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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2014 D-2313/2014

2 ottobre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,168 parole·~16 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 aprile 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2313/2014

Sentenza d e l 2 ottobre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nata il (…) e i figli B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), E._______, nata il (…), F._______, nato il (…), Somalia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 / (…).

D-2313/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera, unitamente ai figli, in data 6 marzo 2012; i verbali d'audizione del 23 marzo 2012 (di seguito: verbale 1) e del 24 gennaio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 4 aprile 2014, notificata all'interessata in data 24 aprile 2014 (cfr. risultanze processuali), tramite la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso Cipro, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso inoltrato in data 30 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 1° maggio 2014, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che la ricorrente ha inoltre chiesto di giudicare come non ragionevolmente esigibile l'allontanamento verso Cipro; che, infine, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo; l'incarto originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data 2 maggio 2014; lo scritto del Tribunale del 7 maggio 2014 con cui ha trasmesso all'UFM la copia del certificato di nascita relativo al figlio F._______ e, nel contempo, ha chiesto alla medesima autorità una presa di posizione in merito al succitato ricorso; le osservazioni dell'UFM del 16 maggio 2014 con cui tale autorità ha riconfermato i considerandi della propria decisione proponendo di respingere il ricorso; lo scritto del Tribunale del 21 maggio 2014 con cui ha trasmesso alla ricorrente le succitate osservazioni dell'UFM concedendo alla medesima la possibilità di esprimersi in merito;

D-2313/2014 Pagina 3 le osservazioni della ricorrente del 28 maggio 2014 con allegati i seguenti documenti:  Attestato di frequenza della scuola elementare di G.________ relativo al marito;  Formulario individuale di domanda di soggiorno in Svizzera relativo alla ricorrente;  Valutazioni scolastiche per gli anni 2005/07 presso la scuola professionale artigianale e industriale di H._______ relative al marito;  Pagelle scolastiche per gli anni 2008/10 presso la scuola professionale, artigianale e industriale di I._______ relative al marito;  Certificato di buona condotta relativo al marito rilasciato dal Comune di G._______ il 28 maggio 2014; lo scritto del Tribunale del 16 giugno 2014 con cui ha trasmesso all'UFM, per conoscenza e con facoltà di prendere posizione, le succitate osservazioni ed i relativi allegati; le osservazioni dell'UFM del 30 giugno 2014 con cui tale autorità ha riproposto di respingere il ricorso; lo scritto del Tribunale dell'8 luglio 2014 con cui ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza e con facoltà di prendere posizione, le succitate osservazioni dell'autorità inferiore; le osservazioni della ricorrente del 18 luglio 2014 con cui chiedono l'accoglimento del proprio ricorso; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA;

D-2313/2014 Pagina 4 che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 31a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in questo senso, occorre dapprima precisare che l'istruzione del Tribunale era principalmente volta a chiarire la situazione relativa all'ultimo nato; che, quanto al merito del ricorso, la manifesta infondatezza del medesimo risultava chiara ab initio per i motivi sottodescritti; che, nell'ambito delle audizioni, l'interessata ha asserito di avere lasciato la Somalia in quanto la famiglia del marito avrebbe avuto problemi con una famiglia di un altro clan; che questa rivalità sarebbe sfociata in violenze e minacce (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D28-36, pagg. 4 e 5); che, in seguito a quanto sopraccitato, la ricorrente sarebbe fuggita dal paese d'origine stabilendosi a Cipro, dove avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata; che l'insorgente avrebbe lasciato Cipro per vivere con il marito residente in Svizzera al beneficio dell'ammissione provvisoria; che il marito non potrebbe stabilirsi a Cipro in quanto avrebbe notevoli difficoltà a trovare un lavoro, allorché in Svizzera avrebbe concluso una formazione professionale che gli permetterebbe di mantenere economicamente la famiglia (cfr. verbale 2, D77-79, pag. 8); che nella decisione del 4 aprile 2014, l'UFM ha constatato che la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato a Cipro; che tale Stato sarebbe stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che, pertanto, esisterebbe una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi); che, quanto all'applicazione dell'art. 8 CEDU, il marito residente in Svizzera non beneficerebbe di un diritto di residenza assicurato in quanto unicamente al beneficio dell'ammissione provvisoria; che, di conseguenza, la succitata disposizione non si applicherebbe al caso di specie; che, in aggiunta, nel 2010 il marito sarebbe stato autorizzato ad entrare nel territorio cipriota in vista del ricongiungimento famigliare; che, infine, il fatto che la situazione economica in Svizzera sarebbe migliore rispetto a quella cipriota non inficerebbe l'esigibilità del rinvio verso quest'ultimo Stato;

D-2313/2014 Pagina 5 che nel ricorso l'insorgente ha contestato il rinvio verso Cipro in quanto sarebbe ormai trascorso oltre due anni dall'entrata in Svizzera e, di conseguenza, i figli maggiori si sarebbero già integrati nel tessuto scolastico svizzero; che ciò che renderebbe inopportuno ed inumano un eventuale rinvio a Cipro; che, inoltre, in Svizzera sarebbe nato un altro figlio il quale non sarebbe compreso nella decisione dell'autorità inferiore; che, infine, la decisione dell'UFM violerebbe l'art. 8 CEDU e la convenzione sui diritti del fanciullo in quanto i figli sarebbero separati dal padre; che nella sua risposta del 16 maggio 2014, l'UFM contesta le argomentazioni ricorsuali sostenendo che la ricorrente potrebbe avvalersi del diritto al ricongiungimento famigliare presso le autorità cipriote, dove la medesima beneficerebbe dello statuto di rifugiata; che, d'altronde, nel 2010 tale Stato avrebbe già autorizzato il marito ad entrare a Cipro per motivi di ricongiungimento famigliare; che, inoltre, l'insorgente ed i figli potrebbero visitare regolarmente il marito, rispettivamente padre, in Svizzera in quanto godrebbero della libera circolazione nello spazio Schengen; che, in questo senso, la ricorrente avrebbe ammesso di avere usufruito più volte in passato di tale facoltà; che, allo stesso modo, il marito avrebbe la possibilità di richiedere un titolo di viaggio per visitare i propri famigliari a Cipro; che, pertanto, la decisione non violerebbe il rispetto del nucleo famigliare come invece sostenuto dagli insorgenti; che, per quanto attiene all'asserita integrazione dei figli nel tessuto scolastico elvetico, l'UFM rileva che i figli maggiori avrebbero frequentato la scuola cipriota per un periodo analogo a quello in Svizzera; che, pertanto, il rinvio a Cipro non significherebbe uno sradicamento insormontabile per i figli maggiori né per quelli minori, i quali, avrebbero un rapporto di dipendenza con la madre; che, inoltre, lo statuto di rifugiato al beneficio della madre favorirebbe uno sviluppo migliore dei figli rispetto a quello del padre in Svizzera; che, oltretutto, il padre avrebbe dato prova di scarsa integrazione in Svizzera, dove si sarebbe fatto notare per atti violenti tali da indurre le autorità cantonali a chiedere più volte la revoca dell'ammissione provvisoria; che, infine, la decisione comprenderebbe anche l'ultimo nato il quale, secondo l'autorità inferiore, potrà beneficiare a Cipro del medesimo statuto della madre; che con atto di replica del 28 maggio 2014, la ricorrente contesta che il marito avrebbe ottenuto un'autorizzazione d'ingresso a Cipro per motivi di ricongiungimento famigliare come invece affermato dall'UFM; che l'insorgente non nega la possibilità di visite reciproche, tuttavia, essi avrebbero diritto ad una vita famigliare permanente; che, pertanto, ribadisce la violazione dell'art. 8 CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo; che, in merito ai figli, questi avrebbero frequentato per poco tempo la scuola a

D-2313/2014 Pagina 6 Cipro e non ricorderebbero nemmeno più la lingua del luogo; che l'insorgente contesta inoltre le valutazioni dell'UFM in merito al marito, affermando che il medesimo avrebbe svolto l'apprendistato empirico di meccanico d'auto ottenendo l'attestato federale di capacità; che i problemi avuti con i funzionari cantonali sarebbero dovuti all'atteggiamento irriverente ed arrogante di un funzionario il quale avrebbe aggredito il marito; che con duplica del 30 giugno 2014, l'UFM precisa che l'autorizzazione d'ingresso per motivi famigliari rilasciata dalle autorità cipriote in data (…), sarebbe inavvertitamente stata emessa a nome del figlio benché destinata al marito; che, quanto ai figli, la documentazione agli atti non sarebbe tale da confutare le considerazioni dell'UFM circa la durata di soggiorno a Cipro; che con ulteriori osservazioni del 18 luglio 2014, la ricorrente sostiene che la precisazione dell'UFM circa l'asserita autorizzazione d'entrata confermerebbe che il marito non avrebbe mai ottenuto alcuna autorizzazione dalle autorità cipriote; che, inoltre, non vi sarebbero ragioni per credere che egli potrebbe ottenerne una così facilmente come sostenuto dall'autorità inferiore; che, quanto ai figli, i più grandi avrebbero già frequentato due anni scolastici in Svizzera ed D.______ avrebbe frequentato la scuola dell'infanzia e parlerebbe unicamente l'italiano; che il marito sarebbe ben integrato in Svizzera e per lui sarebbe inimmaginabile un trasferimento a Cipro dove perderebbe tutto quanto si sarebbe costruito in Svizzera e, di conseguenza, non potrebbe mantenere la propria famiglia; che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2); che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1°agosto 2003, Cipro, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi); che la ricorrente ed i figli beneficiano dello statuto di rifugiati a Cipro;

D-2313/2014 Pagina 7 che la ricorrente è titolare di un permesso di viaggio cipriota per rifugiati con validità sino al 6 dicembre 2014 (cfr. permesso agli atti); che, oltretutto, Cipro, in data 5 settembre 2014, ha esplicitamente dichiarato di riaccettare gli interessati sul proprio territorio (cfr. e-mail del 5 settembre 2014 del "Cyprus Dublin Office" pervenuto al Tribunale il 24 settembre 2014); che, pertanto, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte; che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi , di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento; che, infatti, la situazione vigente a Cipro non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che quo alla situazione personale della ricorrente ella è giovane e in salute; che la medesima disponendo di un valido permesso di rifugiata a Cipro può godere di tutti i diritti ad esso correlati; che, pertanto, non vi sono particolari problemi d'inserimento a Cipro dove, tra l'altro, ha già vissuto oltre 5 anni (cfr. verbale 1, pag. 5);

D-2313/2014 Pagina 8 che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione dell'UFM non viola il suo diritto al rispetto della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU; che, in particolare, il marito dell'insorgente, al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera, non dispone di un diritto di presenza assicurato in Svizzera (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b e 3c/dd); che nemmeno sussistono le condizioni per l'applicazione, a titolo eccezionale, dell'art. 8 CEDU in assenza di un diritto di residenza certo in Svizzera (cfr. Decisione del Tribunale federale 2C_459/2011 del 26 aprile 2012); che, infatti, il loro statuto in Svizzera, rispettivamente di persona al beneficio dell'ammissione provvisoria e di richiedente d'asilo, è precario; che, a contrario, lo statuto di rifugiata di cui beneficia la ricorrente a Cipro è ben più favorevole rispetto all'ammissione provvisoria di cui dispone il marito in Svizzera; che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, il raggruppamento famigliare a Cipro è, di principio, possibile e, pertanto, l'asserita separazione famigliare risulta essere solo temporanea e mitigata dalla possibilità di entrambi i coniugi di farsi reciprocamente visita nei rispettivi paesi di residenza; che l'eventuale rifiuto del marito a stabilirsi a Cipro è una sua scelta personale che non può essere imposta alle autorità svizzere; che anche l'evocato benessere superiore dei figli ai sensi della convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non risulta essere determinante nel caso in oggetto; che, infatti, i figli in età scolastica sono giunti a Cipro nel 2010 (cfr. verbale 2, D26, pag. 4) all'età, rispettivamente, di otto e sette anni; che i medesimi hanno vissuto a Cipro per circa due anni dove, come confermato dalla stessa ricorrente, hanno pure frequentato la scuola (cfr. osservazioni del 28 maggio 2014, pag. 1); che, essendo i figli in Svizzera da poco più di due anni, non è possibile affermare che la loro integrazione in tale Paese sia preponderante rispetto a quella avvenuta a Cipro dove hanno vissuto all'incirca per lo stesso periodo di tempo ed hanno iniziato la propria vita scolastica; che, per quanto attiene ai figli più piccoli, i medesimi risultano essere ancora ampiamente dipendenti ed impregnati dalla cultura delle madre e, di conseguenza, il rinvio verso Cipro non può essere considerato uno sradicamento da un ambiente famigliare ai sensi della summenzionata Convenzione; che la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, d'altronde, anche l'ultimo nato ha

D-2313/2014 Pagina 9 raggiunto un'età che gli permetta di volare senza particolari controindicazioni; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei figli verso Cipro; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, gli interessati dispongono di un titolo di soggiorno in corso di validità; che, oltretutto, le autorità cipriote hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

D-2313/2014 Pagina 10 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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