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Corte IV D-2376/2025
Sentenza d e l 3 1 luglio 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Regina Derrer, Vincent Rittener, cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti A._______, nato il (…), Turchia, (…) Via San Gottardo 61, 6500 Bellinzona ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 marzo 2025 / N (…).
D-2376/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a. Il richiedente, giunto in Svizzera unitamente al padre, ha presentato domanda d’asilo il (…). Il (…), al compimento della maggiore età, il suo incarto è stato separato da quello del genitore. L’8 marzo 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con l’interessato un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) ed il 12 marzo il suo dossier è stato assegnato alla procedura ampliata. Il (…) seguente, la madre ed i fratelli minori hanno depositato domanda d’asilo in Svizzera. Con decisione del 6 marzo 2025, il padre è stato messo al beneficio dell’asilo, in seguito concesso a titolo derivato alla coniuge ed ai figli minorenni, quest’ultimi non avendo motivi d’asilo individuali.
A.b. Il richiedente – cittadino turco di etnia curda – ha riferito di aver lasciato la Turchia il (…) 2022, data la pressione verso lui esercitata dalle autorità in seguito all’emanazione nell’(…) 2022 di un mandato di accompagnamento coattivo nei confronti del di lui padre. Quest’ultimo sarebbe fuggito dalla propria città, mentre l’interessato, la madre ed i fratelli avrebbero continuato a vivere allo stesso indirizzo. Agenti di polizia avrebbero fatto visita presso la loro abitazione a più riprese, una prima volta offendendo verbalmente la di lui madre, ma pure si sarebbero presentati all’uscita dell’istituto scolastico da lui frequentato, insultandolo e malmenandolo fisicamente in modo da ottenere informazioni sull’ubicazione del padre; tali eventi sarebbero avvenuti in media una o due volte alla settimana. Durante le vacanze estive egli avrebbe deciso di restare a casa e non sarebbe in seguito nemmeno rientrato a scuola data l’imminente partenza verso la Svizzera.
A.c. A sostegno della propria domanda, oltre ad una fotocopia del passaporto, il richiedente non ha versato agli atti alcun mezzo di prova.
B. Con decisione del 6 marzo 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l’ammissione provvisoria a causa dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ed incaricando il Cantone B._______ dell’attuazione dell’ammissione provvisoria stessa.
D-2376/2025 Pagina 3 C. Con ricorso del 4 aprile 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della decisione impugnata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In alternativa, chiede che il suo caso venga riesaminato tenuto conto del rischio di persecuzione riflessa e del suo stato psicologico. Sul piano procedurale, il ricorrente chiede gli sia concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.
D. Con decisione incidentale del 22 aprile 2026, il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente e trasmesso un esemplare del ricorso alla SEM invitando quest’ultima ad inoltrare una risposta entro il 7 maggio 2026, esprimendosi – alla luce della giurisprudenza pertinente sulla persecuzione riflessa nel contesto turco (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-6998/2023 del 15 febbraio 2024 consid. 6.5.1 con rinvio alla tuttora GICRA 2005 n. 21, consid. 10) – sul fondato timore del ricorrente di una tale persecuzione (cfr. atto TAF n. 5).
E. Con osservazioni del 29 aprile 2026, l’autorità inferiore si è espressa sul fondato timore del ricorrente di una persecuzione riflessa nel contesto turco e si è riconfermata nella propria decisione (cfr. atto TAF n. 7).
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF
D-2376/2025 Pagina 4 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Nella decisione avversata, la SEM non ha ritenuto rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, le pressioni delle autorità di cui sarebbe stato vittima il ricorrente, in quanto dirette in primo luogo per ottenere informazioni sull’ubicazione del di lui padre. Le intimidazioni da lui subite non sarebbero state indirizzate dunque per motivi afferenti alla sua persona e non sarebbero nemmeno aumentate di intensità nel tempo, oltre a non essersi mai realmente concretizzate in atti seguenti. L’interessato si sarebbe poi contraddetto sia sul tenore che sulla frequenza delle minacce. Di conseguenza, l’intensità delle vessazioni subite a causa della latitanza del padre non sarebbe sufficiente per giustificare una pressione psichica insopportabile. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, non ritenendo lo stesso essere ragionevolmente esigibile, l’autorità inferiore non ha proceduto con l’analisi di altri fattori ostativi.
4. Nel proprio gravame, il ricorrente ha ritenuto parziale ed ingiustificata la decisione della SEM, poiché non terrebbe conto della sua situazione personale, del rischio di persecuzione riflessa e di disagio psicologico al quale sarebbe sottoposto in caso di rimpatrio. Egli ammette di non essere stato perseguitato per motivi direttamente inerenti alla propria persona, bensì a causa della situazione del padre, attivista politico avverso al governo turco. Nondimeno, ritiene di essere stato ugualmente vittima di timore, insicurezza ed emarginazione sociale in quanto figlio di detto padre. La SEM avrebbe – a suo dire – sì mantenuto l’unità familiare concedendogli l’ammissione provvisoria ma avrebbe dovuto altresì riconoscergli la qualità di rifugiato, come fatto per la madre ed i fratelli minori, in quanto il suo rischio di esposizione alla pressione psicologica e di persecuzioni indirette è pari a quello dei fratelli, se non maggiore. Pertanto, la decisione avversata sarebbe incoerente e discriminatoria e lederebbe le disposizioni degli artt. 3 e 51 LAsi e 8 CEDU. Da ultimo, al momento della domanda d’asilo egli sarebbe stato minorenne e sarebbe divenuto maggiorenne solo in seguito, sicché il suo caso avrebbe dovuto essere trattato insieme al padre. Inoltre, qualora la decisione su quest’ultimo fosse stata presa prima della sua maggiore età, egli avrebbe beneficiato dello stesso trattamento dei fratelli minori.
D-2376/2025 Pagina 5 5. Nelle proprie osservazioni del 29 aprile 2026, la SEM si è sostanzialmente riconfermata in quanto esposto nella decisione. A dire dell’autorità inferiore, non sussisterebbero infatti elementi sufficienti per ritenere che vi sia un fondato timore da parte di quest’ultimo in merito alla possibilità di divenire vittima di una persecuzione riflessa. Il ricorso non apporterebbe nuovi fatti o mezzi di prova rispetto all’audizione, motivo per cui la SEM conferma la precedente valutazione circa la scarsa intensità della persecuzione in esame.
6. In via preliminare, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
7. 7.1 7.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
7.1.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
7.1.3 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere
D-2376/2025 Pagina 6 umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
7.1.4 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa se delle persecuzioni si estendono, a fianco della persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti (per il concetto di persecuzione riflessa, cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 e relativi riferimenti). Inoltre, si rammenta che la corresponsabilità famigliare ("Sippenhaft"), quale facoltà legale d'impegnare la responsabilità di un'intera famiglia per il delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni o delle rappresaglie nei confronti di membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d'intraprendere delle attività politiche illegali. Tanto più la persona ricercata o l'oppositore è implicato in modo significativo in favore di un'organizzazione politica illegale, maggiore sarà la verosimiglianza che tali pressioni siano messe in atto. Tali violenze possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 21 consid. 10.2.3; ex pluris sentenza del TAF E-6998/2023 del 15 febbraio 2024 consid. 6.5.1). Tuttavia, occorrerà apprezzare in ogni fattispecie il rischio di persecuzione riflessa, in funzione degli elementi concreti che potrebbero fondare oggettivamente un timore specifico di agiti delle autorità contro i membri della famiglia interessata.
7.2 7.2.1 Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore abbia valutato correttamente l’inadeguatezza delle allegazioni addotte dall’interessato, tanto da non riconoscergli – rettamente – la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.
7.2.2 In particolare, l’interessato sostiene di essere esposto a un rischio concreto di persecuzione riflessa – con conseguente pressione psichica – in ragione della figura del padre, attualmente beneficiario dell’asilo in Svizzera. Quest’ultimo sarebbe stato infatti percosso e minacciato ripetutamente per aver cantato canzoni curde, preso parte ad attività politiche e culturali legate al “Partito Democratico dei Popoli” (in turco Halkların Demokratik Partisi o HDP) ed alle celebrazioni del Newroz; successivamente, gli sarebbero state mosse accuse infondate di (…), fino
D-2376/2025 Pagina 7 all’emissione di due mandati di arresto a suo carico (cfr. incarto SEM N […]).
Ora, come summenzionato, la giurisprudenza di questa Corte in casi di persecuzione riflessa riferiti alla situazione turca, ha precisato che in generale vi è il timore fondato di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo solo quando il richiedente ha già subito gravi pregiudizi per questo motivo, oppure se le autorità hanno motivo di sospettare che egli è in contatto con la persona ricercata. Oltre a questo, è necessario che le autorità turche abbiano un interesse pronunciato a fermare e ad arrestare la persona ricercata, a causa del suo profilo specifico e del contesto descritto poc'anzi. Maggiormente minacciate da una persecuzione riflessa sono poi quelle persone alle quali si aggiunge un proprio, non irrilevante, impegno politico a favore di organizzazioni politiche illegali, reale oppure che venga loro attribuito dalle autorità, e che si impegnano apertamente a favore di parenti politicamente attivi.
7.2.3 In casu, non si può ritenere che quanto dichiarato dall’insorgente descriva una condotta da parte delle autorità di gravità tale da raggiungere l’intensità necessaria per configurare una persecuzione di questo genere. Essendovi un difetto d’intensità, non si può neanche ammettere la sussistenza di una pressione psicologica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. ricorso, pag. 3). Invero, considerata la frequenza delle asserite vessazioni subite, il Tribunale non ritiene che il ricorrente sia stato vittima di comportamenti sistematici o gravi tali da lederne in modo intollerabile la dignità ed i diritti. Egli sarebbe stato sottoposto a vessazioni soltanto per un arco temporale ristretto, compreso tra (…) 2022, peraltro ridotto durante la pausa scolastica estiva. In precedenza, dal 2016 – momento della fuga interna del padre – e sino all’emissione dei mandati di accompagnamento coattivo a carico del genitore nel 2022, la famiglia non avrebbe sostanzialmente subìto pressioni da parte delle autorità (cfr. atto SEM n. 1350678-27/13, D11 e D44). In seguito, invece all’espatrio del padre e del ricorrente stesso, va rilevato che la madre ed i fratelli rimasti in Turchia hanno vissuto altri due anni senza subire conseguenze rilevanti. Inoltre, egli non può nemmeno prevalersi di un particolare profilo politico suscettibile di aumentare il rischio in caso di rientro in patria, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non essendo mai stato politicamente attivo né essendosi mai impegnato a favore di organizzazioni o partiti politici curdi e/o illegali. Egli ha infatti affermato di non aver svolto e di non svolgere alcuna attività politica – eccezione fatta per la partecipazione a dei Newroz (cfr. atto SEM n. 27, D73; gravame, pag. 3) – né di aver avuto mai problemi con terze persone nel Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 27,
D-2376/2025 Pagina 8 D84). A ciò si aggiunga il fatto che – sulla base degli atti e di quanto da lui dichiarato – egli non sembrerebbe avere precedenti di natura penale né sarebbe mai stato perseguito in alcun modo dalle autorità del Paese d’origine (cfr. idem, D83). Di conseguenza, in caso di rimpatrio, non si ravvisano elementi che possano confermare la sussistenza di una persecuzione riflessa sufficientemente intensa, ovvero di un fondato timore da parte del ricorrente nel poter essere esposto a seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi o che lo stesso ne debba temere di nuovi in un futuro prossimo e con un’elevata probabilità.
7.2.4 Non può altresì essere accolta neppure la tesi del ricorrente secondo cui egli avrebbe dovuto vedersi riconosciuta la qualità di rifugiato, analogamente a quanto avvenuto per la madre e i fratelli minori. Si rammenta infatti che quest’ultimi – non disponendo, a loro volta, di motivi personali d’asilo – hanno ottenuto l’asilo unicamente a titolo derivato dal coniuge/padre in virtù delle disposizioni in materia di asilo familiare (cfr. art. 51 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente, in quanto maggiorenne al momento della richiesta, non sarebbe pertanto mai potuto rientrare nel novero dei beneficiari, considerato che l’art. 51 cpv. 1 LAsi include soltanto i coniugi dei rifugiati ed i loro figli minorenni. Pertanto, non vi sarebbe alcuna violazione delle disposizioni citate né tantomeno dell’art. 8 CEDU.
7.2.5 Da ultimo, neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, consid. 7.1). L’insieme delle allegazioni dell’interessato non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Per quanto sia noto che la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia ed in generale, tali problematiche non raggiungono – come neppure all'occorrenza – l'intensità prevista dall'art. 3 LAsi (cfr. ex pluris la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, i disagi e le discriminazioni subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi.
D-2376/2025 Pagina 9 7.2.6 In queste circostanze, le allegazioni del ricorrente si rivelano essere infondate sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. Di conseguenza, deve essere dato seguito alle corrette conclusioni dell’autorità inferiore.
8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
8.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).
8.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.
9. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 22 aprile 2026, le stesse non vengono prelevate.
11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2376/2025 Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
D-2376/2025 Pagina 11 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata;) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – autorità cantonale competente