall’insorgente, a condizione della produzione di un’attestazione d’indigenza entro il 1° febbraio 2018 oppure il versamento di un anticipo di CHF 750.–, il versamento dell’anticipo richiesto da parte della ricorrente in data 23 gennaio 2018 (cfr. risultanze processuali), il successivo scritto del 2 febbraio 2018 (cfr. risultanze processuali, data d’entrata: 5 febbraio 2018) della E._______, (…), (…), nel quale si attesta che A._______ è ospite del (…) e la sua sussistenza è assicurata da prestazioni assistenziali, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-2384/2017 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 24 marzo 2017, e non avendo in specie l’interessata censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiata e di concessione dell’asilo, che nel corso dell’audizione sulle generalità l’insorgente ha dichiarato di essere cittadina afghana di etnia Hazara e religione sciita, nata e cresciuta sino all’età di 12 anni a F._______ (Iran) ed in seguito risiedente a G._______ (Iran) sino al suo espatrio avvenuto nel (…) del 2015, con il marito ed i suoi (…) figli (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.),

D-2384/2017 Pagina 4 che sentita in merito ai motivi della sua domanda, l’interessata ha dichiarato di essere espatriata dall’Iran, poiché voleva assicurare un futuro migliore ai figli; che inoltre sia i figli che lei in quanto donna afghana sarebbero stati discriminati in Iran (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 6 seg.), che dal marito e dai figli sarebbe stata separata durante la fuga dall’Iran verso il confine turco; che del marito non avrebbe più avuto d’allora alcuna notizia, mentre che i figli sarebbero stati affidati giuridicamente alla madre in Iran; che dipoi i cognati minaccerebbero la madre di chiedere il divorzio e l’affidamento dei suoi figli, poiché avrebbe danneggiato la loro reputazione avendo continuato il viaggio in Europa da sola (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 segg.), che interrogata in merito al suo Paese d’origine, l’interessata ha dichiarato di essere originaria di H._______ nella provincia di I._______, ma di non essersi mai recata nello stesso (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 seg.); che in Afghanistan non vi sarebbe alcuna sicurezza e l’etnia Hazara verrebbe perseguitata e discriminata; che in merito i suoi genitori avrebbero lasciato il suo Paese d’origine a seguito dell’uccisione del (…) da parte dei (…), perché quest’ultimo sarebbe stato considerato un comunista e non rispettoso dei precetti religiosi dato che avrebbe fatto studiare i figli in J._______ (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 7 seg.), che nella decisione querelata, la SEM ha anzitutto ritenuto irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi le dichiarazioni della richiedente riguardo ai fatti accaduti in Iran, in quanto relativi ad uno Stato terzo e non al suo Paese d’origine, che per il resto, l’autorità inferiore ha considerato pure non pertinenti le allegazioni dell’interessata in merito all’Afghanistan, che in particolare ella non avrebbe addotto alcuna persecuzione diretta in relazione con il suo Paese d’origine, in quanto non vi avrebbe mai soggiornato e non conoscerebbe il reale motivo d’espatrio dei genitori dallo stesso, avendo unicamente dichiarato che il (…) sarebbe stato ucciso dai (…) durante la guerra con la J._______, che infine, non sarebbe neppure rilevante il timore dell’interessata di stabilirsi nel suo Paese d’origine a causa dell’insicurezza generale e della situazione in cui verserebbe l’etnia Hazara nello stesso, in quanto avrebbe unicamente riportato informazioni trasmesse dai media e non situazioni realmente vissute,

D-2384/2017 Pagina 5 che nel ricorso, la ricorrente contesta dapprima il parere dell’autorità di prime cure rispetto all’interpretazione dell’art. 3 LAsi, ritenendo che lo statuto di rifugiata le dovrebbe essere riconosciuto poiché il Paese dalla quale proverrebbe corrisponde a quello della sua ultima residenza, che di conseguenza le persecuzioni determinanti ai sensi della predetta disposizione sarebbero quelle da lei subite in Iran, che in secondo luogo le dovrebbe essere riconosciuto lo statuto di rifugiata, in quanto se fosse rinviata in Afghanistan, ella teme che i cognati la verrebbero a cercare per mettere in atto le loro minacce nei suoi confronti, che in conclusione, la decisione impugnata andrebbe annullata poiché resa sulla scorta di un esame incompleto dei fatti ed un accertamento inesatto degli stessi ed alla ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiata, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge; che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi), che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 seconda frase LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o ancora dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata,

D-2384/2017 Pagina 6 che il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), che inoltre la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90); che la menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide; che alla luce di ciò, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del TAF D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1 e riferimenti citati), che nella fattispecie, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore e contrariamente a quanto ritenuto dall’insorgente in sede ricorsuale, le problematiche dichiarate dalla ricorrente rispetto all’Iran, non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, essendo ella cittadina afghana; che per lo stesso motivo neppure i fatti dichiarati inerenti i figli e successi in Iran sono pertinenti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato alla ricorrente oltre che si rileva essere la procedura d’asilo una procedura individuale, che la sua domanda d’asilo è fondata in primo luogo su motivi socio-economici, per assicurare un futuro migliore alla sua famiglia, in particolare ai suoi figli (cfr. verbale 2, D41 segg., pag. 6), che tali allegazioni non comportano il riconoscimento dello statuto di rifugiato, poiché non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per quanto attiene invece il motivo sollevato dall’insorgente circa l’insicurezza generale in Afghanistan e le persecuzioni dell’etnia Hazara nello stesso, sebbene sia innegabile che la popolazione civile del luogo abbia dovuto e debba tuttora far fronte a gravi carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati sia da forze di sicurezza afghane e straniere, che da gruppi criminali o anti-regime, come pure da capi di guerra regionali e comandanti di milizie, così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza in tutte le regioni in Afghanistan (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.3-9.8 e sentenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 6.2-7.6; CORINNE TROXLER in: Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Afghanistan: mise à jour, Les con-

D-2384/2017 Pagina 7 ditions de sécurité actuelles, 14 settembre 2017, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/170914afg-update-f.pdf, consultato il 14.03.2018), occorre quantomeno prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze della situazione sfavorevole in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro un gruppo protetto ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto anche recentemente codesto Tribunale ha ritenuto che la situazione dell’etnia Hazara in Afghanistan, non adempia le elevate condizioni poste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di una persecuzione collettiva (cfr. sentenza del TAF D-4572/2016 del 6 dicembre 2017 consid. 5.4 e referenze citate), che del resto tali eventi vanno presi in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e referenze citate, D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure vista la situazione di insicurezza nella sua regione di provenienza, ammettendola provvisoriamente in Svizzera, che infine anche per quanto attiene il timore che i cognati della ricorrente mettano in atto le loro minacce nei suoi confronti in Afghanistan, come allegato in sede ricorsuale dall’insorgente, ritenendo colpevole la stessa della sparizione del marito nonché che l’insorgente li avrebbe disonorati con il suo comportamento, in particolare avendo proseguito sola il viaggio verso l’Europa invece di essere tornata indietro, non risulta un motivo rilevante per riconoscere all’insorgente lo statuto di rifugiato, che invero il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5), che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni, che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più

D-2384/2017 Pagina 8 fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che invece sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in merito non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che nel caso in esame non vi sono evidenze agli atti che permettano di concludere che in un futuro prossimo e con un’alta probabilità i cognati dell’insorgente possano mettere in atto le loro minacce in Afghanistan, tra l’altro riferitele dalla madre, in merito al divorzio ed all’affidamento dei suoi figli contro la sua volontà (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 9 seg.), che invero ella ha dichiarato che i cognati non avrebbero ancora intrapreso nulla di concreto per far sancire il divorzio tra l’insorgente ed il marito, come pure per richiedere l’affidamento dei figli, salvo essersi recati a casa della madre dell’insorgente in Iran qualche volta per minacciarla di portare via i suoi figli con la forza e chiedere il divorzio della stessa (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 10 segg.), che pertanto dalle allegazioni della richiedente non risultano sufficienti indizi per ritenere un fondato timore di subire dei pregiudizi da parte dei cognati se ella ritornasse in Afghanistan, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, che di conseguenza, ci si esime dall’analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione riferiti alle presunte minacce dei cognati dell’insorgente, mancando già in specie l’elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all’art. 3 LAsi, che inoltre nel ricorso l’insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, che in conclusione, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,

D-2384/2017 Pagina 9 che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.–, che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo di CHF 750.– versato dall’insorgente il 23 gennaio 2018, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2384/2017 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 750.– versato il 23 gennaio 2018. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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