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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2010 D-2360/2010

20 aprile 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,137 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Allontanamento Dublin (art. 107a LAsi)

Testo integrale

Corte IV D-2360/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Afganistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2360/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 25 dicembre 2009, in cui ha allegato di essere originario dell'Afganistan e di essere espatriato nel (...) verso l'B._______, dove vi sarebbe rimasto fino all'(...) quando sarebbe partito, al fine di poter esaudire il suo desiderio di studiare, verso l'Europa, transitando attraverso la Grecia, Serbia, Macedonia, Ungheria, Austria e l'Italia, fino a giungere in Svizzera, il confronto dattiloscopico, effettuato dall'UFM con il registro EURODAC in data (...), dal quale è emerso che l'interessato era già stato controllato in Ungheria in data (...) (recte: [...], cfr. atto A19/1) (EURODAC 1), dove ha deposto una domanda d'asilo, nonché in Grecia dove era già stato registrato in data (...) (EURODAC 3; cfr. atto A7/2), il verbale d'audizione dell'11 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1), il diritto di essere sentito concessogli in data 20 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2) in merito ad un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nell'ambito del quale, da un lato, il ricorrente ha riconosciuto di essere stato in Grecia ed in Ungheria, affermando che in detti Paesi non avrebbe ottenuto né mezzi finanziari o materiali per vivere, né le cure di cui necessiterebbe, dall'altro ha ammesso di essere stato in Austria e in Italia, dichiarando per contro che in merito a quest'ultimi non vi sarebbero dei motivi specifici per cui non potrebbe esservi allontanato (cfr. atto A14/3), la richiesta di ammissione dell'interessato del 25 gennaio 2010 (cfr. atto A18/5) inoltrata alle autorità ungheresi dall'UFM secondo il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino), l'accordo del (...) delle autorità ungheresi, le quali hanno dichiarato la loro competenza per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie, in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino (cfr. atto A26-27/1), Pagina 2

D-2360/2010 l'istituzione di una curatela di rappresentanza personale ordinata in data 8 marzo 2010 in favore dell'interessato, in quanto è stato ritenuto essere minorenne dall'UFM, la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 (notificata al tutore dell'interessato il 1° aprile 2010; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, nella quale codesto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Ungheria ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi, il ricorso in originale inoltrato dall'insorgente il 9 aprile 2010 via fax e per raccomandata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), pervenuto al Giudice incaricato dell'istruzione il medesimo giorno (ricevuto per fax alle ore 09:10 circa), mediante il quale l'insorgente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata ed ha presentato altresì una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la richiesta immediata del TAF dell'incarto dell'UFM relativo alla procedura di prima istanza (cfr. risultanze processuali), l'ordinanza del 12 aprile 2010 di sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente giusta l'art. 56 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ottenimento da parte del TAF in data 13 aprile 2010 dell'incarto originale dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS Pagina 3

D-2360/2010 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, in particolare, essendo stata la decisione notificata il 1° aprile 2010 al ricorrente (cfr. risultanze processuali) ed essendo il 5 aprile 2010 un giorno festivo riconosciuto nel Canton Ticino e a livello nazionale, il ricorso presentato il 9 aprile 2010 è tempestivo, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che – essendo emerso dal riscontro dattiloscopico che il richiedente avrebbe chiesto asilo politico il (...) (recte: il [...]) in Ungheria – detto Paese è competente per trattare la sua domanda d'asilo, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di Pagina 4

D-2360/2010 determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD, RS 0.142.392.68), così come dell'"Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia" (RS 0.362.32); che, inoltre, detto Ufficio ha constatato che l'Ungheria, in data (...), ha accettato l'ammissione del richiedente e che, quindi, l'allontanamento del richiedente deve essere eseguito entro il (...), salvo eventuali eccezioni ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino; che, peraltro, l'UFM ha considerato che le motivazioni, espresse dal ricorrente in occasione dell'audizione del 20 gennaio 2010, circa l'assenza di cibo e assistenza in Ungheria o la necessità di cure a causa dei reumatismi di cui soffrirebbe, non costituiscono un ostacolo all'allontanamento del medesimo in Ungheria, ritenuto che detto Paese è uno Stato di diritto con istituzioni democratiche stabili, che assicura il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dispone di strutture idonee all'accoglimento di minori ed è in grado di provveddere a eventuali cure del richiedente, che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere – oltre alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso – che il Paese di primo ingresso nello spazio Dublino, quindi competente per trattare la domanda d'asilo del medesimo, sarebbe la Grecia e non l'Ungheria in applicazione dei criteri indicati al capo III del Regolamento Dublino; che, inoltre, secondo l'art. 6 Regolamento Dublino, se il richiedente l'asilo è un minorenne non accompagnato, in assenza di un suo familiare in un altro Stato, sarebbe competente per l'esame della sua domanda d'asilo lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo; che, nel suo caso, il ricorrente sostiene di non aver mai manifestato la volontà di chiedere asilo in Ungheria, sebbene risulterebbe che avrebbe presentato una domanda in tal senso in detto Paese il (...), ragione per cui non sarebbe l'Ungheria, bensì la Svizzera ad essere competente per trattare la sua domanda d'asilo, in virtù dell'art. 6 Regolamento Dublino; che, in conclusione, la decisione impugnata sarebbe stata resa in violazione del diritto federale e andrebbe quindi annullata, Pagina 5

D-2360/2010 che, in virtù dell'ADD – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino, che stabiliscono i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli art. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pag. 193 e segg.), che, se da tale esame, effettuato sulla base dei criteri definiti al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14) del Regolamento Dublino, risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo, che, conformemente all'art. 5 cpv. 1 Regolamento Dublino, i criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti al capo III del Regolamento Dublino; che, giusta il cpv. 2 della predetta norma, il primo criterio stabilisce che la determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro, che, inoltre, conformemente all'art. 6 Regolamento Dublino, se il richiedente l'asilo è un minorenne non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore; che, per contro, in mancanza di un familiare, è competente lo stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo, che, giusta l'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui all’art. 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato, Pagina 6

D-2360/2010 che, in deroga ai criteri di competenza sopraesposti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi), che, nella fattispecie, secondo quanto emerso dal riscontro dattiloscopico con il registro EURODAC, il richiedente ha chiesto asilo politico il 30 novembre 2009 in Ungheria, che, sulla base di tali informazioni, nonché in applicazione dell'accordo ADD, così come dell'"Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia" (RS 0.362.32), l'UFM ha inoltrato il 25 gennaio 2010 la richiesta di ammissione dell'interessato alle autorità ungheresi, che l'Ungheria, in data (...), ha accettato espressamente l'ammissione del richiedente ed ha disposto che l'allontanamento del richiedente deve essere eseguito entro il (...), come ha constatato l'autorità inferiore, che, inoltre, non risulta dagli atti di causa che il ricorrente, ritenuto minorenne, abbia un familiare che si trova legalemente in un altro Stato membro, che, pertanto, l'Ungheria è manifestamente il Paese competente per trattare la domanda d'asilo del ricorrente, come ha rettamente ritenuto l'UFM, che, in siffatte circostanze, la questione a sapere se l'insorgente può prevalersi della violazione delle norme del Regolamento Dublino (carattere "self-executing") può rimanere indecisa, che, ad ogni modo, le dichiarazioni e le allegazioni ricorsuali dell'insorgente, secondo cui avrebbe firmato dei fogli in Ungheria senza sapere se avrebbe depositato una domanda d'asilo (cfr. verbale 1 pagg. 6-7) e, di conseguenza, non avrebbe mai Pagina 7

D-2360/2010 manifestato la volontà di chiedere asilo in Ungheria (cfr. ricorso pag. 3), costituiscono delle semplici affermazioni di parte, che non si fondano su alcun elemento oggettivo; che, d'altronde, il ricorrente ha reso versioni contraddittorie nel corso della procedura, dichiarando "ho chiesto asilo firmando dei documenti. Non volevo dormire nei boschi." (cfr. verbale 2 pag. 1), che l'Ungheria è firmataria della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e del Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (Prot., RS 0.142.31), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), così come della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e ne applica le disposizioni; che, nell’ambito della cooperazione prevista da Dublino, lo Stato membro responsabile dell’esame di una domanda d’asilo è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della suddette Convenzioni, che l'Ungheria ha altresì ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), che, in caso di allontanamento verso l'Ungheria, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate Convenzioni, tra cui altresì il principio del divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, secondo la più recente giurisprudenza del TAF, non vi è alcun indizio che l'Ungheria violi gli obblighi sopraccitati dettati dal diritto pubblico internazionale o che le condizioni di soggiorno nell'ambito della procedura d'asilo espongano i richiedenti l'asilo a condizioni contrarie alle summenzionate Convenzioni (cfr. fra le tante sentenza del TAF del 19 aprile 2010 D-2397/2010, del 7 aprile 2010 D- 1825/2010 e del 16 ottobre 2009 D-6316/2009); che, d'altronde, essendo l'Ungheria uno Stato di diritto, incombe all'insorgente prevalersi dei rimedi di diritto in questo Stato, per far sí che tali norme siano applicate regolarmente (cfr. sentenza del TAF del 7 aprile 2010 D-1825/2010), Pagina 8

D-2360/2010 che, in siffatte circostanze, come ritenuto dall'UFM, non soccorrono il ricorrente le considerazioni – espresse in occasione del diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso l'Ungheria – secondo cui in detto Paese non gli sarebbe offerto cibo, assistenza e le cure necessaire (cfr. verbale 2 pag. 2), che, pertanto, non sussistono indizi fondati che in Ungheria siano violati i diritti garantiti dalla CEDU; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Ungheria nell'ambito del Regolamento Dublino è ammissibile, che, in considerazione di tutto quanto suesposto, l'UFM non è entrato rettamente nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la non entrata nel merito di una domanda d'asilo ha, di norma, come conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 cpv. 1 LAsi); che, nella fattispecie, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1), che, nel quadro di una procedura Dublino, l'esame dell'esecuzione dell'allontanamento, dal profilo dell'ammissibilità e della possibilità, è da considerarsi già effettuato per i motivi esposti nei paragrafi precedenti, in relazione all'esame della decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che, pertanto, la questione relativa al divieto di respingimento a catena, così come quella relativa ad un rischio di esposizione a trattamenti vietati secondo l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura, non deve più essere riesaminata, che, inoltre, l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle procedure Dublino non sottostà più all'art. 83 cpv. 1 e 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), bensì rientra unicamente nell'esame della decisione di non entrata nel merito, laddove le autorità elvetiche si ritengono competenti per la trattazione della domanda d'asilo in ragione della clausola di sovranità Pagina 9

D-2360/2010 ("Selbsteintrittrechts") oppure in ragione della clausola umanitaria ai sensi dell'art. 15 Regolamento Dublino, laddove i membri della famiglia del richiedente si trovano in altri Stati membri, che, in tale contesto, l'UFM ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Ungheria come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, che, per la medesima ragione, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-2360/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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